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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3704/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3704/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOSI CARLO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTONDO Parte_2 C.F._2 LUCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROTONDO LUCA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 17/03/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a RD (BO), il 21.09.2008 – atto n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008; rilevato che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], BO, il 08.10.2009); Per_1 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 15.11.2023;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (03.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita (15.11.2023) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...] S. Pietro Terme, BO, il 05.07.1972) Parte_1
e
(nata a [...], RA, il 14.08.1975) Parte_2
Unitisi in matrimonio a RD (BO), il 21.09.2008 – atto n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RD (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che, Persona_2 conseguentemente, assumeranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione presso il padre.
Le decisioni di maggiore importanza relative alla sua istruzione, educazione e cura saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso.
Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
- La madre tenuto conto dell'età del figlio, oggi quindicenne, potrà vederlo e Parte_2 tenerlo con sé liberamente nel rispetto dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
Il padre si impegna ad agevolare/incentivare il rapporto del figlio con la madre.
- La casa coniugale posta in Casalfiumanese (BO), Via della Repubblica n. 18, di proprietà esclusiva di resterà assegnata allo stesso a termini di legge. Parte_1
- Ciascun genitore contribuirà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta durante i Per_1 rispettivi tempi di permanenza con lo stesso.
- Le spese straordinarie necessarie per il figlio , così come indicate e disciplinate dal Per_1 Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Bologna siglato il 9.8.2017, saranno sostenute per intero da Parte_1
[...] Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- corrisponderà a a titolo di assegno divorzile in unica soluzione Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge 898/1970 e successive modifiche la somma “una tantum” di euro 14.000,00 (euro quattordicimila/00) di cui euro 4.000,00 saranno alla stessa versati al momento del deposito del presente ricorso ed il saldo di euro 10.000,00 al momento della pubblicazione della sentenza.
- Il cane di nome Joy di razza meticcia viene dato in custodia alla sig.ra la quale Parte_2 si impegna alla conseguente variazione presso l'anagrafe canina ed a metterlo a disposizione di ove lo stesso ne faccia richiesta, accordandosi di volta in volta. Parte_1
- Le parti danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza del matrimonio e di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia titolo e ragione ad eccezione di quanto previsto con i presenti accordi.
Spese del procedimento compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025 Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3704/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOSI CARLO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTONDO Parte_2 C.F._2 LUCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROTONDO LUCA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 17/03/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a RD (BO), il 21.09.2008 – atto n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008; rilevato che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], BO, il 08.10.2009); Per_1 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 15.11.2023;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (03.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita (15.11.2023) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...] S. Pietro Terme, BO, il 05.07.1972) Parte_1
e
(nata a [...], RA, il 14.08.1975) Parte_2
Unitisi in matrimonio a RD (BO), il 21.09.2008 – atto n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RD (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che, Persona_2 conseguentemente, assumeranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione presso il padre.
Le decisioni di maggiore importanza relative alla sua istruzione, educazione e cura saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso.
Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
- La madre tenuto conto dell'età del figlio, oggi quindicenne, potrà vederlo e Parte_2 tenerlo con sé liberamente nel rispetto dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
Il padre si impegna ad agevolare/incentivare il rapporto del figlio con la madre.
- La casa coniugale posta in Casalfiumanese (BO), Via della Repubblica n. 18, di proprietà esclusiva di resterà assegnata allo stesso a termini di legge. Parte_1
- Ciascun genitore contribuirà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta durante i Per_1 rispettivi tempi di permanenza con lo stesso.
- Le spese straordinarie necessarie per il figlio , così come indicate e disciplinate dal Per_1 Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Bologna siglato il 9.8.2017, saranno sostenute per intero da Parte_1
[...] Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- corrisponderà a a titolo di assegno divorzile in unica soluzione Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge 898/1970 e successive modifiche la somma “una tantum” di euro 14.000,00 (euro quattordicimila/00) di cui euro 4.000,00 saranno alla stessa versati al momento del deposito del presente ricorso ed il saldo di euro 10.000,00 al momento della pubblicazione della sentenza.
- Il cane di nome Joy di razza meticcia viene dato in custodia alla sig.ra la quale Parte_2 si impegna alla conseguente variazione presso l'anagrafe canina ed a metterlo a disposizione di ove lo stesso ne faccia richiesta, accordandosi di volta in volta. Parte_1
- Le parti danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza del matrimonio e di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia titolo e ragione ad eccezione di quanto previsto con i presenti accordi.
Spese del procedimento compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025 Il Presidente estensore dott. Bruno Perla