Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02918/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2024, proposto da
Static Centro Chiroterapeutico di BR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione OM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AT BR, non costituita in giudizio;
nei confronti
Istituto Stomatologico Italiano Societa' Cooperativa Sociale - Onlus, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
in via principale: della D.G.R. OM n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nella parte in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”, 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”;
- in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. OM n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 (doc. 1) e della D.G.R. OM n. XII/2228 del 22 aprile 2024 (doc. 2), ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con il contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione OM;
Vista la memoria del 30.1.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa SI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La ricorrente, titolare di una struttura sanitaria, accreditata e convenzionata con l’ATS BR per l’erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale in regime di gratuità in favore del Servizio sanitario regionale della OM, ha impugnato la delibera in oggetto, contestando gli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nella parte in cui, al punto 12 “negoziazione sanitaria” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”, 12.3 “precisazioni per eepa”, dispone che “ Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale ”.
In data 30.1.2026 ha depositato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in quanto in occasione della liquidazione del saldo 2024, la previsione contestata non ha avuto concreta applicazione a danno della ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
In data 2.2.2026 si è costituita la Regione, chiedendo il rigetto del ricorso e insistendo sulle spese.
All’udienza del 17 marzo 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) In tale contesto il ricorso deve essere definito in rito con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti per costante giurisprudenza, per il principio dispositivo che trova applicazione anche nel processo amministrativo, a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire (ex plurimis cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n. 7679; Consiglio di Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575).
Il complessivo andamento del processo e il mancato svolgimento di attività defensionale da parte della Regione OM costituitasi con atto di mera forma giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST LL, Presidente
SI IN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI IN | ST LL |
IL SEGRETARIO