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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 848/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
LUCENTE PAOLA, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2070/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01751 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01751 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01751 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 28/2/2024 la Ricorrente_1 Srl, rappr. e difesa dal dottore commercialista Difensore_1 con studio in Belvedere Marittimo, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. TD3032I01751/2023 notificato in data
21/12/2023, relativo all'anno 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate DP di Cosenza ha accertato maggiori tributi per complessivi € 1.120.336,52 per IRES ed interessi € 289.931,29, IRAP ed interessi € 58.687,04,
IVA ed interessi 547.300,14, oltre sanzioni pecuniarie.
Precisava che l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenza in data 17.01.2022, ha avviato un controllo, nell'ambito di prevenzione frodi in materia di Iva comunitaria, invitando la Ricorrente_1 SRL a presentare la documentazione contabile relativa agli anni di imposta 2016-2017-2018-2019-2020 e
2021.
In data 3.08.2022 l'Agenzia delle Entrate DP di Cosenza, notificava alla società ricorrente l'avviso di accertamento n. TD3032I00724/2022 relativo all'anno di imposta 2016, per il quale veniva proposto in data
19.10.2022 il relativo ricorso presso questa Corte.
In data 2.02.2023 la Guardia di Finanza iniziava una verifica fiscale nei confronti della ricorrente società per il periodo dal 01.01.2017 al 02.02.2023 e in data 18.10.2023 notificava il relativo P.V.C. per gli anni d'imposta
2017 e 2018, con il quale sono state contestate una serie di infrazioni poi riportate e trasfuse nell'avviso di accertamento, oggi opposto. Precisava, altresì, che l'avviso di accertamento è stato notificato anche al sig. Nominativo_1 nella sua qualità di amministratore di fatto, considerato che dai PP.VV. delle operazioni compiute nei confronti di diversi clienti e fornitori era emerso che molti di questi avevano contrattato l'acquisto delle autovetture con tal Nominativo_1.
A seguito della notifica dell'atto impugnato, deduceva quanto segue:
--- Problematica quanto a Nominativo_1 quale amministratore di fatto;
--- Motivazione per relationem;
--- Rilievo 1/2017 costi indeducibili;
--- Rilievo 2/2017 Omessa applicazione dell'IVA ordinaria su operazioni imponibili (indebito utilizzo del
“ regime del margine ”);
--- Rilievo n. 3/2017 omessa dichiarazione di operazioni imponibili constatate analiticamente lett b) omesse fatturazioni scaturenti dai contratti di vendita per euro 356.080,00 (imponibile) e 78.377,60 (IVA).
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto emesso, con vittoria di spese con distrazione.
Agenzia delle Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni depositate in data 2/5/2024, rappresentava, preliminarmente che dal raffronto con le riprese fiscali operate in sede di accertamento, gli specifici rilievi 3/2017 (a) (c) (d) (e) (anche ai fini dell'IVA) non sono oggetto di contestazione e pertanto devono ritenersi definitivi e non devono formare oggetto di valutazione da parte del collegio.
Inoltre, per ciò che concerne le contestazioni rivolte a Nominativo_1, nella qualità di amministratore di fatto, considerato che l'avviso di accertamento societario è stato notificato anche al medesimo che non ha proposto alcuna impugnazione, le argomentazioni espresse dal difensore sono inammissibili per difetto di legittimazione processuale in assenza di delega. Rigetto quanto al merito della pretesa risultata fondata sui
PP.VV. della G di F. che hanno fede privilegiata. Con memoria illustrativa depositata in data 14/1/2026 la Soc. ricorrente puntualizzava i motivi di fatto e di diritto al fine di contestare le controdeduzioni dell'Ufficio.
