Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 848
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Motivazione per relationem

    La Corte ritiene che la motivazione per relationem, con rinvio al verbale di constatazione della Guardia di Finanza, sia legittima e soddisfi l'onere motivazionale.

  • Rigettato
    Rilievo 1/2017 costi indeducibili

    La Corte ritiene che l'onere della prova della deducibilità dei costi incomba sul contribuente, e che le argomentazioni della ricorrente siano generiche e non superino le risultanze della verifica fiscale.

  • Rigettato
    Rilievo 2/2017 Omessa applicazione dell'IVA ordinaria (indebito utilizzo regime del margine)

    La Corte ritiene che la fruibilità del regime del margine postuli la dimostrazione che il cedente abbia assolto l'imposta in modo definitivo. In assenza di tale prova e in presenza di elementi oggettivi che privano di attendibilità le indicazioni in fattura, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'operatività di tale regime di deroga incombe sul contribuente cessionario.

  • Rigettato
    Rilievo n. 3/2017 omessa dichiarazione di operazioni imponibili e omesse fatturazioni

    La Corte ritiene che le argomentazioni del ricorrente siano generiche e non muovano alcuna specifica contestazione rispetto alla ricostruzione analitica operata dalla Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Motivazione per relationem

    La Corte ritiene che la motivazione per relationem, con rinvio al verbale di constatazione della Guardia di Finanza, sia legittima e soddisfi l'onere motivazionale.

  • Rigettato
    Rilievo 2/2017 Omessa applicazione dell'IVA ordinaria (indebito utilizzo regime del margine)

    La Corte ritiene che la fruibilità del regime del margine postuli la dimostrazione che il cedente abbia assolto l'imposta in modo definitivo. In assenza di tale prova e in presenza di elementi oggettivi che privano di attendibilità le indicazioni in fattura, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'operatività di tale regime di deroga incombe sul contribuente cessionario.

  • Rigettato
    Rilievo n. 3/2017 omessa dichiarazione di operazioni imponibili e omesse fatturazioni

    La Corte ritiene che le argomentazioni del ricorrente siano generiche e non muovano alcuna specifica contestazione rispetto alla ricostruzione analitica operata dalla Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Motivazione per relationem

    La Corte ritiene che la motivazione per relationem, con rinvio al verbale di constatazione della Guardia di Finanza, sia legittima e soddisfi l'onere motivazionale.

  • Rigettato
    Rilievo 1/2017 costi indeducibili

    La Corte ritiene che l'onere della prova della deducibilità dei costi incomba sul contribuente, e che le argomentazioni della ricorrente siano generiche e non superino le risultanze della verifica fiscale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 848
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 848
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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