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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/11/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. SA MA LA, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., del
27.11.2025, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 981/2025 R.G. Lavoro, promossa da
(nato il [...] a [...]) rappresentato e difeso dall' Avv Parte_1
GI SO
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dott. Patrizia de Lillo, Dott Angelo Pietro Piteo e Dott Raffaela Conti) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art 445 bis c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 30.1.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' e, premesso che in data 17.4.2024 aveva proposto CP_1
CP_ apposita domanda amministrativa all' al fine di vedersi riconoscere un grado di invalidità superiore al 50% al fine di ottenere il congedo per cure per non più di 30 giorni l'anno mentre gli era stata riconosciuta un'invalidità pari al 50%, chiedeva che fosse accertata un'invalidità superiore al 50% al fine di ottenere il predetto congedo per cure ( cfr ricorso depositato in atti)
L' , costituendosi in giudizio, ha insistito per il rigetto del ricorso stante CP_1
l'improponibilità/inammissibilità dello stesso per mancanza di domanda amministrativa volta a fruire del congedo, non avendo parte ricorrente dimostrato di aver proposto la domanda al datore di lavoro e che questa sia stata negata, né la richiesta del medico convenzionato con il che attesti la necessità della cura, ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n.119/2011. CP_2
CP_ ( cfr memoria di costituzione dell' depositata in atti) Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, in tema di principi generali di diritto processuale, ritiene che “muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, … il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U. n.
27187/2006; v.pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass.
n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002). Come affermato, in Cass. n. 2051/2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionali della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza questa Corte ha quindi ripetutamente escluso, in fattispecie identiche a quella in esame, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento (v. Cass. ord. n.
2011/2015, ord. n. 13491/ 2013, ord. n. 12036/ 2013)”. ( cfr Cass Civ n. 9013/2016).
In tal senso si veda anche Cass Civ sez lav n. 9755/2019 che ha ribadito, con specifico riferimento ai ricorsi ex art 445 bis c.p.c.: “….….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che
l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.
…. agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., (è necessario che ) che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).
31. All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente,
i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n. 9755/2019)
Da ultimo in tal senso si veda anche Cass. Sez. Lav. n. 17832/2025 in cui la Suprema Corte ha chiarito che l' ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis c.p.c. è limitato all' accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, ha, però, precisato che il procedimento in oggetto - finalizzato all' accertamento di una data condizione sanitaria - resta strumentale e preordinato all' adozione, da parte dell' ente previdenziale (ovvero di altro diverso soggetto), di un provvedimento amministrativo di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale.
Pertanto, la Suprema Corte in coerenza con tali considerazioni, ha affermato la legittimità - nella prospettiva della verifica dell' interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. - di un controllo circa la "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell' azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, al quale l' accertamento stesso è finalizzato.
Nel caso di specie, in disparte ogni considerazione riguardante la normativa citata in ricorso ormai abrogata (art 26 L118/71 e art 20 D.Lgs.), parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario dell'invalidità nella misura superiore 50% al fine di ottenere il congedo per cure in misura non superiore ai 30gg.
Tale beneficio è attualmente regolamentato dall'art 7 del D.Lgs. n. 119/2011 a mente del quale
“Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo
23 novembre 1988, n. 509”.
Come si evince dal tenore letterale della norma, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro una specifica domanda accompagnata da apposita richiesta del medico attestante la necessità della cura in relazione alla patologia invalidante sofferta.
Senonchè non risulta che il ricorrente abbia preventivamente inoltrato detta domanda al CP_ proprio datore di lavoro rinvenendosi in atti soltanto la domanda all' di accertamento dell'invalidità civile.
Una tale carenza si riflette sull'interesse ad agire dell' utente, determinandone l'insussistenza considerando che il datore di lavoro, unico soggetto legittimato ad erogare il beneficio, dovrà effettuare le determinazioni in ordine al suo riconoscimento, poichè nulla esclude che possa non concordare con l'accertamento contenuto nel verbale sanitario della commissione medica, stante la non vincolatività del giudizio da quest'ultima espresso ex art 147 disp att c.p.c., ( si veda in tal senso Cass Civ 13854/2014 in tema di esenzione ticket che riprende Cass Civ nn
7548/2006 e 11908/2006 contenenti principi applicabili, mutatis mutandis, anche alla fattispecie in esame per identità di ratio).
Nel caso in esame, è incontroverso che alcuna istanza sia stata preventivamente inoltrata al soggetto competente al riconoscimento del beneficio, essendosi la parte ricorrente limitata a presentare la domanda di accertamento dell' invalidità civile ed avendo la stessa chiesto la sospensione del giudizio, in via eventuale, per provvedervi ( cfr note depositate telematicamente dal ricorrente il 27.5.2026).