All'udienza di trattazione, svoltasi in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come rappresentato e richiesto dall'ufficio finanziario i rilievi della ricorrente in ordine alle contestazioni all'avviso di accertamento afferente il rilievo di cui al punto 3/2017 (a) (c) (d) (e), anche ai fini Iva, non sono stati oggetto di contestazione, sicchè possono ritenersi definitivi e non possono formare oggetto di valutazione da parte di questo collegio, così anche per ciò che concerne le contestazioni rivolte all'amministratore di fatto Nominativo_1, considerato che l'avviso di accertamento è stato notificato anche allo stesso che non ha proposto alcuna confutazione.
Non sono condivisibili le censure della ricorrente in ordine alla contestazione della motivazione redatta “per relationem”, invero è orientamento ormai pacifico della giurisprudenza della S.C. in tema di pieno assolvimento dell'onere motivazionale della pretesa mediante rinvio al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, consegnato al contribuente, nel quale le censure contenute nello stesso sono trasfuse nell'accertamento, poi, notificato dall'Agenzia delle Entrate.
Nel caso, trattasi di P.V. redatto in data 18/10/2023 dalla Guardia di Finanza di Scalea relativo agli anni di imposta 2017 e 2018 che ha avuto per oggetto la verifica del controllo dell'adempimento, da parte della società ricorrente delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria in materia di I.V.A., di imposte sui redditi e degli altri tributi, (ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del DPR 633/1972 n. 633, del
DPR/600/1973, 2 del D. Lgs 68/2011, nonché del D.L. 331/93 convertito in Legge 427/93 e della L. n. 4/1929).
Nel caso, l'ufficio finanziario fondando sull'accertamento della G. di F. con l'accertamento impugnato ha accertato maggiori tributi in materia II.DD. ed Iva non riconoscendo costi deducibili e provvedendo al recupero dell'Iva evasa, in ragione della impropria applicazione del regime del margine per le operazioni di vendita di autovetture, poste in essere dalla ricorrente Ricorrente_1 nell'anno 2017.
In tema di Iva l'applicazione del regime del margine di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito nella L.
n. 85 del 1995, in relazione agli acquisiti intracomunitari di beni d'occasione, costituisce un regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario, atteso che l'Iva relativa alla rivendita di tali beni sia
"commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.
Quanto al rilievo n. 2/2017 omessa applicazione dell'Iva ordinaria su operazioni imponibili (indebito utilizzo del “regime del margine”), le condizioni per poter beneficiare del regime impositivo di favore da parte della società acquirente, per come si desume dai principi enunciati dal diritto comunitario, è che i beni siano stati acquistati presso soggetti che abbiano assolto l'imposta in via definitiva, come nel caso di acquisto da privato consumatore, o da soggetto che non abbia potuto detrarre l'imposta per avere destinato i beni ad attività esente, o che agisca in regime di franchigia nel proprio Stato membro, o ancora che abbia a sua volta assoggettato il proprio acquisto al regime del margine di utile.
In particolare, la fruibilità del regime del margine postula la dimostrazione, ricavabile dal riscontro dei requisiti della circostanza essenziale che il cedente abbia assolto l'imposta in modo definitivo, pertanto tutte le volte in cui la contestazione dell'Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi, che privino di attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'operatività di tale regime di deroga incombe al contribuente cessionario.
Quest'ultimo è pertanto tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione, pure con riferimento alla mancata detrazione dell'Iva corrisposta a monte da parte del cedente, usando la normale diligenza richiesta in base alle concrete circostanze;
e ciò anche in relazione alla sua qualità professionale, ove trattasi di operatore commerciale del settore, ed alla stregua dei documenti negoziali in suo possesso, conformemente al principio di vicinanza al fatto oggetto di prova ed al sistema del diritto comunitario (cfr.
Cass. 15219/2012, 8828/2012; 17232/2013; 658/2014). La giurisprudenza è costante, con riferimento generale al tema dell'onere della prova in materia di Iva, nel ritenere che se l'Amministrazione finanziaria dimostra, alla luce di elementi oggettivi, che le irregolarità commesse dall'emittente della fattura, erano a conoscenza del soggetto passivo, o avrebbero potuto esserlo con l'uso dell'ordinaria diligenza, è quest'ultimo a dover provare la sua estraneità alle suddette irregolarità, ,sicchè, era onere del contribuente provare, a fronte di una contestazione dell'amministrazione, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo.
