Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/03/2026, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01976/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03209/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3209 del 2025, proposto da
GI DA, NG Franzese, rappresentati e difesi dagli avvocati NG Franzese, GI DA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 2341/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Civile, depositata il 27/02/2024 e notificata al Ministero resistente ai fini esecutivi in data 01.03.2024, emessa nel giudizio civile R.G. n. 17789/2022, con cui il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è stato condannato al pagamento delle spese di lite in complessivi € 2.677,00 di cui € 125,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste, con attribuzione agli avv.ti NG Franzese e GI DA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorrenti hanno agito per l'esecuzione della sentenza n. 2341/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Civile, depositata il 27/02/2024 e notificata ai fini esecutivi in data 01.03.2024, con la quale il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.677,00 di cui € 125,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste.
Nel costituirsi in giudizio, il Ministero resistente ha depositato il Decreto prot. AOODRCA 55148, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale ha provveduto, in data 18.07.2025, alla liquidazione degli onorari professionali dovuti (tramite i SOP n. 2921 e n. 2922).
I ricorrenti, preso atto di quanto documentato dall’Ufficio, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna della Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite, giusta la c.d soccombenza virtuale.
Pervenuta alla camera di consiglio del 19 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Rilevato che, a fronte del pagamento delle spettanze dovute, come debitamente documentato in atti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata in giudizio. Invero, con decreto prot. AOODRCA 55148 del 18 luglio 2025, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha decretato l’emissione di speciale ordine di pagamento in conto sospeso sul Cap. 2133, in favore dei ricorrenti, da cui sono scaturiti i SOP n. 2921 e n. 2922; sono, quindi, state erogate le somme ad essi dovute in virtù della summenzionata sentenza.
Ritenuto che il pagamento di quanto dovuto è avvenuto solo dopo la notifica del presente ricorso per ottemperanza, con la conseguenza che le spese di lite vanno poste a carico del Ministero dell’Istruzione giusta la c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Istruzione e del merito alla refusione delle spese ed onorari di lite in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato nella misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL CI, Presidente
TA UC, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | OL CI |
IL SEGRETARIO