Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOM EL F004 77 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORTE SU E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Michele ANNUNZIATA - R.G.N. 4663/98 Consigliere - Cron.851 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere - Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Ud.29/11/00 - Rel. Consigliere- Dott. Aldo DE MATTEIS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 OP dal Sig. sul ricorso proposto da: persona del legale 15 GEN. 2001 per diritti L. 10000 OTERACCORDI S.P.A., in IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CANCELLERIA CASSAZIONE,. rappresentato e difeso dall'avvocato ROMOLI GIANNI unitamente all'avvocato PELILLO MARCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Richieste copia esecutiva dal Sig. INPS elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2000 per diritti L } 2 FEB. 2001 4978 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAL UFFICIO COPIE Rilasciata copia legate OC rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO al Sig. per diritti L DOMENICO, ON BI, CORRERA FABRIZIO, giusta delega 19 FEB, 2001 IL CANCELLIE in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 429/97 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 13/01/98 R.G.N. 3806/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DEudienza del 29/11/00 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato BALTA per delega ROMOLI;
udito l'Avvocato PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo n.29 il 1997/13 gennaio 1998 Con sentenza 18 dicembre in accoglimento dell'appello Tribunale di Bergamo, dell'Inps ed in riforma della sentenza del Pretore di quella città, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la s.p.a. Oteraccordi ed il perito tecnico NI LU, da essa qualificato come lavoratore autonomo, dal gennaio 1979 al dicembre 1991, con conseguente assoggettamento alla disciplina contributiva pretesa dall'Inps. Il Tribunale, riassunti i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di Ази distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, e posto l'onere della prova a carico del convenuto Istituto, attore sostanziale per la pretesa contributiva, ha esaminato il rapporto nei suoi vari aspetti, arrivando alla conclusione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Oteraccordi, con unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimato Istituto, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. 3 Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e segg. cod.civ, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e travisamento dei fatti (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per l'affermata natura subordinata dal rapporto di lavoro. Fa leva su alcune contraddizioni in parte motiva (la quale esordisce con la frase "l'appello è infondato e va respinto", mentre si sviluppa poi e conclude nel senso ади dell'accoglimento) e su alcune circostanze di fatto che dichiara errate (come le dimissioni del RU dalla s.p.a. Oteraccordi, mentre si sarebbe dimesso da altra società), per inferirne che il Tribunale ha fatto cattivo governo dei principi enunciati a fondamento dellapur corretti decisione. Il motivo non è fondato. Quanto alla frase incriminata, trattasi con ogni evidenza un lapsus calami, come si evince dall'intera di motivazione, univoca e coerente con la decisione finale, sicché essa esaurisce i suoi effetti in se stessa, e non istituisce neppure un problema di contrasto tra motivazione e dispositivo, neppure adombrato. Per quanto riguarda le dimissioni, trattasi di circostanza che il Tribunale ha esaminato sul versante dei sintomi non hadell'autonomia del rapporto, sicché la ricorrente interesse a dolersi di un errore che non ha spiegato efficacia decisionale ai suoi danni. Nel merito non sussiste il vizio lamentato di violazione di legge (come peraltro lo stesso ricorrente ammette, quando dichiara che il Tribunale ha fatto cattivo governo di principi correttamente enunciati, contraddittoriamente con l'intitolazione del motivo), perché la sentenza impugnata il criterio discretivo da questa Corte ha adottato ripetutamente statuito, e cioè che l'elemento che GE contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di individuazione della natura parametro normativo di subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente e inserimento limitazione della sua autonomia ed nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur assumendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, 5 possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati, attraverso i quali diventa ostensibile nel concreto l'essenza del rapporto, e cioè la caso subordinazione, attraverso la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass.4 marzo 1998 n. 2370). Per quanto riguarda poi la volontà dalle parti, questa è rilevante, ma non risolutiva, perché nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, anche a fronte di una manifestazione di volontà delle parti nel senso dell'autonomia (mediante stipulazione di contratti Asy "d'opera"), deve tenersi conto delle concrete modalità di svolgimento, al fine di accertare se la volontà è coerente con il modello legale (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2039; Cass. 30 novembre 1999 n. 14743), il quale è imperativo e riguarda la