Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2294
CASS
Sentenza 16 febbraio 2001

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Possono qualificarsi come contratti "per adhaesionem", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, ne', a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.

Commentario1

  • 1Una singola vicenda negoziale non può dar vita ad un contratto per adesioneAccesso limitato
    Rosita Ponticiello · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2294
Data del deposito : 16 febbraio 2001

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