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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 5434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5434 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 10767/2020
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281-sexies c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI LE attrice contro
(C.F. Controparte_1
), assistita e difesa dagli Avv.ti FERRARI BARBARA e FRANZONI P.IVA_1
CARLOTTA convenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti e come da verbale d'udienza del 10/12/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 12/10/2020 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) di essere socio oblatore della scuola materna convenuta, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del 27/5/1996 (doc. 1-2); ii) all'esito dell'assemblea dei soci tenutasi il 23/11/2010 è stata approvata una modifica statutaria in assenza, sempre in tesi di parte attrice, delle maggioranze previste dall'art. 24 dello Statuto (i.e. 2/3 dei soci); iii) al fine di poter consultare ed estrarre copia del verbale assembleare, l'attrice ha formulato istanza di accesso agli atti (doc. 8-9) senza ottenere riscontro. La sig.ra si è quindi Parte_1
risolta ad adire l'intestato Tribunale al fine di fare accertare e dichiarare il suo diritto a visionare ed estrarre copia degli atti associativi, nonché per far annullare la delibera assunta in data 23/11/2010 in quanto illegittima.
Con comparsa di costituzione depositata in data 7/1/2021 si è costituita la convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) la delibera assembleare del 23/11/2010, assunta all'unanimità dei presenti, è da ritenersi valida ed efficace ai sensi dell'art. 21, comma 1, c.c.; ii) in ogni caso, con successiva delibera del 2/10/2013 l'Assemblea ha adottato un nuovo Statuto eliminando la figura del socio oblatore con conseguente venir meno vuoi dell'interesse ad agire, vuoi della legittimazione processuale dell'attrice; iii) il diritto del socio ad impugnare la delibera soggiace a termini di prescrizione e decadenza abbondantemente decorsi;
iv) quanto all'istanza di accesso agli atti, la stessa è da ritenersi infondata essendo l'attrice già in possesso della documentazione richiesta e non rivestendo più la qualifica di associata.
In conclusione, parte convenuta ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire, ovvero la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, respingersi le domande attoree.
Assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., dopo una serie di rinvii dovuti ad un avvicendamento di giudici sul ruolo, la causa è stata chiamata per discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
* * *
L'attrice ha agito in giudizio al fine di fare accertare: a) il proprio diritto di accesso agli atti;
b) l'illegittimità della delibera assembleare del 23/11/2010 in quanto assunta in spregio al quorum deliberativo previsto dall'art. 24 dello Statuto vigente ratione temporis.
pag. 2/5 Ebbene, con riferimento al profilo dedotto sub a), si osserva che per espressa disposizione dello Statuto (doc. 2) l'Ente convenuto ha assunto veste di associazione non riconosciuta (art. 3), sicché, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ.,
n. 1476/2007), trovano applicazione le norme in materia societaria e, per quanto di interesse, l'art. 2261 c.c..
Ciò posto, il diritto di informazione e accesso agli atti da parte dei singoli associati assume un'ampia portata e non risulta “subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse da parte del socio/associato” (cfr. Tribunale di Brescia, 28/2/2023
n. 11756/2022 R.G.), con il solo limite del divieto di atti emulativi.
Ne consegue che il silenzio serbato dalla parte convenuta alle richieste di ostensione sub doc. 8 – 9 è da ritenersi illegittimo, dovendo accogliersi la domanda di condanna dell'Ente a consentire all'attrice di accedere ed estrarre copia degli atti associativi fino a quando essa non ha definitivamente cessato la carica di socio oblatore.
Venendo ora alla pretesa invalidità della delibera assembleare del 23/11/2010 (§ b) con cui è stato approvato il nuovo Statuto in violazione del quorum deliberativo di cui all'art. 24 dello Statuto previgente, si osserva quanto segue.
Parte convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto ad esercitare l'impugnativa; la regolarità della votazione assembleare e la sopravvenuta carenza di interesse a promuovere l'azione.
Va, in primo luogo, ritenuta l'applicabilità alle associazioni non riconosciute delle disposizioni dettate dagli artt. 23 e 24 comma 3 c.c. “in considerazione dell'affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. 4 febbraio
1993 n. 1408; Cass. 3 aprile 1978, n. 1498; Cass. 15 marzo 1975, n. 1018)” (cfr.
Trib. Roma, 29/4/2015 – n. 25991/2015 R.G.).
