Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, nell'ipotesi di regressione del procedimento, il limite, costituito dal doppio dei termini di fase, di cui all' art. 304, comma 6, cod. proc. pen., deve essere computato tenendo conto dei periodi di custodia cautelare sofferti dall'imputato in tutte le fasi, anche diverse, del procedimento, e non solo nelle fasi omogenee.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2001, n. 35872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35872 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. ORESTE CIAMPA - Presidente - del 23/05/2001
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
2. " STEFANO MONACI - Consigliere - N. 2124
3. " FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. " NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 4473/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL CORTE IN, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 13/12/2000 del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. A. Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore Avv. G. Cantelli non è comparso;
Osserva, in fatto e in Diritto
Il Tribunale della libertà di Napoli, con ordinanza 13/12/2000, decidendo in sede di appello, confermava quella del precedente 12 luglio emessa dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, che aveva disatteso l'istanza di scarcerazione, per decorrenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase del giudizio di primo grado, presentata da IN della Corte, che sottoposto a misura coercitiva (in data 16/2/96) per i reati per cui agli artt. 416 bis, 112 n. 1 - 575 C.P. e alla normativa sulle armi, aveva sofferta un primo periodo di detenzione relativo alla fase del giudizio instauratosi dinanzi alla Corte d'Assise di Napoli (dall'8/11/96 al 22/10/97), che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, il procedimento era, quindi, regredito nella fase delle indagini preliminari, con l'emissione del nuovo decreto di rinvio a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di S. Maria C. V., il Della Corte aveva subito altro periodo di restrizione riferibile sempre alla fase del dibattimento, dal 4/4/98 senza soluzione di continuità fino alla data dell'istanza (6/7/2000) finalizzata alla declaratoria d'inefficacia della misura. Riteneva il Tribunale che il temine di fase, fissato pacificamente in anni tre (ne era stata disposta la sospensione per complessità del dibattimento), doveva computarsi solo a fare data dal nuovo decreto dispositivo del giudizio (4/4/98) e non poteva quindi, ritenersi decorso;
a tale conclusione il Tribunale perveniva, seguendo la traccia ermeneutica delineata dalla sentenza n. 292/98 della Corte Costituzionale, circa l'ambito applicativo del limite posto dell'art. 304/6^ c.p.p., e disattendendo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 4/2000 Musitano. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il principio difensore, l'imputato lamentando la violazione degli artt. 301/1^ lett. a) e b), 304/6^ c.p.p.: i termini custodiali andavano computati per fasi omogenee e, quindi, dovevano cumularsi tutti quelli sofferti nelle fasi dibattimentali (8/11/96 - 22/10/97 dinanzi alla Corte d'Assise di Napoli, 4/4/98 - 6/7/2000 dinanzi alla Corte d'Assise di S. Maria C. V.), con l'effetto che si era sforato il termine massimo di tre anni (dal quale non andava scorporato il periodo di sospensione pari a complessivi mesi 4 giorni 16 per astensione degli avvocati dalle sentenza).
All'odierna udienza camerale, asserite il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato.
La conclusione alla quale è pervenuta l'ordinanza impugnata e corretta, perché riposa su una interpretazione della normativa in tema di termini di durata della custodia cautelare più aderente alla logica dell'art. 13 della Costituzione che, impone, secondo un implicato criterio di proporzionalità, il minimo sacrificio della libertà personale.
Il problema che, nella specie, assume rilievo è la scelta del criterio di computo del termine finale di fase, in caso di regressione del procedimento. La controversa questione può essere così sintetizzata: "se, in caso di regressione del procedimento ex art. 303/2^ c.p.p., nel termine finale di cui all'art. 304, co. 6^, stesso codice debbano essere computati i periodi di custodia cautelare sofferti dall'imputato in tutte le diverse fasi del procedimento, ovvero soltanto i periodi relativi a segmenti omogenei di fase".
