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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2975/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2975/2019 R.G. vertente tra quale procuratrice di , con l'Avv. Francesco Donati Parte_1 Parte_2
attrice contro
, con l'avv. Giovanni Grimaldi del Foro di Bari Controparte_1
convenuto e contro
e (eredi di , Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 Controparte_4
[..
e (eredi di , , , Controparte_5 Persona_2 CP_6 Persona_1
, e CP_7 Controparte_8 Controparte_9
convenuti contumaci
in punto: divisione
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 11.12.2025
1 dal procuratore di parte attrice:
“Procedere all'assegnazione diretta alla sig.ra delle quote di proprietà di tut- Parte_2
ti gli altri eredi dell'immobile sito in Livorno, via Gemignani, 13, meglio descritte nella ctu
in atti. Si insiste, dunque, affinchè il Tribunale adito assegni alla sig.ra , tito- Parte_2
lare della quota maggiore, le quote di proprietà di tutti gli altri eredi.
Con vittoria di spese e di compensi del presente procedimento, nonché di rimborso della
ctu”;
dal procuratore di parte convenuta costituita:
non si oppone né allo scioglimento della comunione ereditaria, né a Controparte_1
ché l'immobile sia attribuito dalla sig.ra . Spese del giudizio a carico della Parte_2
massa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale procuratrice di Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio i coeredi per ottenere lo scioglimento della co- Pt_2
munione ereditaria, nochè l'attribuzione a sé del bene indiviso costituito da un ap-
partamento sito in Livorno, via Gemignani, 13.
La già in fase stragiudiziale, aveva manifestato più volte agli altri eredi la pro- Pt_2
pria volontà di acquisire tutte le loro quote, esperendo anche l'obbligatorio tentativo di conciliazione, rimasto infruttuoso.
Tutti i convenuti, ad eccezione del solo , non si sono costituiti in Controparte_1
giudizio,
Non si sono costituiti in giudizio neanche gli eredi di e di Persona_1 CP_1
2 decedute nelle more del presente procedimento, ai quali è stato ritualmente Per_2
notificato il ricorso ex art. 303 c.p.c.. L'unico convenuto costituito, CP_10
, non si è opposto né allo sciolgimento della comunione ereditaria né a che
[...]
l'immobile sia attribuito alla sig.ra . Parte_2
Falliti i tentativi di composizione bonaria, disposta la CTU e depositato l'elaborato,
la causa è stata mandata in decisione con fissazione di udienza ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. L'iter fattuale emerge per tabulas.
e sua sorella, hanno ereditato dai genitori (deceduti rispet- Parte_1 Parte_2
tivamente il 16.05.2001 e 17.01.2010) il suddetto immobile, meglio descritto nella ctu in atti di cui appresso si dirà.
In data 17.06.2010 ha venduto alla sorella ed al marito di Parte_1 Parte_2
quest'ultima (in comunione tra loro), la propria quota di proprietà (pari al 50%)
dell'immobile de quo.
In data 18.07.2012, alla morte di marito di , si è Persona_3 Parte_2
aperta la successione ereditaria nella quale sono subentrati, oltre alla moglie, gli odierni convenuti con le rispettive quote, anch'esse descritte nella relazione del
CTU.
L'appartamento ed il ripostiglio sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Livorno al Foglio 21. Part.
2.803 Sub. 32 con unita la Part. 3.062, Sub. 16 (identifi-
cante il ripostiglio), Cat. A/3, CL 2°, Vani 4,5, R.C. € 244,03 (cfr. ctu in atti).
L'immobile risulta di vetusta costruzione, antecedente al 1967. L'immobile stesso non può essere oggetto di “comoda divisione”, come evidenziato – lo si anticipa sin
3 d'ora – dal CTU, ciò alla luce delle dimensioni ridotte dell'unità stessa ed in consi-
derazione del fatto che il Comune di Livorno prevede una superficie minima di 45
mq (vincolo tecnico).
