Articolo 38 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 37Articolo 39
Versione
11 febbraio 1994
Art. 38. Competenza 1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritto l'incolpato. 2. Se l'incolpato e' membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'ordine regionale viciniore.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994