È noto che questa Suprema Corte, nella sua massima espressione, ha privilegiato la seconda delle soluzioni (cfr. SS.UU. n. 4/2000 Musitano), condivisa anche da numerose decisioni delle singole Sezioni (ex plurimis, cfr. Sez 6^ 2/3/2000, Pezzella). Si impone, però, a seguito dei rilievi contenuti nella ordinanza n. 529/2000 della Corte Costituzionale e dall'immutato quadro normativo di riferimento, per effetto dell'art. 1 della legge n. 4/2001 di conversione del D.L. 24/11/2000 n. 341, una rimeditazione del problema.
Punto di partenza per l'indivuazione della corretta soluzione non può che essere la sentenza n. 292/98 della Corte Costituzionale. Il Giudice delle leggi, nell'analisi ricostruttiva della normativa sui limiti massimi dei termini di custodia interfasici e di quelli complessivi, approva alla conclusione, senza trascurare l'inquadramento storico e sistematico dell'evoluzione della disciplina, che la previsione dei detti limiti finali ha una portata "autonoma" e generale ed dà concreta attuazione al canone di proporzionalità, nel senso che gli stessi limiti assolvono la funzione di meccanismo di chiusura della disciplina dei termini e valgono a individuare il confine estremo, oltre il quale il permanere dello stato coercitivo diventa "sproporzionato", perché supera i limiti di tollerabilità del sistema. Tale interpretazione dell'art. 304/6^ c.p.p. e del precedente 303/2^, dal primo richiamato, assicura "uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata e alla stessa logica dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio della libertà personale".
Questa nuova prospettiva ermeneutica dell'art. 304/6^ c.p.p., recepita - in linea di principio - dal massimo organo di questa Corte (SS.UU. sentenza n. 4/2000, Musitano), prima mai contestata dalla giurisprudenza di legittimità dell'assoluta autonomia delle singole fasi e dei periodi di custodia cautelare a ciascuna di esse corrispondenti.
La Corte Costituzionale ha ribadito la propria linea di pensiero con le ordinanze n. 429/99, n. 214/2000 e n. 529/2000. In quest'ultima, in particolare, ha tenacemente sottolineato che l'uso dell'avverbio "comunque" nell'art. 304/6^ c.p.p. "esprime in tutta la sua pregnanza l'idea del carattere assoluto e non condizionato della imposizione di un termine finale alla custodia cautelare, con la conseguenza che deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata, in forza del valore espresso dall'art.13 della Costituzione, l'interpretazione secondo cui la custodia cautelare perde efficacia allorquando la sua durata abbia superato un periodo pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, anche se quel termine sia stato sospeso, prorogato o sia cominciato nuovamente a decorrere a seguito della regressione del processo". Il legislatore, si è aggiunto, ha inteso introdurre uno sbarramento finale, ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata e destinato a operare "oggettivamente ed in ogni caso come limite assoluto". L'opzione interpretativa della Corte Costituzionale, condivisa nella sua portata di fondo - come si è fatto - dalla giurisprudenza di legittimità, non ha evitato l'insorgere, in questa di un contrasto sul modo di concreta operatività della disposizione ex art. 303/2^ c.p.p. rispetto al termine finale di fase e, quindi sulla scelta dei criteri di computo di tale termine in cado di regressione del procedimento, contrasto composto dalla richiamata decisione delle Sezione Unite, nel senso che, ai fini del calcolo della durata massima di fase, vanno computati esclusivamente i periodi di custodia cautelare trascorsi nella stessa fase, sommando quelli sofferti dall'inizio della fase presa in considerazione fino al momento del provvedimento di passaggio alla fase successiva con quelli sofferti dopo il provvedimento di regresso alla precedente fase e fino al termine di questa come rinnovata. Il pensiero espresso dalla SS.UU. in sostanza, è nel senso che si somma il "segmento di fase" al "segmento" della medesima fase alla quale il procedimento regredisce e non si cumulano i periodi di custodia riferiti a differenti fasi o gradi;
tale cumulo indiscriminato comporterebbe, secondo le SS.UU. che il limite finale prescritto per ogni singola fase finirebbe col perdere "il carattere rigorosamente endofasico o monofasico, che normalmente lo tipicizza", e creerebbe un "nuovo termine finale plurifasico, estraneo alle previsioni degli artt. 303 e 304/6^ c.p.p., alterando, per tale via, le linee essenziali della disciplina dettate dal codice, che non conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e termine complessivo" (sentenza n. 4/2000, Musitano).