Quanto precede, come detto, riverbera i suoi effetti sull'interesse ad agire, la cui sussistenza il giudice adito ai sensi dell'art 445 bis c.p.c. ha il potere dovere di accertare onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (così, Cass. n. 9876 del 2019; Cass. n. 2587 del 2020; Cass. nn. 14629 e 36382 del 2021).
Detto interesse deve essere, come è noto, concreto e attuale e va valutato in stretta correlazione con l'utilità che l'accertamento medico richiesto ha rispetto al riconoscimento del diritto sostanziale soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare;
esso potrà difettare ove siano “manifestamente carenti” con valutazione “prima facie” gli altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico.
Ne consegue che, se è vero che l'ambito della cognizione del giudice adito ai sensi dell'art
445 bis c.p.c. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che, tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie “strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale” ( Cass Sez Un n. 12903/2021 che richiama al riguardo Cass n. 9755/2019); ciò legittima ai fini della verifica dell'interesse ad agire di cui all'art 100 c.p.c. e nei limitati termini di cui si è detto, anche l'accertamento degli altri presupposti della prestazione cui il requisito sanitario risulta funzionale (Cass Sez lav n. 29275/2022)
Pertanto, nella specie, non essendo stata presentata preventivamente una domanda idonea
(corredata di certificato medico convenzionato con il SSN) a consentire al datore di pronunciarsi validamente sulla spettanza del beneficio e non ravvisandosi, pertanto, una situazione di obiettiva incertezza, di per sé non eliminabile senza l' intervento del Giudice
(attesa, come detto, la non vincolatività del verbale sanitario nei confronti del soggetto preposto alla concessione del beneficio) - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Né può darsi luogo alla chiesta sospensione sia perché non rientrante nelle ipotesi normativamente previste dagli artt 295 c.p.c. e 296 c.p.c., sia perché tardivamente proposta, sia perché la mancanza di domanda al datore di lavoro, determinando l'insussistenza ad initio dell'interesse ad agire, rende la domanda inammissibile.
Da ultimo non colgono nel segno le deduzioni di parte ricorrente nelle brevi note del CP_ 24.11.2025 sulla onnicomprensività della domanda amministrativa proposta all' poiché tanto non è in discussione e rileverebbe in punto di proponibilità della domanda e non di ammissibilità della stessa.
Conclusivamente sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese di lite ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art 152 disp att c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 981/2025 R.G.L.,disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, 27.11.2025 Il Giudice
SA MA LA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. SA MA LA, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., del
27.11.2025, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 981/2025 R.G. Lavoro, promossa da
(nato il [...] a [...]) rappresentato e difeso dall' Avv Parte_1
GI SO
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dott. Patrizia de Lillo, Dott Angelo Pietro Piteo e Dott Raffaela Conti) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art 445 bis c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 30.1.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' e, premesso che in data 17.4.2024 aveva proposto CP_1
CP_ apposita domanda amministrativa all' al fine di vedersi riconoscere un grado di invalidità superiore al 50% al fine di ottenere il congedo per cure per non più di 30 giorni l'anno mentre gli era stata riconosciuta un'invalidità pari al 50%, chiedeva che fosse accertata un'invalidità superiore al 50% al fine di ottenere il predetto congedo per cure ( cfr ricorso depositato in atti)
L' , costituendosi in giudizio, ha insistito per il rigetto del ricorso stante CP_1
l'improponibilità/inammissibilità dello stesso per mancanza di domanda amministrativa volta a fruire del congedo, non avendo parte ricorrente dimostrato di aver proposto la domanda al datore di lavoro e che questa sia stata negata, né la richiesta del medico convenzionato con il che attesti la necessità della cura, ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n.119/2011. CP_2
CP_ ( cfr memoria di costituzione dell' depositata in atti) Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, in tema di principi generali di diritto processuale, ritiene che “muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, … il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U. n.
27187/2006; v.pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass.
n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002). Come affermato, in Cass. n. 2051/2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionali della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza questa Corte ha quindi ripetutamente escluso, in fattispecie identiche a quella in esame, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento (v. Cass. ord. n.
2011/2015, ord. n. 13491/ 2013, ord. n. 12036/ 2013)”. ( cfr Cass Civ n. 9013/2016).
In tal senso si veda anche Cass Civ sez lav n. 9755/2019 che ha ribadito, con specifico riferimento ai ricorsi ex art 445 bis c.p.c.: “….….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che
l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.
…. agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., (è necessario che ) che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).
31. All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente,
i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n. 9755/2019)
Da ultimo in tal senso si veda anche Cass. Sez. Lav. n. 17832/2025 in cui la Suprema Corte ha chiarito che l' ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis c.p.c. è limitato all' accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, ha, però, precisato che il procedimento in oggetto - finalizzato all' accertamento di una data condizione sanitaria - resta strumentale e preordinato all' adozione, da parte dell' ente previdenziale (ovvero di altro diverso soggetto), di un provvedimento amministrativo di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale.
