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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1053/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, 40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00121551 33 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Come da verbale d'udienza ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 22.10.25, all'AdE DP di Caserta, la società ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, emessa, all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione
Irap/2019 per l'anno 2018 ex art. 36 bis DPR 600/73, per l'importo di € 70.563,35, comprensivo di sanzioni ed interessi di legge.
La ricorrente, deducendone la nullità per i seguenti motivi: inesistenza dell'obbligazione di pagamento della somma iscritta al ruolo atteso che l'esito del controllo automatizzato era imputabile ad un mero errore materiale della dichiarazione Irap oggetto di controllo, come evincibile agevolmente dalla dichiarazione integrativa presentata il 17.7.20, entro i termini di cui all'art. 5 DPR 322/1998, al fine di correggere l'omessa indicazione del credito Irap dell'anno precedente (2017).
L'AdE DP di Caserta costituiva in giudizio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo adottato provvedimento di annullamento della partita di ruolo in data 17.12.25 ed avendolo trasmesso all'ADER, atteso il riconoscimento del credito Irap dell'anno precedente.
annullamento dell'atto impugnato gli accertamenti relativi alle annualità dal 2011 al 2013 ed avendo, con provvedimento di rettifica, ricalcolato l'imposta per le annualità 2014 e 2015 come richiesto dal ricorrente alla luce della documentazione fornita con l'istanza di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che l'Ente resistente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs. 546/92 per cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto provvedimento di annullamento della partita di ruolo emesso dall'Ufficio resistente .
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso suindicato, non essendo più attuale la controversia tra le parti, attesa l'annullamento dell'iscrizione al ruolo.
La tempestiva adozione del provvedimento di annullamento in autotutela e l'attivazione da parte della ricorrente di un canale diverso (istanza di autotutela) da quello preposto e più rapido (che è il canale CIVIS) integrano i gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1053/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, 40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00121551 33 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Come da verbale d'udienza ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 22.10.25, all'AdE DP di Caserta, la società ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, emessa, all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione
Irap/2019 per l'anno 2018 ex art. 36 bis DPR 600/73, per l'importo di € 70.563,35, comprensivo di sanzioni ed interessi di legge.
La ricorrente, deducendone la nullità per i seguenti motivi: inesistenza dell'obbligazione di pagamento della somma iscritta al ruolo atteso che l'esito del controllo automatizzato era imputabile ad un mero errore materiale della dichiarazione Irap oggetto di controllo, come evincibile agevolmente dalla dichiarazione integrativa presentata il 17.7.20, entro i termini di cui all'art. 5 DPR 322/1998, al fine di correggere l'omessa indicazione del credito Irap dell'anno precedente (2017).
L'AdE DP di Caserta costituiva in giudizio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo adottato provvedimento di annullamento della partita di ruolo in data 17.12.25 ed avendolo trasmesso all'ADER, atteso il riconoscimento del credito Irap dell'anno precedente.
annullamento dell'atto impugnato gli accertamenti relativi alle annualità dal 2011 al 2013 ed avendo, con provvedimento di rettifica, ricalcolato l'imposta per le annualità 2014 e 2015 come richiesto dal ricorrente alla luce della documentazione fornita con l'istanza di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che l'Ente resistente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs. 546/92 per cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto provvedimento di annullamento della partita di ruolo emesso dall'Ufficio resistente .
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso suindicato, non essendo più attuale la controversia tra le parti, attesa l'annullamento dell'iscrizione al ruolo.
La tempestiva adozione del provvedimento di annullamento in autotutela e l'attivazione da parte della ricorrente di un canale diverso (istanza di autotutela) da quello preposto e più rapido (che è il canale CIVIS) integrano i gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Compensa le spese.