Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 1
È legittima, per rientrare nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'art. 354 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria, un'ispezione all'interno di una cassetta delle lettere posta in un ufficio postale - senza previa informazione al pubblico ministero e senza redazione di verbale - volta a prendere conoscenza del destinatario di una lettera, subito dopo l'inserimento nella cassetta dell'ufficio postale della stessa - poi inoltrata al destinatario del tutto integra e secondo le vie ordinarie - da parte di persona conosciuta al personale operante. Tutte le attività relative eseguite da detto personale (le quali non si risolvono in una violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza ex art. 616 cod. proc. pen. o nel sequestro della stessa ai sensi dell'art. 254 cod. pen.), possono anche essere oggetto di prova testimoniale, le cui risultanze non sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. (Nella specie l'ispezione è stata eseguita nel corso di indagini su numerosi esposti anonimi concernenti l'attività amministrativa di un comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1998, n. 8870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8870 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 1.7.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 1027
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 6876/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso;
2) RG NE, parte civile;
avverso la sentenza in data 30-10-1997, con la quale la Corte di appello di Campobasso ha assolto IG ON, n. il 20 - 6 - 1954 a Castel di Sangro dalle imputazioni di calunnia e falsità materiale in scrittura privata per non avere commesso i fatti;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bruno Oliva;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Albano che ha concluso per l'inammissibilità per mancanza di procura speciale della costituzione di parte civile e per la reiezione del ricorso del Procuratore generale;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Daniele Ferlito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore Avv.to E. S. Berardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
La Corte di appello di Campobasso, in integrale riforma della sentenza in data 19 aprile 1996 del Tribunale di Isernia, ha assolto ON IG dai reati agli art. 368, 1^ comma, 485 e 61 C.P., contestabile per avere essa, con lettera spedita alla
Prefettura di Isernia il 25 novembre 1993 e recante la firma apocrifa di Di AN RO, accusato falsamente il segretario comunale di Rionero Sannitico, Dott. RG Carboni, nonostante fosse consapevole dell'innocenza di costui, di costringere il Di AN a rapporti omosessuali retribuiti sotto la minaccia di informare la moglie di quest'ultimo e di riferire presunti favoritismi.
I giudici di appello hanno disatteso tutte le argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della affermazione della penale responsabilità della imputata.
In particolare hanno ritenuto inutilizzabile le deposizioni di due carabinieri, che avevano riferito in ordine ad indagini - secondo la Corte del tutto irrituali - da essi svolte, avendo notato il 25 - 11 - 1993 l'impiegata comunale IG impostare una lettera in orario di ufficio. In tale occasione costoro, consapevoli per ragioni di servizio di numerosi esposti anonimi concernenti l'attività amministrativa del Comune di Rionero, pur non essendo autorizzati dall'autorità giudiziaria o dal direttore delle poste, avevano proceduto ad un'immediata ispezione della cassetta postale, approfittando dell'arrendevolezza dell'impiegata postale. I militari, che delle operazioni svolte non avevano redatto verbale ed avevano informato il Pubblico Ministero soltanto in occasione della richiesta di autorizzazione alla perquisizione dell'abitazione della IG, avevano rinvenuto all'interno della cassetta postale soltanto una lettera - poi inoltrata - indirizzata alla Prefettura di Isernia.
Gli stessi giudici hanno, poi, sottolineato che le dichiarazioni dei carabinieri erano smentite sia dalle deposizioni di due testimoni (secondo cui la IG avrebbe loro consegnato in comune dei documenti proprio nello stesso arco di tempo in cui avrebbe impostato la lettera dianzi menzionata) sia dalle risultanze delle registrazioni dell'orologio marcatempo (che non segnalava uscite senza autorizzazione) sia dalla trasmissione in quei giorni alla Prefettura di Isernia di un altro esposto anonimo proveniente da Rionero Sannitico.
Infine la Corte di appello ha disatteso le conclusioni della consulenza grafica (che aveva ricondotto all'imputata la paternità dello scritto), ponendo in evidenza che, anche ad un esame sommario, la sottoscrizione apposta in calce allo scritto redatto a macchina non sembrava riconducibile alla IG.
Ricorrono il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso e la parte civile RG NE, lamentando, entrambi, la violazione di legge da parte della sentenza ed il vizio di motivazione della stessa, dovendosi ritenere utilizzabili le deposizioni dei carabinieri concernenti un intervento senza dubbio irrituale, ma consigliato da ragioni di urgenza, e, quindi, del tutto privo di fondamento l'alibi fornito dall'imputata. D'altro canto, aggiunge la parte civile, era palese l'illogicità della sentenza, laddove, da un canto, si disattendono le conclusioni del consulente tecnico grafico sulla base di un'immotivata opinione personale, e, dall'altro, si perviene alla assoluzione della IG con formula ampiamente liberatoria, nonostante che la ritenuta insufficienza degli elementi di accusa avrebbe giustificato una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.). I ricorsi sono fondati.
Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile, che il Procuratore generale ed il difensore dell'imputata hanno proposto osservando che l'Avv.to Daniele Ferlito, nominato da RG NE per la presente fase processuale, non sarebbe munito della prescritta procura speciale bensì soltanto di un mandato alle liti.
A tale conclusione è dato pervenire sul rilievo che RG NE risulta essersi ritualmente costituito parte civile, e ciò gli conferiva il diritto di partecipare a tutte le fasi successive del procedimento, e, quindi, anche al giudizio di legittimità (art. 76, comma 2, c.p.p.), con l'assistenza di un difensore munito di mandato alle liti. Questo è stato conferito al legale dianzi menzionato con l'atto in esame, la cui validità ed idoneità alla rituale instaurazione del rapporto processuale non può essere contestata, stante l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (18-6-1993, De Paoli) secondo cui la procura alle liti può essere apposta anche in un atto diverso da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 c.p.p., sempreché sia riferibile, come nella specie, in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività.
Tanto premesso va osservato con riguardo ai cennati motivi di ricorso che l'esclusione della penale responsabilità della IG si fonda essenzialmente sull'asserita inutilizzabilità delle deposizioni di due carabinieri concernenti indagini, asseritamente del tutto irrituali, da essi svolte.
L'assunto non può essere condiviso.
In linea generale giova rammentare che tra due beni è individuabile un rapporto di pertinenzialità (art. 817 c.c.) qualora siano uniti da un legame concepito quale coesistenza di funzioni distinte ed autonome in posizione di subordinazione, nel senso che l'una è complementare all'altra.
Nell'ipotesi che interessa, ove si consideri che la cassetta posta è priva di una sua autonomia rispetto al servizio pubblico assicurato dall'ufficio postale, si deve concludere che la prima sia una pertinenza del secondo, del quale costituisce parte integrante, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l'alterazione della funzione nel suo insieme.
Va, poi, precisato che l'intervento dei due carabinieri - avvenuto con il consenso, ed anzi favorito dall'ufficiale postale - non si è risolto in violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (art. 254 c.p.p.), poiché, come è dato desumere dalle sentenze di merito, la lettera in questione, dopo la constatazione dianzi cennata, è stata inoltrata al destinatario del tutto integra e secondo le vie ordinaria.
L'attività svolta deve, allora, essere ricondotta nell'ambito di una semplice ispezione all'interno dell'ufficio postale (considerato, come già detto, come complesso unitario e svolta con il consenso dell'ufficiale postale) che spettava alla polizia giudiziaria organizzare ed effettuare secondo ragionevoli modalità, tenuto conto delle evidenziate circostanze di tempo e di luogo e della natura urgente ed indifferibile dell'accertamento (art. 354 c.p.p.). Le relative risultanze non possono, quindi, essere considerate inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p., poiché non si tratta di un'attività svolta in relazione ad un divieto di legge, ne' di violazioni riconducibili a nullità di ordine generale. Pertanto esse ben potevano costituire oggetto di prova testimoniale, di cui il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto al fine della formazione del proprio convincimento.
Per tal parte deve, allora, essere ritenuta fondata la doglianza proposta dai ricorrenti in ordine all'erronea applicazione di legge ed all'illogicità della motivazione.
È appena il caso di aggiungere che quest'ultimo vizio è riscontrabile anche laddove, con motivazione disarticolata dal benché minimo e qualificate dato di fatto, si è ritenuto di desumere la presenza della IG all'interno del proprio uffici, proprio nel momento in cui avvenne l'accertamento di polizia, sulla base delle semplici risultanze dell'orologio marcatempo e delle dichiarazioni di due cittadini recatisi in comune per ritirare alcuni documenti.
Nemmeno si può tacere che la sintetica ed apodittica motivazione addotta dal giudice di secondo grado è del tutto inadeguata a costituire sufficiente ed appagante spiegazione delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere scientificamente scorretta e basata su argomentazioni non convincenti le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, che aveva ricondotto alla IG la grafia della sottoscrizione apposta in calce allo scritto, redatto a macchina, pervenuto alla Prefettura di Isernia.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza in esame e la trasmissione degli atti per il nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui riserva l'eventuale pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile per questo grado.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1997.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998