Pertanto, la Suprema Corte in coerenza con tali considerazioni, ha affermato la legittimità - nella prospettiva della verifica dell' interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. - di un controllo circa la "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell' azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, al quale l' accertamento stesso è finalizzato.
Nel caso di specie, in disparte ogni considerazione riguardante la normativa citata in ricorso ormai abrogata (art 26 L118/71 e art 20 D.Lgs.), parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario dell'invalidità nella misura superiore 50% al fine di ottenere il congedo per cure in misura non superiore ai 30gg.
Tale beneficio è attualmente regolamentato dall'art 7 del D.Lgs. n. 119/2011 a mente del quale
“Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo
23 novembre 1988, n. 509”.
Come si evince dal tenore letterale della norma, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro una specifica domanda accompagnata da apposita richiesta del medico attestante la necessità della cura in relazione alla patologia invalidante sofferta.
Senonchè non risulta che il ricorrente abbia preventivamente inoltrato detta domanda al CP_ proprio datore di lavoro rinvenendosi in atti soltanto la domanda all' di accertamento dell'invalidità civile.
Una tale carenza si riflette sull'interesse ad agire dell' utente, determinandone l'insussistenza considerando che il datore di lavoro, unico soggetto legittimato ad erogare il beneficio, dovrà effettuare le determinazioni in ordine al suo riconoscimento, poichè nulla esclude che possa non concordare con l'accertamento contenuto nel verbale sanitario della commissione medica, stante la non vincolatività del giudizio da quest'ultima espresso ex art 147 disp att c.p.c., ( si veda in tal senso Cass Civ 13854/2014 in tema di esenzione ticket che riprende Cass Civ nn
7548/2006 e 11908/2006 contenenti principi applicabili, mutatis mutandis, anche alla fattispecie in esame per identità di ratio).
Nel caso in esame, è incontroverso che alcuna istanza sia stata preventivamente inoltrata al soggetto competente al riconoscimento del beneficio, essendosi la parte ricorrente limitata a presentare la domanda di accertamento dell' invalidità civile ed avendo la stessa chiesto la sospensione del giudizio, in via eventuale, per provvedervi ( cfr note depositate telematicamente dal ricorrente il 27.5.2026).
Quanto precede, come detto, riverbera i suoi effetti sull'interesse ad agire, la cui sussistenza il giudice adito ai sensi dell'art 445 bis c.p.c. ha il potere dovere di accertare onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (così, Cass. n. 9876 del 2019; Cass. n. 2587 del 2020; Cass. nn. 14629 e 36382 del 2021).
Detto interesse deve essere, come è noto, concreto e attuale e va valutato in stretta correlazione con l'utilità che l'accertamento medico richiesto ha rispetto al riconoscimento del diritto sostanziale soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare;
esso potrà difettare ove siano “manifestamente carenti” con valutazione “prima facie” gli altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico.
Ne consegue che, se è vero che l'ambito della cognizione del giudice adito ai sensi dell'art
445 bis c.p.c. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che, tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie “strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale” ( Cass Sez Un n. 12903/2021 che richiama al riguardo Cass n. 9755/2019); ciò legittima ai fini della verifica dell'interesse ad agire di cui all'art 100 c.p.c. e nei limitati termini di cui si è detto, anche l'accertamento degli altri presupposti della prestazione cui il requisito sanitario risulta funzionale (Cass Sez lav n. 29275/2022)
Pertanto, nella specie, non essendo stata presentata preventivamente una domanda idonea
(corredata di certificato medico convenzionato con il SSN) a consentire al datore di pronunciarsi validamente sulla spettanza del beneficio e non ravvisandosi, pertanto, una situazione di obiettiva incertezza, di per sé non eliminabile senza l' intervento del Giudice
(attesa, come detto, la non vincolatività del verbale sanitario nei confronti del soggetto preposto alla concessione del beneficio) - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Né può darsi luogo alla chiesta sospensione sia perché non rientrante nelle ipotesi normativamente previste dagli artt 295 c.p.c. e 296 c.p.c., sia perché tardivamente proposta, sia perché la mancanza di domanda al datore di lavoro, determinando l'insussistenza ad initio dell'interesse ad agire, rende la domanda inammissibile.
Da ultimo non colgono nel segno le deduzioni di parte ricorrente nelle brevi note del CP_ 24.11.2025 sulla onnicomprensività della domanda amministrativa proposta all' poiché tanto non è in discussione e rileverebbe in punto di proponibilità della domanda e non di ammissibilità della stessa.
Conclusivamente sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese di lite ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art 152 disp att c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 981/2025 R.G.L.,disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, 27.11.2025 Il Giudice
SA MA LA