Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03712/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, la Questura di -OMISSIS-, e la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio formato sull’istanza di accesso agli atti inviata, a mezzo PEC in data 13-18/2/2025, al Ministero dell’interno e, per esso, alla Questura di -OMISSIS- – Ufficio Immigrazione, nonchè alla Commissione territoriale di Catania per il riconoscimento della protezione internazionale, concernente la documentazione inerente alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale ex DD. lgs. nn. 25/2008 e 251/2007, instaurata con domanda del 13 luglio 2021;
nonché per l’accertamento del diritto di accesso a prendere visione ed estrarre copia della documentazione indicata nell’istanza di accesso del 13-18/2/2025 e precisamente 1) la domanda di asilo presentata dal ricorrente, con tutta la documentazione allegata; 2) eventuali comunicazioni infraprocedimentali ai sensi della Legge n. 241 del 1990; 3) eventuali richieste e/o atti istruttori infraprocedimentali; 4) il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale, se adottato; 5) tutti gli atti relativi al processo notificatorio del suddetto provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale, se adottato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, della Questura di -OMISSIS-, e della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il dott. IE AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso diretto alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania notificato via PEC il 14 aprile 2025 e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente ricorre per la declaratoria di illegittimità del silenzio, secondo quanto in epigrafe.
La Questura di -OMISSIS- ha spiegato – con memoria depositata il 20 ottobre 2025 – difese così riassumibili:
a) il ricorrente, cittadino tunisino, ha fatto illegalmente ingresso in Italia il 12/06/2021, mediante sbarco non autorizzato a Lampedusa (AG); in data 13/07/2021 ha formalizzato istanza di riconoscimento della protezione internazionale, acquisita al protocollo Vestanet nr. -OMISSIS-, nella immediata disponibilità telematica della competente Commissione territoriale di Catania per la conseguente istruttoria, tant’è che in pari data è stata notificata all’interessato la relativa convocazione per la richiesta audizione fissata per il 19/07/2021; in data 15/07/2021, due giorni dopo la formalizzazione dell’istanza il ricorrente si è allontanato dalla struttura di accoglienza ove era ospitato, senza farvi più ritorno e rendendosi irreperibile; per tale ragione, come previsto dalla vigente normativa, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania, nella seduta del 21/07/2021, ha deciso di sospendere l’esame della domanda prodotta dal ricorrente, il cui “... procedimento sarà dichiarato estinto...trascorsi 12 mesi dalla data odierna...” ; in data 13/02/2025, mediante p.e.c. inviata alla Questura di -OMISSIS- ed alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo il ricorrente ha prodotto richiesta di accesso agli atti del fascicolo relativo all’istanza di riconoscimento della Protezione Internazionale;
b) in via pregiudiziale si eccepisce che l’unico organo competente a decidere il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria, umanitaria e speciale è la Commissione Territoriale di cui al D. Lgs. 25/2008; l’autorità di P.S. non ha alcun margine discrezionale, poiché le valutazioni in subiecta materia sono di competenza esclusiva della Commissione territoriale ed il parere in tal senso espresso riveste natura obbligatoria e vincolante (ordinanza nr. 5059/2014 della Corte di cassazione a Sezioni Unite; ribadito dalla Circolare prot. 0007335 del 19/07/2021 emessa dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo); pertanto, l’intero fascicolo è nella disponibilità della competente Commissione territoriale, il solo Ufficio ad essere normativamente incaricato di svolgere l’istruttoria relativa all’istanza prodotta;
c) alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorrente avrebbe dovuto produrre l’istanza di accesso alla Commissione territoriale di Catania e non a quella di Palermo, del tutto incompetente per la fattispecie in esame; inoltre, poiché le valutazioni sono di competenza esclusiva della Commissione territoriale, l’attività della Questura in tale fase istruttoria si limita alla semplice trasmissione dell’istanza iniziale (il c.d. Modello C3) mediante portale Vestanet (oggi dismesso e sostituito da altro portale), senza ulteriori possibilità di intervento procedimentale;
d) nel caso in esame, in aggiunta a quanto descritto, il ricorrente ha liberamente e consapevolmente deciso di ignorare la convocazione innanzi alla competente Commissione territoriale;
e) infine, agli atti d’Ufficio non risulta che il ricorrente abbia mai presentato alcuna istanza di rinnovo del titolo di soggiorno provvisorio posseduto (il c.d. Modello C3), la cui validità, al pari del Permesso di Soggiorno per “Richiedenti Asilo” rilasciato nelle more della decisione della Commissione previa istanza di parte, è di mesi 6; tale assenza determina l’incompetenza della Questura di -OMISSIS- in relazione a quanto riportato nel ricorso introduttivo.