struttura oggettiva del rapporto (Corte Costit. Sent. 23-31 marzo 1994 n. 115). Nel nostro ordinamento civilistico vige il principio dell'autonomia negoziale (artt. 1321, 1322, 1325 n. 1 c.c.), per il quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, ed altresì contratti innominati. Tale libertà non è concludere illimitata, ma si deve svolgere nei limiti imposti dalle leggi, ed è soggetta ad un giudizio di meritevolezza, da 6 interessi perseguiti. Anche parte dell'ordinamento, degli dunque fonti eteronome della nel diritto comune vi sono regolamentazione contrattuale (ad es. art. 1339 c.c.). Nel campo del diritto del lavoro, in ragione della diseguaglianza delle parti del contratto,di fatto dell'immanenza della persona del lavoratore e del contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi imperative non assolvono sociali e collettivi, le norme solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da indipendentemente dalla comune volontà fonti eteronome, dei contraenti ed anche contro di essa. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale dà luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto. (Corte Cost. 21 gennaio 1992 n. 210; Cass. 2 giugno 1999 n. 5411). Per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte è ferma, da una parte, nel dare rilievo alla volontà contrattuale nel momento genetico, ma dall'altra nel verificare se nel momento funzionale lo svolgimento del rapporto è coerente alla volontà enunciata. Un'attività lavorativa, come più volte chiarito da questa Corte, può essere svolta per i più diversi titoli giuridici: nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, o associativo, o societario, o per causa gratuita, etc. Non esiste una materia subordinazione O all' ontologicamente devoluta alla attività, non tutte, autonomia, nel senso che molte possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia. Ciò dipende dalla volontà delle parti Axy e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322 cod. civ. le parti hanno la libertà (non di nominare come che sia il contenuto del loro contratto, ma) di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti propri del tipo prescelto. Alcune volte la volontà delle parti nulla può contro certe modalità esigite dal processo tecnologico applicato alla produzione del bene o servizio richiesto: il lavoro di fabbrica è il prototipo del lavoro subordinato, e a nulla varrebbe nominare autonomo il 8 lavoro alla catena di produzione. Altre volte, possibile calare la prestazione lavorativa nell'una о altra tipologia. Ma in tal caso non è sufficiente, in via esclusiva, per individuare il tipo di rapporto, il nomen juris usato dalle parti, occorrendo altresì che la volontà delle parti si estrinsechi in una strumentazione operativa della prestazione dedotta in contratto coerente al nomen impiegato (Cass. 5411/99 cit.). L'applicazione di tali principi va poi effettuata non Axel meccanica sussunzione della fattispecieattraverso la concreta in quella astratta, ma con specifico riguardo alle modalità del singolo caso esaminato (Cass. 18 febbraio 1995, n. 1756). corretta, infine, per quanto riguarda la censura di E' violazione di legge, la statuizione della sentenza impugnata relativa all' onere della prova, posta a carico del convenuto Istituto, attore sostanziale per la pretesa contributiva. Ciò posto, si deve ancora ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in sede di legittimità, è censurabile soltanto l'assunzione e l'individuazione da parte del giudice di merito del suddetto parametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel 9 caso concreto, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile (Cass. 10 dicembre 1999 n. 13857). Occorre inoltre tenere presente che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via Asey esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di l'attendibilità e la concludenza, di controllarne del processo,scegliere, tra le complessive risultanze dimostrare laquelle ritenute maggiormente idonee а veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno ○ all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato 10 10 insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti о rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire - giuridico postol'identificazione del procedimento logico a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Si deve ulteriormente precisare che compete altresì al giudice del merito la ponderazione dei differenti indici sintomatici della subordinazione, a seconda del contesto Адил specifico, il che spiega la varietà di accenti nella copiosissima produzione di questa Corte Suprema in subiecta materia, in relazione alle diverse fattispecie. Infatti diversa è la valenza di ciascun indice a seconda che il rapporto abbia ad oggetto mansioni connotate da estrema semplicità, oppure mansioni più complesse ad alta specializzazione tecnica, o addirittura mansioni di natura intellettuale о direttiva, connotate da ampia discrezionalità (Cass. 17 dicembre 1999 n. 14248; Cass. 27 aprile 1991 n. 4702; Cass. 9 giugno 1994 n. 5590); ne consegue che da una parte occorre tenere presente il contesto del caso concreto, come ricostruito in fatto dal giudice del merito, dall'altra che sarebbe arbitrario 11 applicare ad uno specifico caso la massima elaborata per un contesto diverso. Nel caso in