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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DEL GAUDIO MARCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4693/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capodrise - Piazza A.moro 81020 Capodrise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1552/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 18 e pubblicata il 29/02/2024
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 1552 2024 SPESE LEGALI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7352/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti l'avv. Ricorrente_2 esponeva che con sentenza n. 1552/2024, depositata in data 29 febbraio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione 18, aveva rigettato l'appello proposto dal Comune di Capodrise, dichiarando prescritto il credito TARES 2013 nei confronti della ricorrente VI ed aveva condannato l'ente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della contribuente e per essa dell'antistatario, liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori.
Esponeva che in data 5 marzo 2025, la suddetta sentenza era stata notificata al Comune di Capodrise a mezzo PEC, ai sensi della L. 53/1994, come da relata depositata agli atti e che, ai sensi dell'art. 69, comma
4, del D.lgs. 546/1992, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono esecutive decorsi 90 giorni dalla notificazione.
Di conseguenza, l'istante osservava che il termine era scaduto in data 3 giugno 2025, senza che il Comune avesse tuttavia adempiuto.
Chiedeva pertanto che venissero adottati i provvedimenti necessari all' ottemperanza del contenuto della sentenza.
Veniva fissata l'udienza del 1.12.2025, ma - con istanza del 23.10.2025 - la ricorrente esponeva che il
Comune nelle more aveva adempiuto integralmente a quanto disposto in sentenza e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 1.12.2025, all'esito della camera di consiglio, la Commissione decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica dell'esistenza del quale si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere avendo il comune adempiuto ai suoi obblighi.
Spese compensate atteso l'adempimento tempestivo del Comune.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DEL GAUDIO MARCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4693/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capodrise - Piazza A.moro 81020 Capodrise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1552/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 18 e pubblicata il 29/02/2024
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 1552 2024 SPESE LEGALI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7352/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti l'avv. Ricorrente_2 esponeva che con sentenza n. 1552/2024, depositata in data 29 febbraio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione 18, aveva rigettato l'appello proposto dal Comune di Capodrise, dichiarando prescritto il credito TARES 2013 nei confronti della ricorrente VI ed aveva condannato l'ente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della contribuente e per essa dell'antistatario, liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori.
Esponeva che in data 5 marzo 2025, la suddetta sentenza era stata notificata al Comune di Capodrise a mezzo PEC, ai sensi della L. 53/1994, come da relata depositata agli atti e che, ai sensi dell'art. 69, comma
4, del D.lgs. 546/1992, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono esecutive decorsi 90 giorni dalla notificazione.
Di conseguenza, l'istante osservava che il termine era scaduto in data 3 giugno 2025, senza che il Comune avesse tuttavia adempiuto.
Chiedeva pertanto che venissero adottati i provvedimenti necessari all' ottemperanza del contenuto della sentenza.
Veniva fissata l'udienza del 1.12.2025, ma - con istanza del 23.10.2025 - la ricorrente esponeva che il
Comune nelle more aveva adempiuto integralmente a quanto disposto in sentenza e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 1.12.2025, all'esito della camera di consiglio, la Commissione decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica dell'esistenza del quale si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere avendo il comune adempiuto ai suoi obblighi.
Spese compensate atteso l'adempimento tempestivo del Comune.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.