Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 2
Presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo, in quanto la dichiarazione di assorbimento, che deriva dall'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale, comporta un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, ne implica l'ammissibilità, che deve essere accertata dalla Corte di cassazione indipendentemente dalla proposizione di una eccezione e, pertanto, il ricorso incidentale condizionato, nel caso di rigetto del ricorso principale, va dichiarato inammissibile e non assorbito, qualora con il medesimo la parte faccia valere una tesi difensiva rigettata dal giudice di primo grado e non riproposta in sede di gravame, così da doversi ritenere che sul punto si sia formato il giudicato interno.
Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciare al succitato requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente (Nella specie, concernente un contratto di compravendita di un impianto di verniciatura, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito, secondo la quale la condotta dell'acquirente, concretatasi in contatti continui e costanti con il venditore, nel cui corso era stato raggiunto un accordo su tutti gli elementi del contratto, costituiva comportamento univocamente concludente ed espressivo della rinunzia al patto concernente l'obbligo della forma scritta).
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2400 del 27https://www.laleggepertutti.it/
- 2. Indagini penali possono essere valutate dal giudice civile (Cass. 20335/04)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12344 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAICO SPA, in persona dell'Amm.re Delegato LUCIANO BAIELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 41, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI, difeso dall'avvocato MAURIZIO CECCHERELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PIBIPLAST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/0570 proposto da:
PIBIPLAST SRL, in persona dell'Amm.re delegato e legale rappresentante GIORGIO BOSI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO CAVASOLA, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO DELLA FONTANA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SAICO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1158/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 28/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato DELLA FONTANA Alberto, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva 5/8/1998 il tribunale di Arezzo:
dichiarava risolto per inadempimento della s.p.a. IC il contratto concluso tra la stessa e la s.r.l. IP e condannava la prima a restituire alla seconda L. 44.030.000 anticipate in sede di proposta contrattuale;
respingeva la domanda riconvenzionale della IC e disponeva la prosecuzione del giudizio per l'accertamento dei danni subiti dalla IP.
Avverso la detta pronuncia la s.p.a. IC proponeva appello contestando che il contratto fosse stato concluso.
La IP resisteva al gravame che la corte di appello di Firenze, con sentenza 28/6/2000, rigettava osservando: che il 10/7/1994 la IP aveva ordinato alla IC un impianto di verniciatura, "come da offerta" del 3/6/1994, da consegnare entro il settembre 1994 per il prezzo di L. 185 milioni oltre IVA;
che, come specificato nelle condizioni generali, la proposta era irrevocabile per un anno ed il contratto si sarebbe perfezionato con l'approvazione scritta della IC o con la consegna dell'impianto; che tutte le comunicazioni tra le parti si sarebbero dovute effettuare, a pena di inefficacia, a mezzo di raccomandata o telegramma;
che, non essendo stato consegnato l'impianto, la IP aveva citato in giudizio la IC chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della stessa;
che secondo la IC il contratto non si era concluso in quanto non risultava alcuna comunicazione scritta di accettazione dell'ordine del 10/7/1994 per cui non poteva ritenersi intervenuto l'incontro della volontà; che il tribunale aveva ravvisato dal complessivo atteggiamento delle parti l'incontro delle volontà negoziali ed aveva quindi affermato l'inadempimento della IC all'impegno assunto;
che, ad avviso dell'appellante, essendo previsto che la proposta sarebbe stata irrevocabile per un anno, la IP non poteva modificare la volontà negoziale espressa per cui l'eventuale revoca doveva ritenersi senza effetto a norma dell'art. 1329 c.c.; che, però, come dedotto dall'appellata, la dichiarazione con la quale la proponente aveva richiesto per l'accettazione una determinata forma doveva essere considerata come un elemento estrinseco rispetto all'oggetto della proposta per cui la rinuncia della proponente al requisito di forma in precedenza posto come condizione di efficacia della accettazione non aveva nulla a che vedere con il regime della irrevocabilità della proposta;
