Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/06/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1554/2022 del R.G.C.A. e vertente
tra
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ta Parte_1
Barbara Mascitto ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Termoli (CB), alla Via Arti e Mestieri, n. 40, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
Attore contro in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 quale successore a titolo universale di “ giusto atto
[...] Controparte_3 di fusione per incorporazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Teramo (TE), alla Via Stazio, n. 22, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
Convenuta nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Sarina, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.-
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: azione in materia di contratti bancari
1
Conclusioni delle parti:
Attore, “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa: In via principale 1) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui in premessa laddove determina gli interessi corrispettivi e/o di mora in violazione degli artt.117 TUB, 1283, 1346, 2697, 1815 comma e 1418 c.c., L.n.108/1996 art.644 c.p., della delibera CICR del 9/02/2000 e del 4/03/2003 della L. n.108/1996, 120 TUB, nonché dell'art.2bis della L.n.2/2009; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazioni di commissioni di massimo scoperto e spese, di tassi ultralegali, di tassi di interesse creditori, debitori, decisi unilateralmente, indebito arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interesse sul contratto di mutuo;
3) conseguentemente, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, a CP_2 corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 136.391,85 ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata: 4) qualora non dovesse essere accertata l'usura nei termini specificati in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, antergazione e postergazione delle valute, di commissioni di massimo scoperto e spese, di tassi ultralegali senza alcuna preventiva pattuizione, e di indebito arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi sul contratto in esame per tutti i trimestri non usurari e per l'effetto condannare la Banca alla refusione di tutte le somme che dovessero essere accertate in corso di causa. In via ancor più gradata: 5) qualora non dovesse essere accertata l'usura nei termini specificati in narrativa e nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli a parte ricorrente e delle condizioni economiche dei tassi apportate unilateralmente per violazione degli artt.118 TUB, ovvero per violazione degli artt.1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L.n.108/1996 e dell'art.2bis della L.n.2/2009 l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale delle condizioni economiche e, per l'effetto, condannare la alla refusione di tutte le somme che CP_2 dovessero essere accertate in corso di causa;
Con vittoria di spese e competenze anche della fase di mediazione obbligatoria nonché della presente fase di giudizio”.
Convenuta, “affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: A) in via preliminare: - concedere termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 28/2010; - disporre la conversione dal rito sommario al rito ordinario fissando ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.; B) nel merito, rigettare
2 integralmente tutte le domande e richieste di parte ricorrente in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
C) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originario ricorso ex art. 702 c.p.c., all'udienza del 15 febbraio 2023 mutato il rito in quello ordinario, adiva codesto Tribunale per ivi veder dichiarata la Parte_1 nullità, per i motivi descritti in citazione, del contratto di mutuo stipulato in data
22.7.2008 con garanzia ipotecaria per Atto Notaio in Alba Adriatica, Rep. Persona_1
n.161638, Racc. n.37931, con l'allora Controparte_5 oggi ).
[...] Controparte_6
Deduceva che: i) in data 22.7.2008, veniva stipulato un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per Atto Notaio in Alba Adriatica, Rep. n. 161638, Racc. n. Persona_1
37931, tra l'allora (oggi Controparte_5
) ed il avente per oggetto contrattuale Controparte_6 Parte_1
l'accensione di garanzia ipotecaria sugli immobili dettagliatamente descritti in atti e l'erogazione della somma di €.215.000,00; ii) si evinceva da tale contratto la mancata pattuizione ed approvazione della clausola anatocistica – mancata espressione del tae
(tasso annuo effettivo); iii) si evinceva infine la non corretta espressione in contratto del taeg/isc; iv) i tassi d'interesse erano usurari come da pattuizione contrattuali.
Costituitasi in giudizio, la banca invocava la palese infondatezza della domanda per i motivi descritti in atti.
Con intervento volontario ex art. 111 c.p.c. si costituiva la Controparte_4
asserendo che vigeva un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, ai
[...] sensi dell'art. 58 TUB, con il quale ella aveva acquistato pro soluto un portafoglio di crediti, come da elenco contenuto nell'avviso di cessione, dandone rituale notizia a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n.28 del 6 marzo 2025 (All B) e che tra i crediti ceduti rientrava anche quello vantato da nei confronti del Sig. Controparte_7
. Pertanto, deduceva l'interesse della cessionaria a subentrare nel Parte_1 procedimento de quo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
3 Istruita la causa a solo mezzo documentale, il giudicante, mutato il rito in quello ordinario, preso atto del fallimento del tentativo conciliativo, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, alla relativa udienza, la causa è stata decisa.
La formulata domanda è integralmente infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate.
Giova innanzitutto evidenziare che, in sintesi, in ordine alla costituzione, avvenuta in data 23 maggio 2025, della la Suprema Corte ha avuto modo Controparte_4 di precisare che la sola produzione dell'avviso di cessione pubblicizzato in Gazzetta
Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto (Cfr. Cass. 22268 del 2018 e successivamente in senso conforme Cass. 2780 del
2019).
L'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa così come non producono il relativo effetto in quanto non sono elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione e tanto meno possono assumere una funzione sanatoria ai vizi dell'atto.
Inoltre, se il debitore ceduto dovesse rivendicare anomalie sul titolo esecutivo, dalle quali nascono sue legittime pretese di ripetizione di indebito o di risarcimento, non potrà rivolgersi al cessionario, ma al cedente, che ovviamente chiamerà in causa il cessionario con un allungamento inevitabile delle procedure giudiziarie.
