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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2023
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.135 del 18.01.2023 Oggetto: aggravamento malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo De Blasi Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Alessandra Vinci
Appellato
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Lecce il 3.12.2021 Parte_1
, premetteva: -che all'esito di altro giudizio aveva ottenuto il riconoscimento della
[...] natura professionale della patologia “discoartrosi lombare con EDD L5-S1 e secondaria radicolopatia” con decorrenza dal 28.05.2012 e con una inabilità del 7%; - che in seguito ad un peggioramento della patologia aveva presentato in data 22.03.2021 domanda di aggravamento;
-che tuttavia l' aveva confermato il grado di inabilità al 7%, anche in sede di opposizione. Aveva CP_1 quindi chiesto di accertare, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, che la patologia da cui era affetto aveva comportato un aggravamento e una percentuale di inabilità permanente pari al
16% e comunque superiore al 7%, e che fosse condannato l' al pagamento delle CP_1 corrispondenti prestazioni. Si era costituito in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale aveva rigettato la domanda aderendo alle conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio. L'ausiliare, infatti, aveva ritenuto che l'aggravamento della discoartrosi del tratto lombare, denunciato dal ricorrente, non fosse riconducibile all'attività lavorativa, cessata nel 2009, e che invece rappresentasse la naturale evoluzione di un quadro degenerativo artrosico con discopatie comuni in soggetti di pari età.
Con ricorso del 27.3.2023 ha proposto impugnazione Parte_1 avverso tale sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale, andando oltre il quesito postogli, tendente soltanto alla verifica e quantificazione dell'aggravamento, aveva invece qualificato la patologia in termini di spondiloartrosi primaria, ossia di origine non professionale. L'appellante ha quindi chiesto che fosse disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio e ha reiterato le domande proposte in primo grado.
Con atto depositato il 18.04.2023 ha promosso ulteriore Parte_2 giudizio di appello avverso la medesima sentenza e per le medesime ragioni indicate nel primo ricorso di impugnazione.
Con provvedimento del 22.08.2023 è stata quindi disposta la riunione dei due ricorsi.
Costituitosi in giudizio l ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza di discussione del
17.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito specificati. Il consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado dott. , specializzato in Per_1 medicina legale, ha rilevato che dall'esame dei referti degli esami strumentali eseguiti dall'appellante nel periodo precedente e nel periodo successivo rispetto al riconoscimento giudiziale della natura professionale della malattia “spondilodiscoartrosi” era rilevabile un progressivo peggioramento del quadro artrosico-discopatico-erniario, con interessamento delle radici nervose degli arti inferiori e che, sebbene l'attività lavorativa dell'appellante fosse cessata nel 2009, stante l'origine lavorativa dell'infermità, la relativa evoluzione aggravativa era stata inevitabilmente più accelerata e più importante, essendo partita da uno stato degenerativo già avanzato, collegato all'attività di lavoro. Pertanto, tenuto conto della rilevata globale disfunzione del rachide lombosacrale e degli arti inferiori ha concluso che la situazione era riconducibile alle voci di danno
204,209 e 213 del DM 12.7.2000, che l'inabilità attuale, dipendente dalle vicende lavorative, era quantificabile nella misura del 9% e che quindi l'aggravamento rispetto alla precedente valutazione giudiziale era pari al 2%.
Ritiene questa Corte che l'elaborato peritale sia adeguatamente sviluppato nella parte dell'anamnesi, della diagnosi e delle considerazioni medico-legali, le quali secondo criteri di ragionata scientificità e di elevata probabilità a conducono a reputare la gravità attuale della patologia del rachide come derivante dalla pregressa attività lavorativa, allo stesso modo dello stato di infermità meno grave già valutato pari al 7% in precedente giudizio.