che ben poteva la IP rinunciare al requisito formale per l'accettazione prescritto inizialmente nell'interesse esclusivo di essa proponente;
che il comportamento di entrambe le parti era stato tale da dover concludere che le stesse avevano concluso l'accordo indipendentemente dalla prevista e superata accettazione scritta;
che su richiesta della IP la IC aveva predisposto l'offerta 3/6/1994 contenente le caratteristiche dell'impianto, il termine di consegna ed il prezzo;
che la IP aveva effettuato l'ordine 10/7/1994 indicando il prezzo, le modalità di pagamento e la data di consegna;
che, con comunicazione successiva al 5/10/1994, la IP aveva lamentato la mancata consegna dell'impianto malgrado le assicurazioni ricevute;
che la IC aveva risposto il 10/10/1994 scusandosi per i ritardi lamentati;
che dal tenore di tale documento non poteva che concludersi che le parti avevano raggiunto l'accordo sul contratto al quale si doveva solo dare esecuzione;
che la IC nella sua risposta non aveva contestato l'avvenuta stipula e lo stesso atteggiamento aveva tenuto dopo che la IP le aveva inviato una diffida ad adempiere alla quale aveva risposto senza contestare il suo impegno alla richiesta esecuzione;
che il comportamento della IC era stato tale da far ritenere raggiunto l'accordo sulla base dell'ordine del 10/7/1994 con accettazione anche del nuovo termine di consegna;
che la IC non aveva fatto menzione di un eventuale mancato accordo nelle comunicazioni del 10 e del 12/10/1994 e nella lettera del suo legale del 31/10/1994; che, come risultava dalla documentazione in atti, la IC aveva accettato alcune modifiche circa le caratteristiche tecniche dell'impianto rispetto a quelle indicate nell'offerta originaria;
che in definitiva doveva essere confermata la sentenza impugnata.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze è stata chiesta dalla s.p.a. IC con ricorso affidato a sei motivi. La s.r.l. IP ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato sorretto da un solo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale la s.r.l. IC denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1326, 2727, 2729, 1362 e 1697 c.c., nonché vizi di motivazione. Deduce la società ricorrente che la corte di appello è pervenuta ad affermare l'esistenza del requisito dell'accordo delle parti sia attraverso l'interpretazione letterale di equivoche espressioni rese da essa IC - senza indagare l'effettiva intenzione desumibile dal complesso della lettera del 10/10/1994 - sia attraverso una prova per presunzione in contrasto con la normativa che la disciplina. Peraltro alla data del 10/10/1994 o esisteva la prova scritta della conferma della proposta o, in difetto, il contratto era ancora nella fase della puntuazione. Il giudice di secondo grado ha ritenuto - con ragionamento contraddittorio ed illogico - concluso il contratto sulla scorta di presunti contatti tra le parti a seguito dei quali sarebbe avvenuto l'incontro delle volontà manifestate quindi in forma diversa da quella scritta voluta dalle stesse parti. La corte di merito ha poi posto a fondamento della sua decisione un fatto presunto, derivante da una presunzione, senza tener conto dell'inutilizzabilità del criterio presuntivo stante la clausola che sanciva la forma scritta delle comunicazioni.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2 e 20 delle condizioni di vendita IC, nonché degli articoli 1352, 1335, 2727 e 2729 c.c. Ad avviso della IC la corte di appello ha violato le citate norme affermando che le parti avevano raggiunto l'accordo indipendentemente dalla prevista accettazione scritta posto che questo modus operandi è contrario alle previsioni negoziali e normative che regolano la materia. Infatti anche per la detta materia la corte territoriale ha fatto ricorso alla prova per presunzioni violandone le regole avendo applicato il principio praesumptio de praesumpto. In particolare dalla conclusione del contratto - che costituisce il fatto ignoto derivato dal fatto noto e, cioè, la dichiarazione di non voler consegnare il bene - prendono origine altri fatti ignoti, quali la rinuncia alla forma scritta e l'accettazione di detta rinuncia.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'accettazione da parte di essa IC del prezzo indicato dalla IP nella proposta d'ordine del 10/7/1994. Secondo la ricorrente anche per quanto riguarda l'elemento prezzo la corte di appello ha affermato che l'accordo era stato raggiunto non sulla base di una prova diretta, bensì di un ragionamento di tipo presuntivo desumendo il fatto ignoto, ossia l'accordo sul prezzo, dal fatto noto della mancata contestazione di tale accordo nelle comunicazioni di essa IC del 10 e del 12/10/1994 e nella lettera del suo legale del 31/10/1994. Questa impostazione non può essere condivisa perché pone a fondamento della presunzione non un fatto noto ma un silenzio, ossia un comportamento negativo ed inespressivo dal quale non è possibile trarre alcuna logica conseguenza.