L'immobile de quo, dopo la morte dei genitori, ha sempre costituito la principale ed unica abitazione di . Parte_2
I convenuti rimasti contumaci hanno peraltro con il loro atteggiamento, dimostrato il loro totale disinteresse alla vendita delle proprie quote, costringendo di fatto l'at-
trice a chiedere la scioglimento giudiziale della comunione ereditaria.
Va pure premesso che la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contesta-
zione dei fatti costitutivi della domanda proposta (in tal senso si vedano Cass. n.
14623/2009 e n. 4161/2014), non rende possibile pronunciarsi sull'esistenza del di-
ritto alla divisione del bene nella forma dell'ordinanza, dal momento che l'art. 785
c.p.c. riserva tale possibilità esclusivamente al caso in cui non sorgano contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c. e, dunque,
alla definizione con sentenza, eventualmente anche non definitiva. Ciò, del resto, è
coerente con la natura per "fasi" del giudizio di divisione, che tende, eventualmente attraverso una serie di pronunce non definitive su questioni "strumentali", a perveni-
re al risultato finale concreto di trasformare l'originaria quota ideale spettante al sin-
golo condividente in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni o sulla somma di denaro ricavata dalla loro alienazione.
****
4 Un tanto premesso, le risultanze documentali della causa (con particolare riferimen-
to alla relazione del CTU) evidenziano che non si ravvisano elementi ostativi della chiesta divisione.
La relazione del CTU geom. argomentata in maniera logica, convin- Persona_4
cente ed immune da censure di qualsivoglia sorta, conclude, per quello che interessa maggiormente che:
“Gli elaborati grafici progettuali e quelli allegati alla domanda di condono corri-
spondono allo stato di fatto e pertanto vi è regolarità edilizia ed il tutto è perfetta-
mente commerciabile […]
A seguito delle volture delle successioni sopra indicate, le quote di proprietà indi-
cate in banca dati catastale, per l'unico immobile formante la massa ereditaria, so-
no le seguenti: - per la quota di 5/1680; - Persona_2 Persona_1
per la quota di 5/1680; - per la quota di 1540/1680; - Parte_2 CP_1
per la quota di 25/672; - per la quota di 25/672; -
[...] CP_6
per la quota di 5/1680; - per la quota di Parte_3 Controparte_9
3/4480; - per la quota di 125/1680000; - per Persona_1 Controparte_8
la quota di 3/4480; - per la quota di 3/4480; - CP_7 Parte_4
per la quota di 1/3360; - per la quota di 1/3360 [...]
[...] Controparte_2
Per quanto attiene il concetto di “comoda divisione”, lo scrivente deve fare riferi-
mento a quanto indicato nell'Art. 720 del C.C., tenendo conto cioè dell'aspetto
economico, ma anche dell'aspetto funzionale e materiale (pesi, limiti e servitù), se-
condo un orientamento consolidato della Suprema Corte. Lo scrivente deve anche
tenere di conto che per la divisibilità degli immobili si devono ottenere unità distin-
5 te e separate, che rispettino, il più possibile, il valore delle quote di ciascuno dei
condividenti. Anche gli stessi International Valutations Standard ed il Codice delle
Valutazioni Immobiliari, specificano, nella verifica del più conveniente e miglior
uso (HBU – Highest and Best Use), che i beni presentano nell'uso attuale e negli
usi derivanti dalle loro possibili trasformazioni, e che quindi occorre tenere conto
di quattro vincoli: vincolo tecnico (la trasformazione deve essere tecnicamente rea-
lizzabile), vincolo giuridico (la trasformazione deve essere legalmente consentita),
vincolo di bilancio (la trasformazione deve essere finanziariamente sostenibile) e
vincolo economico (la trasformazione deve essere economicamente conveniente).
