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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio M. Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1945 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], cf. Parte_1
, elettivamente domiciliata in EN (Vt) alla C.F._1
Via Antonio Gramsci n. 11 presso lo studio dell'avv. Daniele Ronchini, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– ricorrente – E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, elettivamente domiciliato in EN (Vt) alla C.F._2
Via G. Mazzini n. 5/A presso lo studio dell'avv. Davide Ferretti, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.r ed il sig il Parte_1 CP_1 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
giorno 31/08/1974 in TT di TR e trascritto nei registri di stato civile dello stesso Comune al N. 19 P. 2 S. A anno 1974; ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
condannare il resistente alle spese legali del presente giudizio.”
Conclusioni del resistente: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra gli odierni comparenti, con ogni conseguenziale provvedimento di legge. Spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto il 31 agosto 1974 a TT di
TR (Vt) con il sig. CP_1
Al riguardo la ricorrente ha esposto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di TT di TR, parte 2, serie A, n. 19, anno 1974; (b) dall'unione dei coniugi sono nati i figli ed R_
, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
(c) i coniugi sono Persona_2
separati per effetto della sentenza n. 529/07 emessa il 4 giugno 2007 dal
Tribunale di Viterbo, che ha pronunciato l'addebito della separazione al marito, confermata dalla sentenza n. 1813/09 emessa il 29 aprile 2009 dalla
Corte d'appello di Roma e passata in giudicato;
(d) non è mai intervenuta riconciliazione e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge.
Ciò posto, la sig.ra ha chiesto accogliersi le conclusioni in epigrafe Pt_1
riportate.
Il convenuto si è costituito aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiarando di non formulare alcuna richiesta di assegno divorzile.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20 febbraio 2025, sentita la sola ricorrente stante l'impedimento fisico del convenuto a comparire, la causa è stata trattenuta in decisione. pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio rileva che sussistono i presupposti di legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuridico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022; manifesta inconciliabilità delle parti, come dimostra la concorde volontà delle parti di addivenire allo scioglimento del rapporto matrimoniale.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, nulla deve essere disposto atteso che non vi sono figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, e che nessuno dei due coniugi ha proposto domanda di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
TT di TR per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396 del 2000.
3.- Le spese processuali possono essere compensate fra le parti in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e Parte_1 CP_1
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, il 20 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
(Francesco Oddi)
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