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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
RS RT, EL
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MP00477 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MP00477 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MP00477 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MP00477 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha proposto ritualmente ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ravenna impugnando l'avviso di accertamento n. THQ01MP00477/2024 dell'importo di Euro
37.640,00, a valere per l'anno d'imposta 2017 ai fini I.r.pe.f., Addizionali Regionali e Addizioni Comunali ed
I.v.a. oltre sanzioni ed interessi, per presunto maggior reddito da lavoro autonomo desumibile dal disconoscimento di costi deducibili.
2.- Secondo il ricorrente l'avviso di accertamento impugnato si fonderebbe su un'inaccettabile presunzione semplice, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza per negare la deducibilità di costi relativi a i) spese di viaggio (aereo e treni) per un importo di Euro 30.044, ii) spese alberghi e ristoranti per Euro 9.497
(deducibili per il 2% del fatturato e pari ad Euro 2.061) e iii) spese per taxi-parcheggi per Euro 657, sulla base della mancata produzione dell'estratto conto della carta di credito utilizzata per il pagamento.
3.- L'Amministrazione non aveva invece contestato l'attendibilità della contabilità del contribuente, ma si era limitata a disconoscere specifiche voci di costo, applicando un criterio selettivo e arbitrario, che non poteva giustificare una rettifica induttiva dell'imponibile IVA .
4.- A fondamento del ricorso il ricorrente ha quindi dedotto i seguenti specifici motivi di impugnazione :
1. vizio di motivazione dell'atto di accertamento – violazione dell'art. 42 dpr 600/1973 e del principio di trasparenza dell'azione accertativa – violazione e mancata applicazione dell'art. 39 dpr 600/1973 e degli artt. 53 e 54 del dpr 633/1972; 2. violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 del d.p.r. n. 917/1986 – erronea esclusione della deducibilità di alcuni costi professionali;
3. violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio e insussistenza degli elementi presuntivi a sostegno della ripresa fiscale;
4. eccesso di potere per contraddittorietà dell'operato dell'ufficio, prova dell'effettivo sostenimento dei costi e validità della prova presuntiva fornita dal contribuente;
5. inapplicabilità delle sanzioni per assenza dell'elemento soggettivodella colpa;
6. sproporzione delle sanzioni rispetto all'imposta accertata – violazione del principio di proporzionalità.
5.- L'Ufficio ha resistito al ricorso con articolata memoria con la quale ha richiesto il rigetto di tutti i motivi di ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
6.- La Corte dopo la discussione ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso deve essere accolto nei limiti delle contestazioni articolate in ricorso relative alle spese per viaggi, alberghi ristoranti e taxi. Mentre l'avviso impugnato deve essere confermato per il resto delle spese indeducibili recuperati a tassazione dall'Ufficio in quanto non oggetto di contestazione;
in particolare il ricorrente non contesta la ripresa delle quote di ammortamento, per un totale di euro 687,38 che si ritengono indeducibili in quanto non inerenti ed il rilievo dell'Ufficio per euro 720,90, derivante dall'annotazione di una scrittura del 31/12/2017.
2.- In materia va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha quindi in primo luogo riallineato la nozione fiscale di inerenza al fenomeno economico peculiare all'esercizio dell'attività d'impresa, affermando che «il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale», esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o congruità «perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo” (Cass. n. 450 del 11/01/2018).
4.- L'indirizzo è stato riconfermato con l'ordinanza n. 3170 del 09/02/2018, che, più specificamente, ha precisato che esula ai fini del giudizio qualitativo di inerenza un "apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità", parametri che non sono espressione dell'inerenza ma "costituiscono meri indici sintomatici dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costo dall'ambito dell'attività d'impresa".
Va quindi ribadito che il principio di inerenza esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo.
5.- E' stato tuttavia precisato dalla successiva giurisprudenza che il giudizio quantitativo o di congruità non
è, però, del tutto irrilevante, collocandosi, invece, su un diverso piano logico e strutturale. La questione, invero, intreccia il profilo dell'onere della prova dell'inerenza del costo, che, secondo la costante giurisprudenza, incombe sul contribuente, mentre spetta all'Amministrazione la prova della maggiore pretesa tributaria (Cass. n. 10269 del 26/04/2017; Cass. n. 21184 del 08/10/2014; Cass. n. 13300 del 26/05/2017).
6. Alla stregua di tali principi deve invero ritenersi che le spese di cui si tratta rispettino i principi elaborati dalla citata giurisprudenza avendo l'Ufficio disconosciuto la deducibilità di spese che sono comprovate da idonea documentazione che rende certa la spesa e dimostra altresì, in modo evidente, la correlazione con l'attività professionale esercitata dal ricorrente.