Quanto sopra inteso in senso generale, in quanto, date le dimensioni dell'unità im-
mobiliare principale, la stessa non può essere frazionata in rispetto alle quote di
proprietà (molto frazionate), dato che le N.T.A. del Comune di Livorno prevedono
una superficie minima di Mq. 45,00 (vincolo tecnico)
[...] In detta tabella ( all. n° 75 ) è indicato il valore di mercato dell'immobile in
esame, che è dato dalla media dei prezzi corretti dei beni utilizzati come compara-
bili, e pari ad €. 85.961,68. Lo scrivente ritiene doveroso precisare che sono stati
utilizzati nella precipua formula 5 pesi che si possono attribuire ai comparabili e,
nello specifico del 60% a quello distinto come “A” e del 40% a quello distinto come
“B”. All'importo sopra determinato si devono detrarre le spese per la variazione
catastale per €. 700,00, tanto che il valore dell'immobile in esame sarà dato da: €.
85.961,68 – €. 700,00= €. 85.261,68 Arrotondabile in €. 85.300,00 [...]
Lo scrivente ritiene doveroso precisare che la metodologia scelta (M.C.A.) è anche
espressamente indicata nel già citato “MANUALE OPERATIVO DELLE STIME
6 IMMOBILIARI- M.O.S.I.“ edito dall'Agenzia del Territorio – Direzione Centrale
Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi. La stima con il M.C.A.,
quindi molto più puntuale ed in linea con l'attuale panorama estimativo, è stata ef-
fettuata considerando il compendio in esame libero nel suo essere, senza alcun gra-
vame. Nel determinare il tutto il sottoscritto ha anche tenuto conto delle caratteri-
stiche estrinseche ed intrinseche proprie del compendio in esame, nonché del suo
stato di conservazione e della zona in cui lo stesso è ubicato. Ed il valore unitario
ottenuto, di €./Mq. 1.454,21, rientra appieno a quello individuato dall'O.M.I.” (cfr.
relazione CTU . Per_4
Come dianzi accennato, le valutazione e le conclusioni del CTU sono in toto condi-
visibili in quanto argomentate con dovizia di particolari e con precisi e puntuali rife-
rimenti a criteri obiettivi e compiutamente illustrati.
Va quindi pronunciato senz'altro lo scioglimento della comunione.
****
L'art. 720 c.c. prevede che “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divi-
sibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica
economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza
il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con
addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota
maggiore”.
In tal caso, trattandosi di un solo immobile, esso andrà senz'altro assegnato per l'intero all'attrice, con assegnazione alla stessa, dunque, di tutte le altre sopra de-
scritte quote degli altri comproprietari.
7 Conseguentemente troverà poi applicazione l'art. 728 c.c., secondo cui “l'inegua-
glianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro”.
Agli altri comproprietari, dunque, andrà corrisposto un conguaglio in danaro, equi-
valente alla corrispondente frazione del valore unitario, risultante dalla CTU di €.
85.300,00, come da seguente tabella:
Erede Quota Valore (€) Percentuale sul totale
5/1680 253,87 € 0,30% CP_1
[...]
5/1680 253,87 € 0,30% Per_2
[...]
25/672 3.173,36 3,72% Per_1
€ CP_1
25/672 3.173,36 3,72% CP_1
€ CP_6
BURDI 5/1680 253,87 € 0,30%
[...]
3/4480 57,12 € 0,07% CP_11
CP_9
125/1680000 6,35 € 0,01%
[...]
Maria
8 3/4480 57,12 € 0,07% CP_1
[...]
3/4480 57,12 € 0,07% CP_8
[...]
1/3360 25,39 € 0,03% CP_12
CP_3
1/3360 25,39 € 0,03%
[...]
NL
TOTALE 7.336,82 0.086012
€
3. La parti condividenti rimaste contumaci dovranno rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, avendola, in sostanza, costretta con il loro contegno, a propor-
re il presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri di-
sciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entra-
to in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione del cd. decisum, lo scaglione da €
9 52.001,00 a € 260.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi rilevare l'esiguità della fase istruttoria.
In base al medesimo principio della soccombenza, parte convenuta dovrà sostenere le spese delle CTU.
