Sentenza 28 aprile 2009
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto della giurisdizione penale, in favore di quella civile, a conoscere della controversia tra l'Agenzia del Demanio, alla quale è stato trasferito un immobile, a seguito di confisca disposta ai sensi dell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, ed il proprietario della pertinente area di sedime, in ordine all'esercizio dei diritti reali relativi ai suddetti beni. (Fattispecie in cui, con incidente di esecuzione, il proprietario del suolo sul quale sorgeva l'immobile, definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato, aveva chiesto al giudice della misura di prevenzione lo "sgombero" del manufatto dal suo terreno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2009, n. 20793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20793 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/04/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1453
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 000483/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO IN N. IL 05/12/1946;
avverso DECRETO del 04/11/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Galasso Aurelio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA
1. - Con decreto, deliberato il 4 novembre 2008 e depositato il 6 novembre 2008, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice delle misure di prevenzione, ha respinto l'incidente proposto dal sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, AN IN, per lo "sgombero" del terreno di sua proprietà, sito in contrada Manca di Mussomeli, sul quale insiste il fabbricato confiscatogli, giusta decreto 4 luglio 2006 della medesima Corte territoriale (definitivo dal 28 marzo 2007).
Dopo aver dato atto che questa Corte, giusta sentenza del 28 marzo 2007, in parziale accoglimento del ricorso del sorvegliato, ha annullato (senza rinvio) la disposta confisca, limitatamente "alla particella di terreno in questione" in questione, il giudice a quo ha motivato: "non può essere disposto lo sgombero di un bene immobile (il fabbricato) definitivamente confiscato nell'ambito del procedimento di prevenzione" al AN, quale "soggetto indiziato mafioso"; la statuizione del giudice di legittimità - di annullamento della confisca del suolo - e l'affermazione della "possibilità di godimento separato" di terreno e manufatto devono essere intese nella mera prospettiva della "futura ed ipotetica espansione del diritto dominicale anche alla superficie, in ipotesi di eventuale perimento del fabbricato".
2. - Ricorre per cassazione l'interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Impellizzeri, mediante atto recante la data del 18 novembre 2008, depositato il 19 novembre 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali, in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2-ter, comma 4 (e art. 649 c.p.p.) nonché
mancanza e illogicità della motivazione.
Il difensore, riproducendo ampi stralci della anzidetta sentenza di questa Corte, deduce: la "revoca della confisca" investe il suolo litigioso;
la misura ablativa, concernente il (solo) manufatto, lascia "indenne la porzione di terreno su cui sorge il magazzino"; la decisione della Corte territoriale è erronea e illogica;
"sia pure di fatto" il giudice a quo ha "illegittimamente confiscato un bene di sicura provenienza lecita"; e si è posto "in aperto contrasto con il giudicato contenuto" nella sentenza, la quale ha, peraltro, espressamente chiarito che la confisca disposta "deve circoscriversi solo al valore del bene (nella specie magazzino o stabilimento) proporzionato all'incremento patrimoniale ingiustificato frutto di reimpiego di proventi illeciti. Ciò che implica una confisca della sola quota ideale del bene correlata al maggiore valore assunto in regione del reimpiego stimato all'atto della confisca". 3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 2 marzo 2009, obietta che, essendo divenuta definitiva la confisca dell'opificio, la proprietà del manufatto è stata trasferita all'Erario, separata da quella del suolo, limitatamente al quale il giudice ha disposto il rilascio a favore del proprietario;
nell' "assetto proprietario" di separazione tra la proprietà del suolo e quella della costruzione trovano applicazioni le disposizioni del codice civile, ai sensi "degli artt. 952 e segg. e 934 e segg.", e - senza pregiudizio del diritto di azione del ricorrente davanti al giudice civile - non residua "spazio alcuno di intervento per il giudice della esecuzione penale".
4. - Deve in limine rilevarsi di ufficio, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, il "difetto assoluto della giurisdizione penale" in favore del giudice civile, secondo la connotazione "radicale" dalla "macroanomalia .. assimilabile al cd. eccesso di potere giurisdizionale", che - al di là dei "più ristretti profili considerati dall'art. 20 c.p.p. per le ipotesi meno gravi di violazione delle regole sulla giurisdizione da parte del giudice ordinario rispetto a quello speciale - militare e costituzionale - o viceversa" - questa Corte a Sezioni Unite ha individuato e fissato, là dove il provvedimento del giudice risulti "esorbitante" rispetto ai "limiti interni ed oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e il ramo penale nella distribuzione della jurisdictio" (Sez. Un., 24 novembre 1999, n. 25, Di Dona, massima n. 214694; cfr, inoltre, in tema di difetto della giurisdizione del giudice civile nei confronti di quello penale:
Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2002, n. 39406, Bellavia, massima n. 225407 e Sez. 4^, 26 aprile 2007, n. 22483, Murgia, massima n. 237011).
Nella specie, per effetto del decreto del giudice della prevenzione 4 luglio 2006 e della pronuncia (parzialmente) rescindente di questa Corte 28 marzo 2007, la giurisdizione penale ha esaurito la funzione propria colla confisca - e con il conseguente trasferimento al patrimonio dello Stato - della proprietà della costruzione (appartenuta a AN), separata da quella del suolo, su cui il manufatto insiste, avendo contestualmente eliminato la misura ablativa riguardo al ridetto terreno, in accoglimento del ricorso del proprietario.
Orbene, la controversia tra il ricorrente, proprietario del suolo, e la GE del NI (peraltro neppure evocata nel procedimento), proprietaria della costruzione, in ordine al concorso dei rispettivi diritti (dal primo mantenuti e dalla seconda acquisiti) per effetto della confisca della costruzione (separata dal suolo) e in ordine alle facoltà relative nella esplicazione del godimento dei beni in parola appartiene al giudice civile, in quanto si fa questione di situazioni giuridiche di diritto privato, circa l'esercizio di diritti reali e circa il loro contenuto, senza che alcun rilievo abbia la circostanza genetica dell'acquisto o del mantenimento dei titoli - affatto pacifici e incontestati - delle contrapposte pretese.
Consegue l'annullamento senza rinvio il decreto impugnato.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato per difetto di giurisdizione del giudice penale.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009