La produzione in giudizio, in luogo di copia della Gazzetta Ufficiale, di un documento apparentemente estratto dal sito www.gazzettaufficiale.it che richiama la G.U. nel quale si è dato “avviso di cessione di crediti pro-soluto” “avente ad oggetto tutti i crediti con rinvio ad un sito internet, non è idoneo a provare la legittimazione del cessionario, che deve produrre in giudizio il contratto di cessione con prova documentale della avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
Venendo al merito, occorre ricordare, in punto di diritto, che in tema di riparto dell'onere probatorio, il correntista che agisca per veder riconoscere l'illegittimità di clausole contrattuali e/o la nullità integrale del contatto bancario di interesse ha l'onere,
4 secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ. di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato e la fondatezza delle proprie eccezioni, e cioè provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, ovvero il venir meno di questa, dovendo produrre i contratti di conto corrente e di apertura di credito, nonché di tutti gli estratti conto da cui possano ricavarsi i movimenti contabili e le relative causali, solo in tal modo potendosi dimostrare la natura non dovuta degli addebiti effettuati dalla banca per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via, (cfr. con riguardo all'onere probatorio gravante sul correntista Cass. Civ., sez. I, 28/11/2018,
Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948, nonché Cass. n. 30822 Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734). Il decritto regime dell'onere probatorio, inoltre, non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero “accertamento negativo” del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo, (Cass., sez.
I, 11 gennaio 2017, n. 500; Cass., sez. III, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., sez. L, 13 dicembre 2004, n. 23229).
Orbene, nel caso di specie può ritenersi - in primo luogo – che le eccezioni formulate da parte attrice nei confronti del contratto stipulato con l'istituto di credito convenuto, in qualità indicate in atti, devono ritenersi inammissibili in quanto genericamente e confusamente formulate. In particolare, l'attore ha formulato, per lo più alla rinfusa e mischiandole spesso tra di loro, eccezioni del tutto generiche, totalmente disancorate dalla realtà specifica (e, cioè, dal rapporto contrattuale intrattenuto con l'istituto di credito convenuto), finendo in sostanza con il dedurre un elenco generale ed astratto di presunte invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria eccezione o pretesa (cfr. al riguardo
5 Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233). In mancanza di un'allegazione specifica dell'esistenza delle clausole illegittime o dell'illegittimità di taluni specifici addebiti, con l'indicazione dei concreti elementi di illegittimità, (del resto non supplibile attraverso un'istanza di consulenza tecnica d'ufficio dall'evidente natura “esplorativa”), le dette eccezioni sono dunque da considerarsi inammissibili o comunque non dimostrate, con la conseguenza che dovrà esser rigettata la domanda. D'altro canto, con riguardo all'eccezione di usurarietà, non può non rilevarsi che la stessa oltre ad essere genericamente formulata, risulta altresì non suffragata dal deposito dei decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia, con conseguente impossibilità per il
Giudice di valutare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia e, dunque, la natura usuraria del tasso d'interesse (cfr. sul punto Cass. SS. UU.n. 9941/2009 secondo cui "La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali -nella specie, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all'aggiornamento dell'indennità di confine - rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi - che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto”)
Per non dire che anche le altre censure, oltre che esser inammissibili per i predetti motivi, sono astrattamente riferiti a diverso contratto di mutuo e si appalesano infondate anche nel merito, atteso che risultano espressamente pattuiti, sia nel rapporto di credito/debito quanto la pari periodicità della capitalizzazione, quanto, infine, la facoltà di modifica delle condizioni contrattuali da parte della Banca. Il rigetto delle suesposte censure conduce alla consequenziale reiezione tanto della domanda, non risultando dimostrati gli elementi dell'illecito contrattuale o precontrattuale.
Parte attrice, infine, dovrà esser condannato al pagamento, in favore di parte convenuta, di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., che questo giudice quantifica in €.1.000,00 (alla quale va riconosciuta funzione sanzionatoria per le condotte abusive o pretestuose, cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 22405 del
13/09/2018, Cass. sent. n. 27623 del 21/11/2017, Cass. 8 febbraio 2017, n. 3311 e Cass.
Sez. Lav. 9 aprile 2016, n. 7726), avendo la parte agito in giudizio con mala fede o colpa grave, come attestato: i) dalla manifesta genericità e inconcludenza delle eccezioni
6 sollevate;
ii) dall'infondatezza anche nel merito dell'opposizione e della connessa domanda riconvenzionale, invero smentita dalla documentazione contrattuale e dall'orientamento prevalente della giurisprudenza;
iii) dall'aver reiterato le proprie inammissibili ed infondate eccezioni anche nei successivi scritti conclusivi, costituenti invero una sostanziale riproposizione delle doglianze già avanzate con il ricorso e quindi, anch'essi, di difficile comprensione, per le ragioni già indicate.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi, anche tenuto conto della condotta processuale delle parti, indicati nell'allegata tabella, in relazione all'attività difensiva concretamente espletata. Spese compensate per la sostanziale reciproca soccombenza tra l'attore e l'intervenuta
[...]
Controparte_4
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro disattesa e assorbita ogni Parte_1 Controparte_6 ulteriore istanza:
-rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore Parte_1 [...] che si liquidano in €.14.103,00 per compensi professionali al difensore, Controparte_1 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ove per legge dovuti e compensa le spese tra l'attore e l'intervenuta Controparte_4
-condanna l'attore a corrispondere in favore della convenuta
[...] a somma, determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., pari ad euro 1.000,00. Controparte_1
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna in Teramo il 18 giugno 2025.
La giudice onoraria
Carla Fazzini
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