La Corte rileva l'infondatezza dei detti motivi che possono essere esaminati congiuntamente riguardando le stesse violazioni di legge e le stesse questioni o questioni connesse relative: alla possibilità di revoca tacita del patto concernente la previsione della necessaria adozione della forma scritta per un determinato atto;
all'interpretazione delle lettere della IC del 10/10/1994 e del 12/10/1994 nonché della lettera del legale della stessa società del 31/10/1994; ai limiti alla prova per presunzione;
ai vizi di motivazione.
Per quanto riguarda la prima delle menzionate questioni (da trattare logicamente in via preliminare per il suo carattere eventualmente assorbente) concernente la rinuncia alla forma scritta bisogna rilevare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente di questa Corte, le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, ben possono nella loro autonomia negoziale, rinunziare successivamente a questo requisito formale, anche mediante comportamenti incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo di forma precedentemente convenuto:
l'accertamento della configurabilità o meno, in concreto, di un comportamento di tale natura costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da sufficiente e logica motivazione (sentenze 5/10/2000 n. 13277; 22/2/1990 n. 1306; 22/1/1988 n. 499; 6/11/1982 n. 5839). A maggior ragione il riferito principio deve trovare applicazione nel caso (come quello in esame) di rinuncia alla forma per l'accettazione richiesta dal proponente (nella specie la IP) il quale - venuto a conoscenza dell'adesione dell'altra parte (la IC) espressa in modo diverso - con il suo comportamento e con i contatti con l'accettante dimostri in modo inequivoco (secondo l'insindacabile valutazione del giudice del merito) di avvalersi dell'accettazione e di dirimere prontamente l'obiettiva incertezza della situazione, ossia di rinunziare a far valere il difetto di forma e di ritenersi vincolato al contratto in tal modo concluso dando in concreto esecuzione alla convenzione senza protestare per il mancato rispetto della clausola relativa alla forma posta - come la norma di cui al quarto comma dell'articolo 1326 c.c. - nel suo esclusivo interesse. Nella specie la corte di appello ha appunto accertato in fatto che le parti, anche se non in forma scritta ma con fatti e comportamenti concludenti ed univoci, avevano dimostrato di aver definito l'effettivo assetto dei reciproci interessi e di aver raggiunto l'accordo su tutti gli elementi essenziali del contratto: l'oggetto, cioè le caratteristiche dell'impianto da consegnare;
il prezzo;
le modalità di pagamento;
il termine di consegna.
Con riferimento poi alla lamentata violazione delle norme dettate dagli art. 2727 e 2729 in tema di prova presuntiva è appena il caso di segnalare che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, sono incensurabili l'apprezzamento del giudice del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (sentenze 19/3/2002 n. 3974; 15/1/2001 n. 477; 2/10/2000 n. 13001). Il giudice di merito può poi fondare il suo convincimento anche esclusivamente su una prova presuntiva semplice, non essendo tale prova inferiore alle altre (sentenza 18/1/2000 n. 491). Va inoltre aggiunto che la valutazione dei fatti e delle prove, rimessa al giudice di merito, non è censurabile in sede di controllo di legittimità, salvo che tale valutazione non sia logicamente e congrualmente motivata. Il controllo di legittimità non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziali, ma solo la sua congruenza dal punto di vista della logica e del rispetto dei principi di diritto che regolano tale mezzo di prova (sentenza 15/12/1997 n. 12652). Nella specie la corte di appello ha ritenuto raggiunto l'accordo delle parti non in base a presunzioni bensì ha desunto l'avvenuta conclusione del contratto - a prescindere dalla forma scritta - da elementi di fatto oggettivi (contenuto della corrispondenza tra i contraenti) e dal comportamento concludente tenuto dalle parti implicitamente, ma chiaramente, confermativo di un accordo già perfezionato: si tratta, come è palese, di una motivazione che - fondata su insindacabili valutazione e apprezzamento delle risultanze probatorie - è adeguata oltre che scevra da errori di diritto o da vizi logici. La denuncia di vizi di motivazione (primo e sesto motivo di ricorso) è affidata ad una diversa interpretazione della documentazione acquisita (corrispondenza tra le parti) che il ricorrente contrappone a quella accolta dalla sentenza impugnata come prova del raggiunto accordo sui vari elementi essenziali del contratto. Non sussistono, quindi, i denunciati vizi di motivazione, poiché la corte di appello, con coerenti argomenti e coordinando il contenuto dei detti documenti, è pervenuta al convincimento del perfezionamento - per facta concludentia - dell'accordo contrattuale e ciò in considerazione del concreto comportamento e non per un mero silenzio della IC. Sul piano logico ed ermeneutico la motivazione non è censurabile mentre, data la natura del giudizio di legittimità, non è invocabile un riesame del materiale probatorio che si risolverebbe in un terzo grado di merito.
Va altresì segnalato che le censure mosse dalla società IC non sono meritevoli di accoglimento - oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito - anche per la loro genericità non essendo stato precisato il contenuto specifico e completo degli elementi di prova non o mal considerati dalla corte distrettuale ed indicati nel motivo di ricorso in esame, ossia le lettere della ricorrente del 10/10/1994 e del 12/10/1994 e la lettera del legale della IC del 31/10/1994. Sotto il detto profilo il ricorso è carente per non aver riportato il contenuto specifico e completo dei detti documenti il che non consente di ricostruire il senso complessivo di tali risultanze istruttorie. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del preteso errore commesso dalla corte di appello nel valutare le prove in questione.
Infatti, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non (o mal) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: nella specie il detto onere non è stato rispettato dalla società ricorrente.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli articoli 115 e 100 c.p.c. e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha basato la sua decisione su fatti sconosciuti alle parti (sussistenza di contatti tra queste ultime prima delle lettere di parte IP) non allegati e non provati, in tal modo violando i principi fondamentali della difesa e del contraddittorio. La corte di merito inoltre non ha giustificato il convincimento al quale è pervenuta, omettendo di illustrare i comportamenti in forza dei quali le parti avrebbero dato per scontati i loro contatti. Con il terzo motivo di ricorso la s.r.l. IC denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c per aver la corte di appello fondato la sua decisione su fatti diversi da quelli esposti dalla IP la quale nell'atto introduttivo del giudizio aveva dedotto l'esistenza del contratto concluso dalle parti il 10/7/1994. Il giudice di secondo grado ha invece affermato che la fase progressiva del contratto era giunta al suo epilogo in forza di "contatti" che le parti avevano avuto dopo il 10/7/1994 e prima del 10/10/1994. L'impostazione negoziale della IP è stata quindi sostituita da fatti diversi e non allegati dalla detta società.
Le dette censure - da esaminare congiuntamente per l'evidente connessione logica che le collega in quanto sostanzialmente relative alla stessa problematica - sono infondate.
