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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/12/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2022/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2022/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] - Egitto in data Parte_1 C.F._1
15/12/1963, rappresentato e difeso dall'avv. ROMOLI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
, (c.f. ), nata a [...] in data 15/04/1959, CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ROMOLI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 27/04/2008 in Orvieto (TR), che dall'unione in data 17/07/1997, nasceva il figlio che l'unione si è deteriorata, al punto da Persona_1 rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 29/10/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto dichiarano che nulla devono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento.
Nulla in ordine alla casa coniugale, in quanto da tempo i coniugi vivono di fatto separati ed hanno già provveduto a regolare bonariamente i loro reciproci rapporti sul punto
I ricorrenti dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto reciproco.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, coniugi per matrimonio celebrato in Orvieto (TR) il 27/04/2008, prendendo CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Orvieto (TR), atto n. 6, parte II, serie C, anno 2008;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.11.2025
Il Presidente est.
LI AR