Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
Configura il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, di cui all'art. 1161 cod. nav., la costruzione e successiva utilizzazione di una discesa al mare realizzata in blocchi di cemento mediante sbancamenti di sabbia e collocazione di massi di contenimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2005, n. 40535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40535 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/09/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 01609
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 010015/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ TR, N. IL 19/09/1945;
avverso SENTENZA del 12/12/2002 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. NAPOLI Giuseppe (Crotone).
OSSERVA
RI IE propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 12/12/2002 con la quale è stata confermata la sentenza di condanna alla pena di mesi tre di arresto emessa in data 07/03/2002 dal Tribunale di Crotone in relazione al reato di cui all'art. 1161 regol. cod. nav., ravvisato in relazione alla costruzione ed alla successiva utilizzazione da parte dell'imputato, nella qualità di titolare di una struttura balneare denominata Camping Alfieri, di scale di discesa al mare realizzate in blocchi cementizi;
di sbancamenti di sabbia e collocazione di massi di contenimento poggianti su una preesistente scogliera sul mare;
Il ricorrente eccepisce:
a) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. - manifesta illogicità della motivazione;
b) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. mancanza della motivazione.
- In relazione al primo motivo di ricorso rileva la intrinseca contraddizione in cui sarebbero incorsi i giudici della Corte di Appello i quali, pur riconoscendo che nessuna costruzione abusiva sarebbe stata da lui realizzata, lo avrebbero ugualmente condannato per l'occupazione del relativo spazio demaniale mediante la riferita attività di edificazione;
- In ordine al secondo motivo rileva che non risulta comunque motivata l'affermazione secondo cui le opere realizzate sul spazio demaniale sarebbero state da lui utilizzate. Ciò in quanto la mera condizione di proprietario del complesso non ricomprende necessariamente l'esercizio da parte del medesimo di un'autonoma disponibilità delle scalette e delle altre opere che si trovano nelle vicinanze.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In relazione al primo motivo ritiene il Collegio che non sia in alcun modo rilevabile il profilo di contraddittorietà motivazionale lamentato, atteso che la corte di merito si limita a prendere atto che in un precedente giudizio era stata già affermata la responsabilità del padre dell'imputato per la realizzazione di un molo sottolineando, tuttavia, al contempo, che nessuna contestazione risultava invece mossa in precedenza allo stesso per la realizzazione delle scalette di accesso al mare.
Venendo all'esame del secondo motivo, il ricorrente asserisce che la mera condizione di proprietario del complesso non ricomprende necessariamente l'esercizio da parte del medesimo di un'autonoma disponibilità delle scalette e delle altre opere solo perché esse si trovano nelle vicinanze.
Aggiunge, inoltre, che l'assenza di recinzioni, cancelli e di altre chiusure in prossimità delle scalette e delle altre opere non conforta in alcun modo l'asserito utilizzo autonomo delle stesse. Anche questa doglianza appare prive di fondamento.
Afferma la corte di merito che "la riconducibilità del complesso balneare alla proprietà dell'appellante e la prossimità delle opere abusive al predetto complesso, comprovano, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'utilizzo delle opere medesime da parte dell'imputato.
In particolare, la collocazione delle scalette di discesa al mare, per come risulta dal verbale di ispezione della G.d.F. e dall'allegato fascicolo fotografico, è all'evidenza indicativa dell'uso delle stesse da parte del RI.
Le predette scale, infatti, rappresentano l'unica via di accesso al mare per coloro che provengono dal camping e ciò evidenzia la piena ed autonoma disponibilità che di esse ha l'imputato e la finalizzazione delle stesse al miglior godimento della struttura balneare".
Tali osservazioni possono essere senz'altro condivise. Ed, invero, ritiene il Collegio che, in via di principio, la mancanza di specifiche forme di chiusura della scalinata di accesso al mare non può assumere valenza decisiva qualora già dalla sua ubicazione emerga inequivocabilmente l'asservimento funzionale esclusivo di essa ad una determinata struttura balneare.
In tal caso, peraltro, la prova relativa all'asservimento medesimo e, quindi, della esclusività della sua utilizzazione, può essere senz'altro desunta anche dai verbali di ispezione eseguiti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione fotografica in atti. Alla luce delle esposte argomentazioni si deve ritenere, dunque corretta ed in alcun modo censurabile sotto il profilo della legittimità la decisione impugnata.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2005