Il nuovo intervento del giudice delle leggi che, con la richiamata ordinanza n. 529/2000 di manifesta infondatezza, ha esplicitamente ritenuto non in linea con "ratio decidendi" della sentenza n. 292/98 l'orientamento espresso dalle SS.UU. di questa Corte e ribadito, come costituzionalmente obbligata, l'interpretazione dell'art. 304/6^c.p.p nel senso sopra indicato, pone il problema dei rapporti tra tale tipo di decisione (interpretativa di rigetto) e il "diritto vivente", come formatosi attraverso l'opera ermeneutica svolta, in particolare, da questa Suprema Corte. L'alternativa non può che essere affidata ad una delle seguenti opzioni: a) nel caso in cui non si condivida la soluzione prospettata dalla Corte Costituzionale, va sollecitata un nuovo scrutinio di costituzionalità della norma in discussione;
b) ove, invece, si condivida la valenza delle precise coordinate interpretative, indicate come le uniche costituzionalmente corrette, non resta che ripensare sulla individuazione del corretto criterio di calcolo del termine finale di fase, in caso regressione del processo. È la seconda di tali alternative che deve privilegiarsi. Ciò perché, la linea interpretativa seguita dalle Sezioni Unite, al di la delle postulazioni di principio in tema di "favor libertatis" e della riconosciuta portata generale e autonoma della disposizione di cui all'art. 304/6^ c.p.p. a) come risultato la vanificazione della garanzia dettata da tale norma, che è riferita indiscriminatamente a tutte le situazioni di cui ai primi tre commi dell'art. 303, fra le quali è innegabilmente compreso il caso della regressione.
L'intento, per così dire, "mediatorio" e di compromesso che permea la sentenza "Musitano" è fin troppo evidente: per un verso, riconosce piena validità alla portata legata alla norma ex art. 304/6^ c.p.p. e, per altro verso, mitiga, senza alcun aggancio a precisi dati normativi, il rigore conseguenziale di quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale.
Ed invero, non può negarsi che il metodo di calcolo per "segmenti omogenei" finisce col vulnerare - anche se in maniera meno drastica rispetto all'azzeramento dell'intero periodo pregresso - il carattere "assoluto" e "autonomo" riconosciuto alla norma "di chiusura di cui all'art. 304/6^ c.p.. E all'obiezione di fondo di tale "vulnus" è procurato anche dalla sola "neutralizzazione" dei tempi di custodia trascorsi nella fase intermedia (quella cioè dalla quale il processo è regredito) la pronuncia delle SS.UU. contrappone la semplice considerazione che la soluzione prescelta è comparativamente più vantaggiosa rispetto tra "quanto precedentemente sostituiva in "receptum" (decorso "ex novo" di un distinto termine non cumulabile a quello già trascorso nella fase o nel grado in cui il processo è regredito: cfr. ex plurimis sez. 6^ 21/10/98, Pacini Battaglia). Trattasi di argomento non decisivo, che finisce - anzi - per rinnegare sostanzialmente il principio di partenza. Ed allora, la soluzione ermeneutica più corretta e costituzionalmente vincolata, per effetto della sentenza n. 292/98, comporta necessariamente che, dal combinato disposto degli artt. 303/2^ e 304/6^ c.p.p., il temine finale previsto da quest'ultima disposizione decorre dal primo termine iniziale della fase in cui il procedimento è regredito, computati anche i periodi di custodia cautelare decorsi in tutte le fasi e gradi successivi, ciò perché l'opposta tesi mortifica il principio di garanzia sancito dal 6^ comma dell'art. 304 e impone all'imputato la protrazione di una custodia che, in relazione alla fase presa in considerazione (quella nella quale il processo è regredito) potrebbe avere già interamente o in gran parte sofferto.