Con riferimento al rilievo n. 1/2017 costi indeducibili per come risultante dai verbali della G.di F., le fatture relative alla compravendita di autoveicoli di provenienza comunitaria erano relative all'anno 2016 e stante la rilevata inattendibilità delle scritture contabili, il generico motivo di doglianza non supera le argomentazioni esposte in sede di verifica tenuto conto che l'onere della prova in tale contesto, ovvero in tema di dimostrazione della deducibilità di un costo anche in termini di competenza, incombe sul contribuente.
Con riferimento al rilievo n. 3/2017 omessa dichiarazione di operazioni imponibili e omesse fatturazioni scaturenti dai contratti di vendita, mette conto di considerare che anche in tale contesto, le argomentazioni del ricorrente sono del tutto generiche, delle mere asserzioni di principio che non muovono affatto alcuna specifica contestazione rispetto alla ricostruzione analitica e dettagliata operata sul punto nel corso dell'indagine fiscale dalla Guardia di Finanza. Alla stregua delle considerazioni svolte la domanda proposta non è accoglibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei confronti della convenuta costituita, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabili altrimenti in compiti interni di ufficio, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata per l'Agenzia delle Entrate dal proprio funzionario, con riduzione del venti per cento rispetto alle corrispondenti competenze di avvocato
(cfr. Cass. Civ. 24675/2011).
P.Q.M.
La Corte, deliberando sul ricorso proposto dalla Soc. Ricorrente_1 Srl, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della resistente Agenzia delle Entrate che liquida in complessive € 1.828,00.
Così deciso in Cosenza in data 6 febbraio 2026. Il Presidente estensore
PE IN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
LUCENTE PAOLA, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2070/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01751 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01751 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01751 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 28/2/2024 la Ricorrente_1 Srl, rappr. e difesa dal dottore commercialista Difensore_1 con studio in Belvedere Marittimo, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. TD3032I01751/2023 notificato in data
21/12/2023, relativo all'anno 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate DP di Cosenza ha accertato maggiori tributi per complessivi € 1.120.336,52 per IRES ed interessi € 289.931,29, IRAP ed interessi € 58.687,04,
IVA ed interessi 547.300,14, oltre sanzioni pecuniarie.
Precisava che l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenza in data 17.01.2022, ha avviato un controllo, nell'ambito di prevenzione frodi in materia di Iva comunitaria, invitando la Ricorrente_1 SRL a presentare la documentazione contabile relativa agli anni di imposta 2016-2017-2018-2019-2020 e
2021.
In data 3.08.2022 l'Agenzia delle Entrate DP di Cosenza, notificava alla società ricorrente l'avviso di accertamento n. TD3032I00724/2022 relativo all'anno di imposta 2016, per il quale veniva proposto in data
19.10.2022 il relativo ricorso presso questa Corte.
In data 2.02.2023 la Guardia di Finanza iniziava una verifica fiscale nei confronti della ricorrente società per il periodo dal 01.01.2017 al 02.02.2023 e in data 18.10.2023 notificava il relativo P.V.C. per gli anni d'imposta
2017 e 2018, con il quale sono state contestate una serie di infrazioni poi riportate e trasfuse nell'avviso di accertamento, oggi opposto. Precisava, altresì, che l'avviso di accertamento è stato notificato anche al sig. Nominativo_1 nella sua qualità di amministratore di fatto, considerato che dai PP.VV. delle operazioni compiute nei confronti di diversi clienti e fornitori era emerso che molti di questi avevano contrattato l'acquisto delle autovetture con tal Nominativo_1.
