Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12344
CASS
Sentenza 22 agosto 2003

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Presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo, in quanto la dichiarazione di assorbimento, che deriva dall'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale, comporta un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, ne implica l'ammissibilità, che deve essere accertata dalla Corte di cassazione indipendentemente dalla proposizione di una eccezione e, pertanto, il ricorso incidentale condizionato, nel caso di rigetto del ricorso principale, va dichiarato inammissibile e non assorbito, qualora con il medesimo la parte faccia valere una tesi difensiva rigettata dal giudice di primo grado e non riproposta in sede di gravame, così da doversi ritenere che sul punto si sia formato il giudicato interno.

Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciare al succitato requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente (Nella specie, concernente un contratto di compravendita di un impianto di verniciatura, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito, secondo la quale la condotta dell'acquirente, concretatasi in contatti continui e costanti con il venditore, nel cui corso era stato raggiunto un accordo su tutti gli elementi del contratto, costituiva comportamento univocamente concludente ed espressivo della rinunzia al patto concernente l'obbligo della forma scritta).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12344
Data del deposito : 22 agosto 2003

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