7.- Si discute infatti infatti spese che rispettano i criteri di imputazione stabiliti dalla normativa fiscale e dalla citata giurisprudenza tributaria. Nello specifico l'Ufficio non ritiene deducibili le spese per viaggi aerei per
Euro 28.711,00, per prestazioni alberghiere e di ristoranti per Euro 9.497,00 e per parcheggi e taxi per Euro
657,00.
Le stesse spese rientrano però nell'alveo della disciplina stabilita dall'art. 53 del TUIR il quale stabilisce il principio per cui il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio della professione. L'art. 54 del TUIR, in coerenza con tale principio, stabilisce che le spese professionali siano deducibili purché rispettino tre condizioni essenziali: 1.- Effettivo sostenimento nell'anno d'imposta;
2. Inerenza all'attività professionale;
3. Regolare documentazione contabile e fiscale.
6.- Nel caso di specie, i costi sostenuti dal ricorrente rispettano pienamente tali requisiti e pertanto l'Ufficio, negandone la deducibilità, ha adottato un'interpretazione che non può essere condivisa.
7.- L'art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) stabilisce che le spese sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, senza che vi sia l'obbligo di dimostrazione esclusiva tramite estratti conto bancari.
8.- Le spese sostenute per viaggi aerei e hotel e ristoranti per trasferte sono pienamente inerenti all'attività professionale, in quanto il ricorrente opera nel settore Oil & Gas, settore che richiede frequenti spostamenti presso i committenti, le sedi operative e le controparti contrattuali.
9. In particolare come dedotto nella causa l'inerenza delle spese trova riscontro nei seguenti elementi:
Contratti con il committente, che attesta la necessità di missioni all'estero per l'esecuzione dell'incarico professionale;
- Dettaglio delle trasferte e itinerari di volo, che documentano gli spostamenti effettuati dal ricorrente e la loro riconducibilità all'attività lavorativa;
- Natura e finalità delle spese sostenute, che rientrano nelle spese ordinarie di trasferta connesse all'esercizio della professione e indispensabili per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
10.- Sulla scorta delle premesse indicate il ricorso va accolto parzialmente nei limiti di cui in motivazione con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
RS RT, EL
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MP00477 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MP00477 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MP00477 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MP00477 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha proposto ritualmente ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ravenna impugnando l'avviso di accertamento n. THQ01MP00477/2024 dell'importo di Euro
37.640,00, a valere per l'anno d'imposta 2017 ai fini I.r.pe.f., Addizionali Regionali e Addizioni Comunali ed
I.v.a. oltre sanzioni ed interessi, per presunto maggior reddito da lavoro autonomo desumibile dal disconoscimento di costi deducibili.
2.- Secondo il ricorrente l'avviso di accertamento impugnato si fonderebbe su un'inaccettabile presunzione semplice, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza per negare la deducibilità di costi relativi a i) spese di viaggio (aereo e treni) per un importo di Euro 30.044, ii) spese alberghi e ristoranti per Euro 9.497
(deducibili per il 2% del fatturato e pari ad Euro 2.061) e iii) spese per taxi-parcheggi per Euro 657, sulla base della mancata produzione dell'estratto conto della carta di credito utilizzata per il pagamento.
3.- L'Amministrazione non aveva invece contestato l'attendibilità della contabilità del contribuente, ma si era limitata a disconoscere specifiche voci di costo, applicando un criterio selettivo e arbitrario, che non poteva giustificare una rettifica induttiva dell'imponibile IVA .
4.- A fondamento del ricorso il ricorrente ha quindi dedotto i seguenti specifici motivi di impugnazione :
1. vizio di motivazione dell'atto di accertamento – violazione dell'art. 42 dpr 600/1973 e del principio di trasparenza dell'azione accertativa – violazione e mancata applicazione dell'art. 39 dpr 600/1973 e degli artt. 53 e 54 del dpr 633/1972; 2. violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 del d.p.r. n. 917/1986 – erronea esclusione della deducibilità di alcuni costi professionali;
3. violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio e insussistenza degli elementi presuntivi a sostegno della ripresa fiscale;
4. eccesso di potere per contraddittorietà dell'operato dell'ufficio, prova dell'effettivo sostenimento dei costi e validità della prova presuntiva fornita dal contribuente;
5. inapplicabilità delle sanzioni per assenza dell'elemento soggettivodella colpa;
6. sproporzione delle sanzioni rispetto all'imposta accertata – violazione del principio di proporzionalità.