A seguito della notifica dell'atto impugnato, deduceva quanto segue:
--- Problematica quanto a Nominativo_1 quale amministratore di fatto;
--- Motivazione per relationem;
--- Rilievo 1/2017 costi indeducibili;
--- Rilievo 2/2017 Omessa applicazione dell'IVA ordinaria su operazioni imponibili (indebito utilizzo del
“ regime del margine ”);
--- Rilievo n. 3/2017 omessa dichiarazione di operazioni imponibili constatate analiticamente lett b) omesse fatturazioni scaturenti dai contratti di vendita per euro 356.080,00 (imponibile) e 78.377,60 (IVA).
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto emesso, con vittoria di spese con distrazione.
Agenzia delle Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni depositate in data 2/5/2024, rappresentava, preliminarmente che dal raffronto con le riprese fiscali operate in sede di accertamento, gli specifici rilievi 3/2017 (a) (c) (d) (e) (anche ai fini dell'IVA) non sono oggetto di contestazione e pertanto devono ritenersi definitivi e non devono formare oggetto di valutazione da parte del collegio.
Inoltre, per ciò che concerne le contestazioni rivolte a Nominativo_1, nella qualità di amministratore di fatto, considerato che l'avviso di accertamento societario è stato notificato anche al medesimo che non ha proposto alcuna impugnazione, le argomentazioni espresse dal difensore sono inammissibili per difetto di legittimazione processuale in assenza di delega. Rigetto quanto al merito della pretesa risultata fondata sui
PP.VV. della G di F. che hanno fede privilegiata. Con memoria illustrativa depositata in data 14/1/2026 la Soc. ricorrente puntualizzava i motivi di fatto e di diritto al fine di contestare le controdeduzioni dell'Ufficio.
All'udienza di trattazione, svoltasi in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come rappresentato e richiesto dall'ufficio finanziario i rilievi della ricorrente in ordine alle contestazioni all'avviso di accertamento afferente il rilievo di cui al punto 3/2017 (a) (c) (d) (e), anche ai fini Iva, non sono stati oggetto di contestazione, sicchè possono ritenersi definitivi e non possono formare oggetto di valutazione da parte di questo collegio, così anche per ciò che concerne le contestazioni rivolte all'amministratore di fatto Nominativo_1, considerato che l'avviso di accertamento è stato notificato anche allo stesso che non ha proposto alcuna confutazione.
Non sono condivisibili le censure della ricorrente in ordine alla contestazione della motivazione redatta “per relationem”, invero è orientamento ormai pacifico della giurisprudenza della S.C. in tema di pieno assolvimento dell'onere motivazionale della pretesa mediante rinvio al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, consegnato al contribuente, nel quale le censure contenute nello stesso sono trasfuse nell'accertamento, poi, notificato dall'Agenzia delle Entrate.
Nel caso, trattasi di P.V. redatto in data 18/10/2023 dalla Guardia di Finanza di Scalea relativo agli anni di imposta 2017 e 2018 che ha avuto per oggetto la verifica del controllo dell'adempimento, da parte della società ricorrente delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria in materia di I.V.A., di imposte sui redditi e degli altri tributi, (ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del DPR 633/1972 n. 633, del
DPR/600/1973, 2 del D. Lgs 68/2011, nonché del D.L. 331/93 convertito in Legge 427/93 e della L. n. 4/1929).
Nel caso, l'ufficio finanziario fondando sull'accertamento della G. di F. con l'accertamento impugnato ha accertato maggiori tributi in materia II.DD. ed Iva non riconoscendo costi deducibili e provvedendo al recupero dell'Iva evasa, in ragione della impropria applicazione del regime del margine per le operazioni di vendita di autovetture, poste in essere dalla ricorrente Ricorrente_1 nell'anno 2017.
In tema di Iva l'applicazione del regime del margine di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito nella L.
n. 85 del 1995, in relazione agli acquisiti intracomunitari di beni d'occasione, costituisce un regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario, atteso che l'Iva relativa alla rivendita di tali beni sia
"commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.