Le spese relative al rapporto processuale con la parte convenuta costituita vanno in-
vece compensate in assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno così provvede:
1) DISPONE lo scioglimento della comunione relativamente al seguente immobile:
bene immobile sito in Livorno, via Gemignani, 13, meglio descritto catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al Foglio 21. Part.
2.803 Sub. 32 con unita la Part. 3.062, Sub. 16 (identificante il ripostiglio), Cat. A/3, CL 2°, Vani
4,5, R.C. € 244,03;
2) DISPONE l'assegnazione delle seguenti quote:
quota di 5/1680 eredi Persona_2
quota di 5/1680 eredi Persona_1
quota di 25/672 Controparte_1
quota di 25/672 CP_6
quota di 5/1680 ; Parte_3
quota di 3/4480 Controparte_9
quota di 125/1680000 Persona_1
10 quota di 3/4480 Controparte_8
quota di 3/4480 CP_7
quota di 1/3360 DEL;
Controparte_3
quota di 1/3360 Controparte_2
a ; Parte_2
3) DISPONE che l'assegnataria dell'intero bene liquidi agli altri con- Parte_2
dividenti, corrispondentemente alle quote di cui sopra, le seguenti somme:
Eredi 5/1680 253,87 € Persona_2
Eredi 5/1680 253,87 € Persona_1
25/672 3.173,36 € Controparte_1
25/672 3.173,36 € CP_6
5/1680 253,87 € Parte_3
3/4480 57,12 € Controparte_9
125/1680000 6,35 € Persona_1
3/4480 57,12 € Controparte_8
3/4480 57,12 € CP_7
1/3360 25,39 € Controparte_3
1/3360 25,39 € Controparte_2
4) DA parti convenute contumaci a rifondere a parte attrice le spese di li-
te, spese che liquida, per l'intero in euro 4.936,00 per compenso di avvocato uni-
11 tariamente determinato, oltre ad anticipazioni per euro 545,00, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
5) PONE le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute contumaci;
6) Compensa le spese relativamente al rapporto processuale con la parte convenuta costituita.
Così deciso in Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2975/2019 R.G. vertente tra quale procuratrice di , con l'Avv. Francesco Donati Parte_1 Parte_2
attrice contro
, con l'avv. Giovanni Grimaldi del Foro di Bari Controparte_1
convenuto e contro
e (eredi di , Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 Controparte_4
[..
e (eredi di , , , Controparte_5 Persona_2 CP_6 Persona_1
, e CP_7 Controparte_8 Controparte_9
convenuti contumaci
in punto: divisione
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 11.12.2025
1 dal procuratore di parte attrice:
“Procedere all'assegnazione diretta alla sig.ra delle quote di proprietà di tut- Parte_2
ti gli altri eredi dell'immobile sito in Livorno, via Gemignani, 13, meglio descritte nella ctu
in atti. Si insiste, dunque, affinchè il Tribunale adito assegni alla sig.ra , tito- Parte_2
lare della quota maggiore, le quote di proprietà di tutti gli altri eredi.
Con vittoria di spese e di compensi del presente procedimento, nonché di rimborso della
ctu”;
dal procuratore di parte convenuta costituita:
non si oppone né allo scioglimento della comunione ereditaria, né a Controparte_1
ché l'immobile sia attribuito dalla sig.ra . Spese del giudizio a carico della Parte_2
massa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale procuratrice di Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio i coeredi per ottenere lo scioglimento della co- Pt_2
munione ereditaria, nochè l'attribuzione a sé del bene indiviso costituito da un ap-
partamento sito in Livorno, via Gemignani, 13.
La già in fase stragiudiziale, aveva manifestato più volte agli altri eredi la pro- Pt_2
pria volontà di acquisire tutte le loro quote, esperendo anche l'obbligatorio tentativo di conciliazione, rimasto infruttuoso.