esame risulta corretto e, quindi, non sindacabile il percorso logico seguito dalla sentenza impugnata, la quale, dopo avere assunto come decisivo, al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, il suddetto parametro normativo della subordinazione, ne ha desunto la concreta ricorrenza dalle risultanze processuali, congiuntamente valutate, costituite da: a) l'inserimento stabile del NI nell'organizzazione produttiva della Oteraccordi S.p.A.; a tale riguardo il Ази che Tribunale ha ricordato il NI, nell'ambito dell'attività svolta dalla società appellata, di produzione di raccordi ed altra carpenteria metallica ad alta tecnologia, si occupava (come dallo stesso dichiarato all'udienza del 3 novembre 1993) " in prima battuta dell'allestimento dell'impiantistica ed in seguito della progettazione delle macchine che man mano si rendevano necessarie e della riparazione delle stesse in caso di guasti"; che allo stesso (teste IO IO, operaio dipendente della Oteraccordi S.p.A.), in assenza dei titolari RE e IO TE e del perito ON, gli operai si rivolgevano in caso di problemi con le macchine e ne seguivano le indicazioni;
che il NI risolveva i problemi 12 tecnici che via via sorgevano nelle lavorazioni, sovrintendeva ai lavori da eseguire ed impartiva agli operai il lavoro da effettuare;
b) l'assenza di autorganizzazione del lavoratore e di rischio economico attinente l'esercizio di un'attività professionale;
il NI ha sempre prestato la propria attività di lavoro presso lo stabilimento della Oteraccordi S.p.A., ove gli era stato messo a disposizione un ufficio, avvalendosi dei mezzi della società e coordinando l'opera degli operai dipendenti della stessa;
c) la predeterminazione del compenso in ragione del tempo e non del risultato, su significativo della messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'imprenditore; il NI riceveva mensile predeterminato a forfait, un compenso indipendentemente dall'entità e dalla natura delle "consulenze" effettuate nell'arco del mese;
tale compenso risulta pressoché costante, salvi gli aumenti periodici concordati con la Oteraccordi S.p.A.; d) l'erogazione a cadenza fissa del corrispettivo, come risulta dalle fatture cadenza mensile;
e) la continuità della in atti, a prestazione, resa sostanzialmente ogni giorno, mediamente per quattro ○ cinque giorni alla settimana, nelle ore antimeridiane od in quelle pomeridiane, e la prassi di sostanziale "reperibilità" assicurata dal NI nelle ore 13 in cui non era presente presso lo stabilimento, protrattasi per circa dodici anni, ed interrotta solo dalle "ferie" annuali godute nel periodo di chiusura della Oteraccordi. La sentenza impugnata si fa carico della prova della del NI alle direttive ed al potere sottoposizione disciplinare e di controllo dell'imprenditore, dichiarando che, secondo l'id quod prelumque accidit, tali elementi, pur latenti, appaiono più sfumati nelle loro concrete manifestazioni allorquando le mansioni attribuite al lavoratore sono connotate da una elevata tecnologia ed il Azey ruolo assunto dal lavoratore nell'impresa appare caratterizzato dalla fiducia nelle sue capacità. Tale affermazione è conforme a quanto sopra ricordato;
dovendosi aggiungere che la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico dell'autonomia solo quando esso sia escluso in linea di ma non per non essere stato in concretoprincipio, esercitato per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare (Cass. 5411/99 cit.). Quanto poi all'attività lavorativa prestata per altri soggetti, la sentenza impugnata rileva che essa di per sé non è astrattamente incompatibile con la subordinazione, soprattutto ove l'orario di lavoro sia parziale, considerata la preminenza dei lavoro prestato in favore 14 della Oteraccordi S.p.A., sicché essa non assume una rilevanza tale da inficiare la valutazione complessiva del rapporto siccome risultante dal complessivo quadro degli elementi menzionati. Il Tribunale ha perciò posto a base della sua decisione una serie di indici sintomatici, già considerati sufficienti da questa Corte, complessivamente considerati, per manifestare l'essenza della subordinazione, quali l'obbligo del lavoratore di tenersi sempre a disposizione, il non poter rifiutare il lavoro commissionatogli, l'essere detto lavoro essenziale per la realizzazione dell'oggetto e Azay dell'attività dell'impresa, l'essere il lavoratore l'unico soggetto a disimpegnarlo (Cass. 5960/99 cit.). Poiché nel percorso motivazionale riassunto non si rinvengono quei vizi sindacabili da questa Corte, come sopra cennato, il ricorso va respinto. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. oltre L. tre milioni e cinquecentomila per onorari di avvocato.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali del presente giudizio liquidate in L. -- 16.000, oltre L. tre milioni e cinquecentomila per onorari di avvocato. 15 Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 29 novembre 2000. Il Presidente M. Annunziata Амишината Il Consigliere Estensore Aldo se Maneir Майей IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 15 GEN. 2001 oggi, IL COLLABORATORE A DI DI CANCELLERIA Ị M CAS E , D R P LLO SĄ U S A I BO , T 3 5 " SA T D 5 DI E AI SENSI DELL'AR A P ST I S O N 3 P G 9 IM O 1:3 A A D D 1 , E TE O E ESEN TR G DIRITTO IS G E G L E R A LL O E D Lav \subaut-volontà-potere disc RG 4663/1998 16