Quanto al rilievo n. 2/2017 omessa applicazione dell'Iva ordinaria su operazioni imponibili (indebito utilizzo del “regime del margine”), le condizioni per poter beneficiare del regime impositivo di favore da parte della società acquirente, per come si desume dai principi enunciati dal diritto comunitario, è che i beni siano stati acquistati presso soggetti che abbiano assolto l'imposta in via definitiva, come nel caso di acquisto da privato consumatore, o da soggetto che non abbia potuto detrarre l'imposta per avere destinato i beni ad attività esente, o che agisca in regime di franchigia nel proprio Stato membro, o ancora che abbia a sua volta assoggettato il proprio acquisto al regime del margine di utile.
In particolare, la fruibilità del regime del margine postula la dimostrazione, ricavabile dal riscontro dei requisiti della circostanza essenziale che il cedente abbia assolto l'imposta in modo definitivo, pertanto tutte le volte in cui la contestazione dell'Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi, che privino di attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'operatività di tale regime di deroga incombe al contribuente cessionario.
Quest'ultimo è pertanto tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione, pure con riferimento alla mancata detrazione dell'Iva corrisposta a monte da parte del cedente, usando la normale diligenza richiesta in base alle concrete circostanze;
e ciò anche in relazione alla sua qualità professionale, ove trattasi di operatore commerciale del settore, ed alla stregua dei documenti negoziali in suo possesso, conformemente al principio di vicinanza al fatto oggetto di prova ed al sistema del diritto comunitario (cfr.
Cass. 15219/2012, 8828/2012; 17232/2013; 658/2014). La giurisprudenza è costante, con riferimento generale al tema dell'onere della prova in materia di Iva, nel ritenere che se l'Amministrazione finanziaria dimostra, alla luce di elementi oggettivi, che le irregolarità commesse dall'emittente della fattura, erano a conoscenza del soggetto passivo, o avrebbero potuto esserlo con l'uso dell'ordinaria diligenza, è quest'ultimo a dover provare la sua estraneità alle suddette irregolarità, ,sicchè, era onere del contribuente provare, a fronte di una contestazione dell'amministrazione, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo.
Con riferimento al rilievo n. 1/2017 costi indeducibili per come risultante dai verbali della G.di F., le fatture relative alla compravendita di autoveicoli di provenienza comunitaria erano relative all'anno 2016 e stante la rilevata inattendibilità delle scritture contabili, il generico motivo di doglianza non supera le argomentazioni esposte in sede di verifica tenuto conto che l'onere della prova in tale contesto, ovvero in tema di dimostrazione della deducibilità di un costo anche in termini di competenza, incombe sul contribuente.
Con riferimento al rilievo n. 3/2017 omessa dichiarazione di operazioni imponibili e omesse fatturazioni scaturenti dai contratti di vendita, mette conto di considerare che anche in tale contesto, le argomentazioni del ricorrente sono del tutto generiche, delle mere asserzioni di principio che non muovono affatto alcuna specifica contestazione rispetto alla ricostruzione analitica e dettagliata operata sul punto nel corso dell'indagine fiscale dalla Guardia di Finanza. Alla stregua delle considerazioni svolte la domanda proposta non è accoglibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei confronti della convenuta costituita, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabili altrimenti in compiti interni di ufficio, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata per l'Agenzia delle Entrate dal proprio funzionario, con riduzione del venti per cento rispetto alle corrispondenti competenze di avvocato
(cfr. Cass. Civ. 24675/2011).
P.Q.M.
La Corte, deliberando sul ricorso proposto dalla Soc. Ricorrente_1 Srl, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della resistente Agenzia delle Entrate che liquida in complessive € 1.828,00.
Così deciso in Cosenza in data 6 febbraio 2026. Il Presidente estensore
PE IN