Tutti i convenuti, ad eccezione del solo , non si sono costituiti in Controparte_1
giudizio,
Non si sono costituiti in giudizio neanche gli eredi di e di Persona_1 CP_1
2 decedute nelle more del presente procedimento, ai quali è stato ritualmente Per_2
notificato il ricorso ex art. 303 c.p.c.. L'unico convenuto costituito, CP_10
, non si è opposto né allo sciolgimento della comunione ereditaria né a che
[...]
l'immobile sia attribuito alla sig.ra . Parte_2
Falliti i tentativi di composizione bonaria, disposta la CTU e depositato l'elaborato,
la causa è stata mandata in decisione con fissazione di udienza ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. L'iter fattuale emerge per tabulas.
e sua sorella, hanno ereditato dai genitori (deceduti rispet- Parte_1 Parte_2
tivamente il 16.05.2001 e 17.01.2010) il suddetto immobile, meglio descritto nella ctu in atti di cui appresso si dirà.
In data 17.06.2010 ha venduto alla sorella ed al marito di Parte_1 Parte_2
quest'ultima (in comunione tra loro), la propria quota di proprietà (pari al 50%)
dell'immobile de quo.
In data 18.07.2012, alla morte di marito di , si è Persona_3 Parte_2
aperta la successione ereditaria nella quale sono subentrati, oltre alla moglie, gli odierni convenuti con le rispettive quote, anch'esse descritte nella relazione del
CTU.
L'appartamento ed il ripostiglio sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Livorno al Foglio 21. Part.
2.803 Sub. 32 con unita la Part. 3.062, Sub. 16 (identifi-
cante il ripostiglio), Cat. A/3, CL 2°, Vani 4,5, R.C. € 244,03 (cfr. ctu in atti).
L'immobile risulta di vetusta costruzione, antecedente al 1967. L'immobile stesso non può essere oggetto di “comoda divisione”, come evidenziato – lo si anticipa sin
3 d'ora – dal CTU, ciò alla luce delle dimensioni ridotte dell'unità stessa ed in consi-
derazione del fatto che il Comune di Livorno prevede una superficie minima di 45
mq (vincolo tecnico).
L'immobile de quo, dopo la morte dei genitori, ha sempre costituito la principale ed unica abitazione di . Parte_2
I convenuti rimasti contumaci hanno peraltro con il loro atteggiamento, dimostrato il loro totale disinteresse alla vendita delle proprie quote, costringendo di fatto l'at-
trice a chiedere la scioglimento giudiziale della comunione ereditaria.
Va pure premesso che la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contesta-
zione dei fatti costitutivi della domanda proposta (in tal senso si vedano Cass. n.
14623/2009 e n. 4161/2014), non rende possibile pronunciarsi sull'esistenza del di-
ritto alla divisione del bene nella forma dell'ordinanza, dal momento che l'art. 785
c.p.c. riserva tale possibilità esclusivamente al caso in cui non sorgano contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c. e, dunque,
alla definizione con sentenza, eventualmente anche non definitiva. Ciò, del resto, è
coerente con la natura per "fasi" del giudizio di divisione, che tende, eventualmente attraverso una serie di pronunce non definitive su questioni "strumentali", a perveni-
re al risultato finale concreto di trasformare l'originaria quota ideale spettante al sin-
golo condividente in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni o sulla somma di denaro ricavata dalla loro alienazione.
****
4 Un tanto premesso, le risultanze documentali della causa (con particolare riferimen-
to alla relazione del CTU) evidenziano che non si ravvisano elementi ostativi della chiesta divisione.
La relazione del CTU geom. argomentata in maniera logica, convin- Persona_4
cente ed immune da censure di qualsivoglia sorta, conclude, per quello che interessa maggiormente che:
“Gli elaborati grafici progettuali e quelli allegati alla domanda di condono corri-
spondono allo stato di fatto e pertanto vi è regolarità edilizia ed il tutto è perfetta-
mente commerciabile […]
A seguito delle volture delle successioni sopra indicate, le quote di proprietà indi-
cate in banca dati catastale, per l'unico immobile formante la massa ereditaria, so-
no le seguenti: - per la quota di 5/1680; - Persona_2 Persona_1
per la quota di 5/1680; - per la quota di 1540/1680; - Parte_2 CP_1
per la quota di 25/672; - per la quota di 25/672; -
[...] CP_6
per la quota di 5/1680; - per la quota di Parte_3 Controparte_9
3/4480; - per la quota di 125/1680000; - per Persona_1 Controparte_8
la quota di 3/4480; - per la quota di 3/4480; - CP_7 Parte_4
per la quota di 1/3360; - per la quota di 1/3360 [...]
