Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 194
CASS
Sentenza 9 gennaio 2002

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Il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. La rilevabilità d'ufficio di una nullità, poi, deve coordinarsi con i principi generali del processo, per cui il rilievo ex officio resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi in conseguenza della pronunzia esplicita sulla questione ovvero della definizione implicita della stessa.

In tema di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 deve precedere non solo la proposizione della domanda da parte dell'attore, ma anche la domanda proposta dall'interveniente in tutti quei casi in cui l'intervento amplia l'ambito della controversia, rispetto ai limiti definiti con il tentativo di conciliazione esperito prima della proposizione della domanda che ha dato inizio al giudizio. In caso diverso verrebbe a mancare quella necessaria coincidenza tra il thema decidendum e il preventivo tentativo di conciliazione.

Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi. La conseguenza è che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione, per cui neppure alla parte contumace è consentito dedurre in tale sede l'inammissibilità della prova testimoniale, una volta che in primo grado la prova sia stata ammessa ed espletata senza opposizione

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 194
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 194
Data del deposito : 9 gennaio 2002

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