Pertanto l' è tenuto a commisurare l'indennizzo alla percentuale maggiorata, a CP_1 decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento. La sentenza impugnata va riformata come da dispositivo che si trascrive.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione ex art.93
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27.03.2023 da Parte_1 confronti di , riunito all'ulteriore ricorso del 18.04.2023 di
CP_1 Parte_1 nei confronti di , avverso la medesima sentenza del 18.01.2023 n.135 del Tribunale di Lecce,
CP_1 così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di a Parte_1 percepire l'indennizzo per malattia professionale corrispondente ad un'inabilità pari al 9% a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento;
condanna l' a pagare a la conseguente prestazione,
CP_1 Parte_1 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge;
condanna l' alla rifusione, in favore di , delle spese di lite liquidate in €
CP_1 Pt_1
2.567,00 per il primo grado, in € 2.766,00 per il secondo grado, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario spese generali (15%), con distrazione per l'Avv. Santo De Blasi.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.135 del 18.01.2023 Oggetto: aggravamento malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo De Blasi Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Alessandra Vinci
Appellato
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Lecce il 3.12.2021 Parte_1
, premetteva: -che all'esito di altro giudizio aveva ottenuto il riconoscimento della
[...] natura professionale della patologia “discoartrosi lombare con EDD L5-S1 e secondaria radicolopatia” con decorrenza dal 28.05.2012 e con una inabilità del 7%; - che in seguito ad un peggioramento della patologia aveva presentato in data 22.03.2021 domanda di aggravamento;
-che tuttavia l' aveva confermato il grado di inabilità al 7%, anche in sede di opposizione. Aveva CP_1 quindi chiesto di accertare, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, che la patologia da cui era affetto aveva comportato un aggravamento e una percentuale di inabilità permanente pari al
16% e comunque superiore al 7%, e che fosse condannato l' al pagamento delle CP_1 corrispondenti prestazioni. Si era costituito in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale aveva rigettato la domanda aderendo alle conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio. L'ausiliare, infatti, aveva ritenuto che l'aggravamento della discoartrosi del tratto lombare, denunciato dal ricorrente, non fosse riconducibile all'attività lavorativa, cessata nel 2009, e che invece rappresentasse la naturale evoluzione di un quadro degenerativo artrosico con discopatie comuni in soggetti di pari età.
Con ricorso del 27.3.2023 ha proposto impugnazione Parte_1 avverso tale sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale, andando oltre il quesito postogli, tendente soltanto alla verifica e quantificazione dell'aggravamento, aveva invece qualificato la patologia in termini di spondiloartrosi primaria, ossia di origine non professionale. L'appellante ha quindi chiesto che fosse disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio e ha reiterato le domande proposte in primo grado.
Con atto depositato il 18.04.2023 ha promosso ulteriore Parte_2 giudizio di appello avverso la medesima sentenza e per le medesime ragioni indicate nel primo ricorso di impugnazione.
Con provvedimento del 22.08.2023 è stata quindi disposta la riunione dei due ricorsi.
Costituitosi in giudizio l ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza di discussione del
17.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito specificati. Il consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado dott. , specializzato in Per_1 medicina legale, ha rilevato che dall'esame dei referti degli esami strumentali eseguiti dall'appellante nel periodo precedente e nel periodo successivo rispetto al riconoscimento giudiziale della natura professionale della malattia “spondilodiscoartrosi” era rilevabile un progressivo peggioramento del quadro artrosico-discopatico-erniario, con interessamento delle radici nervose degli arti inferiori e che, sebbene l'attività lavorativa dell'appellante fosse cessata nel 2009, stante l'origine lavorativa dell'infermità, la relativa evoluzione aggravativa era stata inevitabilmente più accelerata e più importante, essendo partita da uno stato degenerativo già avanzato, collegato all'attività di lavoro. Pertanto, tenuto conto della rilevata globale disfunzione del rachide lombosacrale e degli arti inferiori ha concluso che la situazione era riconducibile alle voci di danno
204,209 e 213 del DM 12.7.2000, che l'inabilità attuale, dipendente dalle vicende lavorative, era quantificabile nella misura del 9% e che quindi l'aggravamento rispetto alla precedente valutazione giudiziale era pari al 2%.
Ritiene questa Corte che l'elaborato peritale sia adeguatamente sviluppato nella parte dell'anamnesi, della diagnosi e delle considerazioni medico-legali, le quali secondo criteri di ragionata scientificità e di elevata probabilità a conducono a reputare la gravità attuale della patologia del rachide come derivante dalla pregressa attività lavorativa, allo stesso modo dello stato di infermità meno grave già valutato pari al 7% in precedente giudizio.
Pertanto l' è tenuto a commisurare l'indennizzo alla percentuale maggiorata, a CP_1 decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento. La sentenza impugnata va riformata come da dispositivo che si trascrive.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione ex art.93
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27.03.2023 da Parte_1 confronti di , riunito all'ulteriore ricorso del 18.04.2023 di
CP_1 Parte_1 nei confronti di , avverso la medesima sentenza del 18.01.2023 n.135 del Tribunale di Lecce,
CP_1 così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di a Parte_1 percepire l'indennizzo per malattia professionale corrispondente ad un'inabilità pari al 9% a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento;
condanna l' a pagare a la conseguente prestazione,
CP_1 Parte_1 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge;
condanna l' alla rifusione, in favore di , delle spese di lite liquidate in €
CP_1 Pt_1
2.567,00 per il primo grado, in € 2.766,00 per il secondo grado, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario spese generali (15%), con distrazione per l'Avv. Santo De Blasi.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi