Articolo 22 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 21Articolo 23
Versione
23 aprile 1958
Art. 22.
L'invalidita' si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.
L'accertamento dell'invalidita' e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio e' effettuato dallo Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto e' demandato, in via amministrativa, ad un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.
La decisione del Collegio medico e' definitiva.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958
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