Art. 38. Competenza 1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritto l'incolpato. 2. Se l'incolpato e' membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'ordine regionale viciniore.
Articolo 38 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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Articolo 38 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
11 febbraio 1994
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