Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2025, proposto da
RA AL, NR L'RA e SI RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla
della sentenza n. 82/2024, pubblicata in data 8 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Verona nella persona del Giudice, passata in giudicato il 15 marzo 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa Ida LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 07/07/2025 e depositato in pari data, i ricorrenti deducevano:
-che il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con la sentenza del giorno 08/02/2024 n.82, aveva accolto il ricorso proposto da essi ricorrenti contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e aveva così statuito: ““In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del
beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici: a. AL RA: a.s. 2019-2020; b. DARA NR: a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; c. RI SI: 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”;
-che l’anzidetta sentenza non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato;
-che la stessa era stata notificata in data 14/02/2024 ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello e in data 28/06/2024 per l’esecuzione;
-che era decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30:
-che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva ottemperato a quanto statuito nella sentenza in parola.
Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
All’esito dell’udienza camerale del giorno 29 gennaio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio in data 18/03/2024 (v. allegato n. 4 al ricorso);
-all’avvenuta notifica, in data 28/06/2024 all’Amministrazione scolastica della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 (v. allegati n.2 e ss. al ricorso).
Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata, che non ha provveduto a costituirsi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015sul portafoglio “carta docente” dei ricorrenti, rispettivamente, delle seguenti somme: in favore della ricorrente AL RA, € 500,00#; in favore di DARA NR, €. 1.500,00# e, in favore di RI SI, € 2.000,00#.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie il ricorso, e per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, sul portafoglio “carta docente” dei , rispettivamente, delle seguenti somme: in favore della ricorrente AL RA, € 500,00#; in favore di DARA NR, €. 1.500,00# e, in favore di RI SI, € 2.000,00#;
b)nomina quale Commissario ad acta, ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega per l’espletamento della funzione di cui in motivazione;
c)condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00# (millecinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente, Estensore
SI Zampicinini, Primo Referendario
Francesco Avino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida LA |
IL SEGRETARIO