Occorre premettere che come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità:
- in materia di conclusione di un contratto, l'accertare se le parti abbiano voluto contenere i propri rapporti nella fase delle trattative o se abbiano, invece, inteso già vincolarsi reciprocamente sugli elementi essenziali del contratto implica la risoluzione di una "quaestio voluntatis" devoluta all'apprezzamento del giudice del merito (sentenza 15/12/1999 n. 14109);
- la determinazione del momento in cui sia intervenuto l'incontro delle volontà delle parti ai fini del perfezionamento di un contratto, ed in particolare l'accertamento se una data scrittura sia sottoscritta con la limitata funzione di riprodurre formalmente un "vinculum iuris" già instaurato fra le parti o di perfezionare un accordo reciprocamente vincolante, costituisce apprezzamento devoluto al giudice di merito, non sindacabile in cassazione ove non presenti errori di diritto o di logica (sentenza 11/7/1992 n. 8456);
- poiché la conclusione del contratto con la conoscenza della accettazione da parte del proponente postula la conformità di questa alla proposta (art. 1326), il giudice chiamato a pronunziarsi su una controversia avente ad oggetto la conclusione di un contratto, affermata da una parte e negata dall'altra, deve esaminare, anche d'ufficio, gli elementi della fattispecie legale prevista dall'articolo 1326 comma 1 cit. ed accertare (con un'indagine sul piano giuridico, prima ancora che su quello di merito) se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge (sentenza 5/11/1983 n. 5823). Ciò posto va osservato che nella specie la corte di appello, con motivato apprezzamento di merito in relazione a quanto dedotto dalle parti ed accertato in fatto, ha ritenuto raggiunto l'intervenuto perfezionamento dell'accordo dei contraenti non dai meri contatti cui ha fatto riferimento la ricorrente nei motivi in esame, bensì da specifici elementi probatori riportati nella sentenza impugnata - confermativi dell'avvenuta conclusione del contratto - ravvisabili dalla corrispondenza tra le parti e dal comportamento tenuto dalla IC depo la ricezione della proposta IP.
In particolare, come riportato nella parte narrativa che precede, la corte di merito ha coerentemente confermato la decisione di primo grado - con la quale era stato ritenuto concluso tra le parti il contratto in questione ed erano state giudicate infondate tutte le eccezioni al riguardo sollevate dalla IC - facendo specifico riferimento: all'offerta IC 3/6/94; all'ordine IP 10/7/94;
al versamento contestualmente all'ordine della somma di L. 37.000.000 riscossa dalla IC con rilascio di fattura;
alla comunicazione della IP contenente lamentele per la mancata consegna dell'impianto; alla risposta della IC del 10/10/94; alla diffida ad adempiere della IP dell'11/10/94; alla risposta della IC del 12/10/1994; alla lettera del legale della IC del 31/10/1994. Al riguardo va evidenziato che dalla lettura della stessa sentenza impugnata e degli atti processuali - attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato - le dette circostanze di fatto, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, risultano espressamente dedotte dalla IP la quale ha sempre posto a base delle domande avanzate nei confronti della IC l'intervenuta conclusione del contratto in questione facendo riferimento in proposito, oltre che alla proposta in data 10/7/1994, anche al susseguirsi degli eventi ed al comportamento tenuto dalle parti dal momento dell'invio della offerta IC del 3/6/1994 al sorgere dei contrasti tra i contraenti sfociati nella controversia giudiziaria, il tutto emergente dai documenti prodotti e richiamati dalla corte di appello a sostegno del proprio convincimento. La corte territoriale si è quindi limitata a valorizzare, ai fini dell'indagine in fatto circa l'asserita avvenuta conclusione del contratto, gli elementi dedotti dalle parti ed i documenti dalle stesse esibiti senza apportare modifiche alla causa petendi come prospettata dalla IP nell'atto introduttivo del giudizio e sulla quale si era instaurato il contraddittorio. Va peraltro aggiunto che analogamente aveva operato il giudice di primo grado secondo il quale l'incontro delle volontà negoziali emergeva dal "complessivo atteggiamento delle parti" ricavato dalle allegazioni della Pibiblast - ossia da quegli stessi comportamenti e da quelle stesse circostanze di fatto richiamate nella sentenza di appello - ed al riguardo non risulta (nè è stato dedotto dalla ricorrente) che la IC nei motivi di gravame (riportati nello stesso ricorso alla pagina 6) abbia sollevato specifiche censure circa la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e del principio del contraddittorio.