[...] Controparte_2
Per quanto attiene il concetto di “comoda divisione”, lo scrivente deve fare riferi-
mento a quanto indicato nell'Art. 720 del C.C., tenendo conto cioè dell'aspetto
economico, ma anche dell'aspetto funzionale e materiale (pesi, limiti e servitù), se-
condo un orientamento consolidato della Suprema Corte. Lo scrivente deve anche
tenere di conto che per la divisibilità degli immobili si devono ottenere unità distin-
5 te e separate, che rispettino, il più possibile, il valore delle quote di ciascuno dei
condividenti. Anche gli stessi International Valutations Standard ed il Codice delle
Valutazioni Immobiliari, specificano, nella verifica del più conveniente e miglior
uso (HBU – Highest and Best Use), che i beni presentano nell'uso attuale e negli
usi derivanti dalle loro possibili trasformazioni, e che quindi occorre tenere conto
di quattro vincoli: vincolo tecnico (la trasformazione deve essere tecnicamente rea-
lizzabile), vincolo giuridico (la trasformazione deve essere legalmente consentita),
vincolo di bilancio (la trasformazione deve essere finanziariamente sostenibile) e
vincolo economico (la trasformazione deve essere economicamente conveniente).
Quanto sopra inteso in senso generale, in quanto, date le dimensioni dell'unità im-
mobiliare principale, la stessa non può essere frazionata in rispetto alle quote di
proprietà (molto frazionate), dato che le N.T.A. del Comune di Livorno prevedono
una superficie minima di Mq. 45,00 (vincolo tecnico)
[...] In detta tabella ( all. n° 75 ) è indicato il valore di mercato dell'immobile in
esame, che è dato dalla media dei prezzi corretti dei beni utilizzati come compara-
bili, e pari ad €. 85.961,68. Lo scrivente ritiene doveroso precisare che sono stati
utilizzati nella precipua formula 5 pesi che si possono attribuire ai comparabili e,
nello specifico del 60% a quello distinto come “A” e del 40% a quello distinto come
“B”. All'importo sopra determinato si devono detrarre le spese per la variazione
catastale per €. 700,00, tanto che il valore dell'immobile in esame sarà dato da: €.
85.961,68 – €. 700,00= €. 85.261,68 Arrotondabile in €. 85.300,00 [...]
Lo scrivente ritiene doveroso precisare che la metodologia scelta (M.C.A.) è anche
espressamente indicata nel già citato “MANUALE OPERATIVO DELLE STIME
6 IMMOBILIARI- M.O.S.I.“ edito dall'Agenzia del Territorio – Direzione Centrale
Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi. La stima con il M.C.A.,
quindi molto più puntuale ed in linea con l'attuale panorama estimativo, è stata ef-
fettuata considerando il compendio in esame libero nel suo essere, senza alcun gra-
vame. Nel determinare il tutto il sottoscritto ha anche tenuto conto delle caratteri-
stiche estrinseche ed intrinseche proprie del compendio in esame, nonché del suo
stato di conservazione e della zona in cui lo stesso è ubicato. Ed il valore unitario
ottenuto, di €./Mq. 1.454,21, rientra appieno a quello individuato dall'O.M.I.” (cfr.
relazione CTU . Per_4
Come dianzi accennato, le valutazione e le conclusioni del CTU sono in toto condi-
visibili in quanto argomentate con dovizia di particolari e con precisi e puntuali rife-
rimenti a criteri obiettivi e compiutamente illustrati.
Va quindi pronunciato senz'altro lo scioglimento della comunione.