Ciò posto, l'eccezione di decadenza è infondata non avendo l'attrice impugnato la delibera di esclusione (oggetto di autonomo giudizio – doc. 6), ma la deliberazione volta a modificare lo Statuto associativo sopprimendo la figura del socio oblatore (e quindi escludendo la sig.ra non in via diretta, ma indiretta). Parte_1 pag. 3/5 Fondata è, invece, l'eccezione di prescrizione. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che: “l'art. 23 c.c., a differenza dell'art. 24 c.c. in materia di impugnazione di delibere di esclusione, non prevede alcun termine per la proposizione dell'impugnazione di delibere dell'assemblea o di altro organo dell'ente, per cui deve applicarsi la prescrizione quinquennale, dettata in generale per le domande di annullamento” (cfr. Trib. Roma, n. 4233/2015).
Nel caso di specie la deliberazione è stata assunta il 23/11/2010, sicché il termine prescrizionale è spirato il 23/11/2015.
Parte attrice ha dedotto di avere interrotto la prescrizione con la raccomandata inviata il 19/11/2014, ma tale missiva si riferisce alla richiesta di accesso agli atti (verbali del
Consiglio direttivo e dell'assemblea soci) dal 1/1/2007 e, dunque, ha un contenuto del tutto eccentrico rispetto all'impugnazione della delibera del 23/11/2010.
Il primo atto interruttivo è semmai costituito dalla notifica dell'atto di citazione del
9/4/2019 (doc. 9), intervenuta tuttavia quando il termine prescrizionale era decorso.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione assorbe l'esame delle ulteriori censure relative alla carenza di interesse (essendo nelle more sopravvenuta l'adozione di un nuovo Statuto) e di regolarità della votazione ex art. 21, comma 1, c.c..
Stante l'esito complessivo della lite le spese si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
in parziale accoglimento della domanda attorea condanna l'Ente convenuto a esibire e consentire l'estrazione di copia, a cura e spese di parte richiedente, della documentazione richiesta mediante comunicazione del 3/11/2014 (doc. 9) fino a quando l'attrice non ha definitivamente cessato la carica di socio oblatore;
rigetta il resto;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, lì 10/12/2025. pag. 4/5 Il giudice
Andrea SI
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 10767/2020
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281-sexies c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI LE attrice contro
(C.F. Controparte_1
), assistita e difesa dagli Avv.ti FERRARI BARBARA e FRANZONI P.IVA_1
CARLOTTA convenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti e come da verbale d'udienza del 10/12/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 12/10/2020 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) di essere socio oblatore della scuola materna convenuta, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del 27/5/1996 (doc. 1-2); ii) all'esito dell'assemblea dei soci tenutasi il 23/11/2010 è stata approvata una modifica statutaria in assenza, sempre in tesi di parte attrice, delle maggioranze previste dall'art. 24 dello Statuto (i.e. 2/3 dei soci); iii) al fine di poter consultare ed estrarre copia del verbale assembleare, l'attrice ha formulato istanza di accesso agli atti (doc. 8-9) senza ottenere riscontro. La sig.ra si è quindi Parte_1
risolta ad adire l'intestato Tribunale al fine di fare accertare e dichiarare il suo diritto a visionare ed estrarre copia degli atti associativi, nonché per far annullare la delibera assunta in data 23/11/2010 in quanto illegittima.
Con comparsa di costituzione depositata in data 7/1/2021 si è costituita la convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) la delibera assembleare del 23/11/2010, assunta all'unanimità dei presenti, è da ritenersi valida ed efficace ai sensi dell'art. 21, comma 1, c.c.; ii) in ogni caso, con successiva delibera del 2/10/2013 l'Assemblea ha adottato un nuovo Statuto eliminando la figura del socio oblatore con conseguente venir meno vuoi dell'interesse ad agire, vuoi della legittimazione processuale dell'attrice; iii) il diritto del socio ad impugnare la delibera soggiace a termini di prescrizione e decadenza abbondantemente decorsi;
iv) quanto all'istanza di accesso agli atti, la stessa è da ritenersi infondata essendo l'attrice già in possesso della documentazione richiesta e non rivestendo più la qualifica di associata.
In conclusione, parte convenuta ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire, ovvero la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, respingersi le domande attoree.
Assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., dopo una serie di rinvii dovuti ad un avvicendamento di giudici sul ruolo, la causa è stata chiamata per discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
* * *
L'attrice ha agito in giudizio al fine di fare accertare: a) il proprio diritto di accesso agli atti;
b) l'illegittimità della delibera assembleare del 23/11/2010 in quanto assunta in spregio al quorum deliberativo previsto dall'art. 24 dello Statuto vigente ratione temporis.
pag. 2/5 Ebbene, con riferimento al profilo dedotto sub a), si osserva che per espressa disposizione dello Statuto (doc. 2) l'Ente convenuto ha assunto veste di associazione non riconosciuta (art. 3), sicché, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ.,
n. 1476/2007), trovano applicazione le norme in materia societaria e, per quanto di interesse, l'art. 2261 c.c..
Ciò posto, il diritto di informazione e accesso agli atti da parte dei singoli associati assume un'ampia portata e non risulta “subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse da parte del socio/associato” (cfr. Tribunale di Brescia, 28/2/2023
n. 11756/2022 R.G.), con il solo limite del divieto di atti emulativi.
Ne consegue che il silenzio serbato dalla parte convenuta alle richieste di ostensione sub doc. 8 – 9 è da ritenersi illegittimo, dovendo accogliersi la domanda di condanna dell'Ente a consentire all'attrice di accedere ed estrarre copia degli atti associativi fino a quando essa non ha definitivamente cessato la carica di socio oblatore.
Venendo ora alla pretesa invalidità della delibera assembleare del 23/11/2010 (§ b) con cui è stato approvato il nuovo Statuto in violazione del quorum deliberativo di cui all'art. 24 dello Statuto previgente, si osserva quanto segue.
Parte convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto ad esercitare l'impugnativa; la regolarità della votazione assembleare e la sopravvenuta carenza di interesse a promuovere l'azione.
Va, in primo luogo, ritenuta l'applicabilità alle associazioni non riconosciute delle disposizioni dettate dagli artt. 23 e 24 comma 3 c.c. “in considerazione dell'affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. 4 febbraio
1993 n. 1408; Cass. 3 aprile 1978, n. 1498; Cass. 15 marzo 1975, n. 1018)” (cfr.
Trib. Roma, 29/4/2015 – n. 25991/2015 R.G.).
Ciò posto, l'eccezione di decadenza è infondata non avendo l'attrice impugnato la delibera di esclusione (oggetto di autonomo giudizio – doc. 6), ma la deliberazione volta a modificare lo Statuto associativo sopprimendo la figura del socio oblatore (e quindi escludendo la sig.ra non in via diretta, ma indiretta). Parte_1 pag. 3/5 Fondata è, invece, l'eccezione di prescrizione. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che: “l'art. 23 c.c., a differenza dell'art. 24 c.c. in materia di impugnazione di delibere di esclusione, non prevede alcun termine per la proposizione dell'impugnazione di delibere dell'assemblea o di altro organo dell'ente, per cui deve applicarsi la prescrizione quinquennale, dettata in generale per le domande di annullamento” (cfr. Trib. Roma, n. 4233/2015).
Nel caso di specie la deliberazione è stata assunta il 23/11/2010, sicché il termine prescrizionale è spirato il 23/11/2015.
Parte attrice ha dedotto di avere interrotto la prescrizione con la raccomandata inviata il 19/11/2014, ma tale missiva si riferisce alla richiesta di accesso agli atti (verbali del
Consiglio direttivo e dell'assemblea soci) dal 1/1/2007 e, dunque, ha un contenuto del tutto eccentrico rispetto all'impugnazione della delibera del 23/11/2010.
Il primo atto interruttivo è semmai costituito dalla notifica dell'atto di citazione del
9/4/2019 (doc. 9), intervenuta tuttavia quando il termine prescrizionale era decorso.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione assorbe l'esame delle ulteriori censure relative alla carenza di interesse (essendo nelle more sopravvenuta l'adozione di un nuovo Statuto) e di regolarità della votazione ex art. 21, comma 1, c.c..
Stante l'esito complessivo della lite le spese si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
in parziale accoglimento della domanda attorea condanna l'Ente convenuto a esibire e consentire l'estrazione di copia, a cura e spese di parte richiedente, della documentazione richiesta mediante comunicazione del 3/11/2014 (doc. 9) fino a quando l'attrice non ha definitivamente cessato la carica di socio oblatore;
rigetta il resto;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, lì 10/12/2025. pag. 4/5 Il giudice
Andrea SI
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