E d'altra parte, se - in linea con l'orientamento delle SS.UU.- si propendesse per l'assoluta autonomia dei tempi di custodia trascorsi nella fase intermedia (da computarsi solo futura ed eventuale nuova fase analoga) e si cumulassero, tra loro, solo i "segmenti omogenei", è di palmare evidenza che, trattandosi della medesima fase - divisa in due tronconi che si salvano tra loro -, mai potrebbe essere superato il doppio dei termini di fase. in ossequio, quindi, al principio del "favor libertatis" che ispira la riforma del 1995 (legge n. 332), con la quale è stato introdotto il comma 6 dell'art. 304 c.p.p., disposizione di chiusura dell'intero sistema procedurale sui termini di custodia cautelare interfasici e complessivi, è stata completamente posta in crisi la regola della rigida separazione e completa autonomia delle singole fasi processuali, ai fini del computo dei periodi custodiali ad esse riferibili.
In questa stessa prospettiva, si è mosso anche il legislatore del 2001 (legge 19/1/2001 n. 4 di conversione del D.L. n. 341/2000), che, lasciando inalterati il dettato dei commi 2e 4 dell'art. 303 c.p.p. concernenti rispettivamente la decorrenza dei termini in caso di regressione del procedimento e il limite di durata complessiva della misura custodiale, ha introdotto nel primo comma dell'art. 303 l'inciso di cui al n. 3 bis della lettera b) che consente l'aumento fino a 6 mesi dei termini intermedi della fase dibattimentale di primo grado di cui ai precedenti nn. 1 2 3, qualora si proceda per i reati elencati nell'art. 407/2^ lett. a), e si è preoccupato di specificare, al chiaro fine di non aggravare complessivamente la posizione "de libertate" dell'imputato, il criterio d'impostazione di tale ulteriore termine: va recuperato da quello della fase precedente (indagini preliminari) ove non completamente utilizzato, o va detratto da quello relativo al giudizio di cassazione (lettera d del primo comma dell'art. 303 c.p.p.) è evidente, in tale immutato quadro normativo una esplicita "intercomunicabilità" tra fasi e gradi del processo, ai fini del computo del periodo custodiale. Il legislatore del 2001 ha inoltre, precisato, quanto allo sbarramento del limite finale previsto dall'art. 304/6^ c.p.p. che "la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1 2 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis."
Questa precisazione conferma la portata generale e assoluta della disposizione, il suo carattere "di chiusura" del sistema e la regola, coerente col dettato dell'art. 13 della Costituzione, secondo cui è tollerata, per eventi diversi e particolari che turbano il normale dinamismo processuale, una durata della custodia cautelare relativa a ciascuna fase o grado non superiore al doppio dei termini "fisiologici" previsti, avendo riguardo al solo dato oggettivo e concreto della detenzione "comunque" sofferta.
Da tutte le esposte argomentazioni, che hanno carattere assorbente rispetto a ogni altra questione prospettata in ricorso, si deduce che la custodia cautelare sofferta dal Della Corte fino alla declaratoria d'incompetenza territoriale della Corte d'Assise di Napoli e poi ancora fino al nuovo rinvio a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise S. Maria C. V. non può che essere imputata, proprio a causa della regressione del processo, alla fase delle indagini preliminari, con l'effetto che, ai fini che qui interessano, il termine custodiale relativo alla fase del giudizio di primo grado va computato dal 4/4/98 e, con riferimento al momento in cui venne proposta l'istanza di scarcerazione (6/7/2000), si è protratto per un periodo inferiore al non controverso limite massimo del doppio (tre anni) del termine indicato dall'art. 303/1^ lett. b) n. 3 c.p.p.. A rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non dovendo il ricorrente essere rimesso in libertà, la Cancelleria provvederà all'adempimento prescritto dall'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2001