Con il quinto motivo la s.r.l. IC denuncia violazione dell'articolo 14 delle condizioni di vendita e vizi di motivazione con particolare riferimento alla statuizione sul termine di consegna. Secondo la ricorrente la corte di appello ha svolto sul punto un ragionamento scorretto ed illogico perché ha ritenuto che il termine di consegna indicato nell'offerta del 3/6/1994 (60 giorni) nella sua estensione temporale fosse identico a quello indicato nella proposta IP 10/7/1994 (entro il settembre '94). La corte di merito ha trascurato che la volonta' di essa IC era individuabile non solo nell'offerta 3/6/1994, ma anche nelle condizioni generali di vendita ove, all'articolo 14, era previsto che il termine era indicativo e da computare in giorni lavorativi con decorrenza dalla conferma dell'ordine. Inoltre il giudice di secondo grado non ha considerato che il bene offerto il 3/6/1994 aveva caratteristiche diverse da quello proposto in acquisto il 10/7/1994 relativo ad un impianto di maggiori capacità e per il quale il termine di consegna doveva essere necessariamente incrementato in modo adeguato. Il motivo è inammissibile in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non risulta - ne' è stato dedotto dalla IC - che nel corso dei giudizi di merito le parti abbiano dibattuto le questioni sollevate nel motivo di ricorso in esame relative alla disciplina dettata dall'articolo 14 delle condizioni generali di vendita ed ai criteri da utilizzare per determinare il termine di consegna con riferimento anche alle caratteristiche dell'impianto richiesto dalla IP.
Le riferite questioni non rientrano tra quelle oggetto delle censure mosse dalla IC alla decisione di primo grado - e, quindi, del contraddittorio tra le parti nel giudizio di appello - per cui non possono essere prospettate per la prima volta con il ricorso per cassazione atteso che, come è noto, nel giudizio di legittimità, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti. Pertanto, ove il ricorrente proponga dette questioni in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità delle censure, ha l'onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l'avvenuta deduzione delle questioni avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (tra le tante, sentenze di questa Corte 9/1/2002 n. 194; 7/8/2001 n. 10902; 8/11/2001 n. 13834). Il ricorso principale è quindi infondato.
Va invece dichiarato inammissibile - e non assorbito - il ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo con il quale la s.r.l. IP, denunciando vizi di motivazione, lamenta l'errore commesso dalla corte di appello nel non aver accolto la tesi principale di essa società secondo la quale il contratto in questione doveva ritenersi concluso tra le parti per iscritto in data 10/7/1994. Ad avviso della ricorrente incidentale la corte di merito non ha fornito alcuna motivazione a sostegno del suo convincimento circa la mancanza di prova piena della conclusione del contratto, tra parti presenti, in occasione dell'incontro del 10/7/1994 con il rag. Sani della IC.
In proposito bisogna in via preliminare osservare che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo. Infatti la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che consegue all'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale (condizionante), comporta pur sempre un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, implica l'ammissibilità di questa. Se il ricorso incidentale è invece a priori inammissibile, la subordinazione dell'interesse ad impugnare all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non vale ad impedire alla Corte di cassazione l'esercizio del suo potere - dovere di accertarne e dichiararne l'inammissibilità, indipendentemente da qualunque eccezione sollevata dalle parti (in tali sensi, tra le ultime, sentenza 26/6/2001 n. 8732). Nella specie il ricorso incidentale riguarda esclusivamente la questione concernente la tesi difensiva principale sostenuta dalla Pibliplast - asserita conclusione del contratto per iscritto in data 10/7/1994 - ritenuta infondata dal giudice di primo grado. Dalla lettura della sentenza impugnata non risulta (nè è stato dedotto in ricorso come sarebbe stato onere della stessa IP) che la detta questione sia stata riproposta in sede di gravame dalla appellata (ossia dalla società ricorrente incidentale) ne' emerge che la sentenza del tribunale sia stata investita sul punto da alcuna censura da parte della soccombente. Su detto punto si è quindi formato il giudicato con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale avente ad oggetto questione non dedotta in appello: è noto infatti che non può proporsi con il ricorso per cassazione una censura contro un capo della sentenza di primo grado che non sia stato già impugnato con l'appello contro la predetta sentenza. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003