Con decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo TAR Sicilia – Catania del 19 maggio 2025, n. 65, l’istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente è stata dichiarata inammissibile per non essere stata prodotta copia del documento di identità.
Con memoria depositata il 5 novembre 2025, parte ricorrente: a) chiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; c) replica alla memoria della difesa pubblica.
All’udienza camerale del 6 novembre 2025, la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
Preliminarmente, la memoria depositata in data 5 novembre 2025:
a) nella parte in cui replica alla memoria della difesa pubblica è inammissibile per violazione del termine di cui al combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 2, cpa;
b) nella parte in cui chiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va intesa come proposizione al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126, comma 3, del DPR 115/2002, della istanza dichiarata inammissibile a mezzo del citato decreto 65/2025 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo TAR Sicilia – Catania.
Tanto premesso, in ragione di quanto eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è manifestamente inammissibile.
L’istanza di accesso alla documentazione è stata indirizzata dal difensore del ricorrente alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo, anziché a quella di Catania, territorialmente competente; nella parte in cui conclude, l’istanza è poi diretta alla Commissione territoriale di -OMISSIS-.
La nota contenente tale istanza è stata dapprima inviata via PEC, in data 13 febbraio 2025, alla Commissione di Palermo (ricorso, doc. 7) e quindi, in data 17 febbraio 2025, a quella di Catania (ricorso, doc. 9); il presente ricorso è stato invece notificato alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania.
Ora, ritiene il Collegio che dall’istanza di accesso – poiché erroneamente indirizzata alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo anziché a quella di Catania (peraltro con inserimento di un ulteriore elemento di dissonanza ed incertezza nel corpo dell’istanza mercé la richiesta di provvedere diretta alla Commissione territoriale di -OMISSIS-) – non conseguisse l’obbligo di avviare il procedimento teso ad accedere agli atti.
Peraltro, anche ove si ritenesse che tale istanza determinasse un obbligo di procedere, il ricorso sarebbe da concludere mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, le controdeduzioni dell’Amministrazione sono corredate da documentazione che le avvalora, e segnatamente:
a) la convocazione per l’audizione per il giorno 19 luglio 2021 presso la Commissione territoriale di Catania, notificata al ricorrente il 13 luglio 2021 (doc. 1 depositato dall’Amministrazione resistente il 15 ottobre 2025);
b) il decreto della Prefettura di -OMISSIS- n. 118863 del 28 dicembre 2021 (doc. 3 depositato dall’Amministrazione resistente il 15 ottobre 2025), che dispone la revoca delle misure di accoglienza nei confronti di 21 cittadini stranieri (fra i quali figura, al n. 1 dell’elenco, il ricorrente), perché «…hanno abbandonato in data 15 luglio 2021, il centro di accoglienza senza preventiva motivata comunicazione a questa Prefettura U.T.G. e non hanno fatto rientro nelle 72 ore successive…» .
Dalla manifesta inammissibilità discende, ai sensi degli artt. 74, comma 2, e 122, del DPR 115/2002, il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta al Collegio.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara manifestamente inammissibile; b) rigetta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta al Collegio; c) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite del grado che liquida, in via equitativa, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge; d) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI GI, Presidente
IE AT, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE AT | GI GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.