Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1998, n. 8870
CASS
Sentenza 1 luglio 1998

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È legittima, per rientrare nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'art. 354 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria, un'ispezione all'interno di una cassetta delle lettere posta in un ufficio postale - senza previa informazione al pubblico ministero e senza redazione di verbale - volta a prendere conoscenza del destinatario di una lettera, subito dopo l'inserimento nella cassetta dell'ufficio postale della stessa - poi inoltrata al destinatario del tutto integra e secondo le vie ordinarie - da parte di persona conosciuta al personale operante. Tutte le attività relative eseguite da detto personale (le quali non si risolvono in una violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza ex art. 616 cod. proc. pen. o nel sequestro della stessa ai sensi dell'art. 254 cod. pen.), possono anche essere oggetto di prova testimoniale, le cui risultanze non sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. (Nella specie l'ispezione è stata eseguita nel corso di indagini su numerosi esposti anonimi concernenti l'attività amministrativa di un comune).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1998, n. 8870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8870
    Data del deposito : 1 luglio 1998

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