****
L'art. 720 c.c. prevede che “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divi-
sibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica
economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza
il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con
addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota
maggiore”.
In tal caso, trattandosi di un solo immobile, esso andrà senz'altro assegnato per l'intero all'attrice, con assegnazione alla stessa, dunque, di tutte le altre sopra de-
scritte quote degli altri comproprietari.
7 Conseguentemente troverà poi applicazione l'art. 728 c.c., secondo cui “l'inegua-
glianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro”.
Agli altri comproprietari, dunque, andrà corrisposto un conguaglio in danaro, equi-
valente alla corrispondente frazione del valore unitario, risultante dalla CTU di €.
85.300,00, come da seguente tabella:
Erede Quota Valore (€) Percentuale sul totale
5/1680 253,87 € 0,30% CP_1
[...]
5/1680 253,87 € 0,30% Per_2
[...]
25/672 3.173,36 3,72% Per_1
€ CP_1
25/672 3.173,36 3,72% CP_1
€ CP_6
BURDI 5/1680 253,87 € 0,30%
[...]
3/4480 57,12 € 0,07% CP_11
CP_9
125/1680000 6,35 € 0,01%
[...]
Maria
8 3/4480 57,12 € 0,07% CP_1
[...]
3/4480 57,12 € 0,07% CP_8
[...]
1/3360 25,39 € 0,03% CP_12
CP_3
1/3360 25,39 € 0,03%
[...]
NL
TOTALE 7.336,82 0.086012
€
3. La parti condividenti rimaste contumaci dovranno rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, avendola, in sostanza, costretta con il loro contegno, a propor-
re il presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri di-
sciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entra-
to in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione del cd. decisum, lo scaglione da €
9 52.001,00 a € 260.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi rilevare l'esiguità della fase istruttoria.
In base al medesimo principio della soccombenza, parte convenuta dovrà sostenere le spese delle CTU.
Le spese relative al rapporto processuale con la parte convenuta costituita vanno in-
vece compensate in assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno così provvede:
1) DISPONE lo scioglimento della comunione relativamente al seguente immobile:
bene immobile sito in Livorno, via Gemignani, 13, meglio descritto catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al Foglio 21. Part.
2.803 Sub. 32 con unita la Part. 3.062, Sub. 16 (identificante il ripostiglio), Cat. A/3, CL 2°, Vani
4,5, R.C. € 244,03;
2) DISPONE l'assegnazione delle seguenti quote:
quota di 5/1680 eredi Persona_2
quota di 5/1680 eredi Persona_1
quota di 25/672 Controparte_1
quota di 25/672 CP_6
quota di 5/1680 ; Parte_3
quota di 3/4480 Controparte_9
quota di 125/1680000 Persona_1
10 quota di 3/4480 Controparte_8
quota di 3/4480 CP_7
quota di 1/3360 DEL;
Controparte_3
quota di 1/3360 Controparte_2
a ; Parte_2
3) DISPONE che l'assegnataria dell'intero bene liquidi agli altri con- Parte_2
dividenti, corrispondentemente alle quote di cui sopra, le seguenti somme:
Eredi 5/1680 253,87 € Persona_2
Eredi 5/1680 253,87 € Persona_1
25/672 3.173,36 € Controparte_1
25/672 3.173,36 € CP_6
5/1680 253,87 € Parte_3
3/4480 57,12 € Controparte_9
125/1680000 6,35 € Persona_1
3/4480 57,12 € Controparte_8
3/4480 57,12 € CP_7
1/3360 25,39 € Controparte_3
1/3360 25,39 € Controparte_2
4) DA parti convenute contumaci a rifondere a parte attrice le spese di li-
te, spese che liquida, per l'intero in euro 4.936,00 per compenso di avvocato uni-
11 tariamente determinato, oltre ad anticipazioni per euro 545,00, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
5) PONE le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute contumaci;
6) Compensa le spese relativamente al rapporto processuale con la parte convenuta costituita.
Così deciso in Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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