5.- L'Ufficio ha resistito al ricorso con articolata memoria con la quale ha richiesto il rigetto di tutti i motivi di ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
6.- La Corte dopo la discussione ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso deve essere accolto nei limiti delle contestazioni articolate in ricorso relative alle spese per viaggi, alberghi ristoranti e taxi. Mentre l'avviso impugnato deve essere confermato per il resto delle spese indeducibili recuperati a tassazione dall'Ufficio in quanto non oggetto di contestazione;
in particolare il ricorrente non contesta la ripresa delle quote di ammortamento, per un totale di euro 687,38 che si ritengono indeducibili in quanto non inerenti ed il rilievo dell'Ufficio per euro 720,90, derivante dall'annotazione di una scrittura del 31/12/2017.
2.- In materia va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha quindi in primo luogo riallineato la nozione fiscale di inerenza al fenomeno economico peculiare all'esercizio dell'attività d'impresa, affermando che «il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale», esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o congruità «perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo” (Cass. n. 450 del 11/01/2018).
4.- L'indirizzo è stato riconfermato con l'ordinanza n. 3170 del 09/02/2018, che, più specificamente, ha precisato che esula ai fini del giudizio qualitativo di inerenza un "apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità", parametri che non sono espressione dell'inerenza ma "costituiscono meri indici sintomatici dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costo dall'ambito dell'attività d'impresa".
Va quindi ribadito che il principio di inerenza esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo.
5.- E' stato tuttavia precisato dalla successiva giurisprudenza che il giudizio quantitativo o di congruità non
è, però, del tutto irrilevante, collocandosi, invece, su un diverso piano logico e strutturale. La questione, invero, intreccia il profilo dell'onere della prova dell'inerenza del costo, che, secondo la costante giurisprudenza, incombe sul contribuente, mentre spetta all'Amministrazione la prova della maggiore pretesa tributaria (Cass. n. 10269 del 26/04/2017; Cass. n. 21184 del 08/10/2014; Cass. n. 13300 del 26/05/2017).
6. Alla stregua di tali principi deve invero ritenersi che le spese di cui si tratta rispettino i principi elaborati dalla citata giurisprudenza avendo l'Ufficio disconosciuto la deducibilità di spese che sono comprovate da idonea documentazione che rende certa la spesa e dimostra altresì, in modo evidente, la correlazione con l'attività professionale esercitata dal ricorrente.
7.- Si discute infatti infatti spese che rispettano i criteri di imputazione stabiliti dalla normativa fiscale e dalla citata giurisprudenza tributaria. Nello specifico l'Ufficio non ritiene deducibili le spese per viaggi aerei per
Euro 28.711,00, per prestazioni alberghiere e di ristoranti per Euro 9.497,00 e per parcheggi e taxi per Euro
657,00.
Le stesse spese rientrano però nell'alveo della disciplina stabilita dall'art. 53 del TUIR il quale stabilisce il principio per cui il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio della professione. L'art. 54 del TUIR, in coerenza con tale principio, stabilisce che le spese professionali siano deducibili purché rispettino tre condizioni essenziali: 1.- Effettivo sostenimento nell'anno d'imposta;
2. Inerenza all'attività professionale;
3. Regolare documentazione contabile e fiscale.
6.- Nel caso di specie, i costi sostenuti dal ricorrente rispettano pienamente tali requisiti e pertanto l'Ufficio, negandone la deducibilità, ha adottato un'interpretazione che non può essere condivisa.
7.- L'art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) stabilisce che le spese sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, senza che vi sia l'obbligo di dimostrazione esclusiva tramite estratti conto bancari.
8.- Le spese sostenute per viaggi aerei e hotel e ristoranti per trasferte sono pienamente inerenti all'attività professionale, in quanto il ricorrente opera nel settore Oil & Gas, settore che richiede frequenti spostamenti presso i committenti, le sedi operative e le controparti contrattuali.
9. In particolare come dedotto nella causa l'inerenza delle spese trova riscontro nei seguenti elementi:
Contratti con il committente, che attesta la necessità di missioni all'estero per l'esecuzione dell'incarico professionale;
- Dettaglio delle trasferte e itinerari di volo, che documentano gli spostamenti effettuati dal ricorrente e la loro riconducibilità all'attività lavorativa;
- Natura e finalità delle spese sostenute, che rientrano nelle spese ordinarie di trasferta connesse all'esercizio della professione e indispensabili per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
10.- Sulla scorta delle premesse indicate il ricorso va accolto parzialmente nei limiti di cui in motivazione con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.