Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 4
Il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. La rilevabilità d'ufficio di una nullità, poi, deve coordinarsi con i principi generali del processo, per cui il rilievo ex officio resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi in conseguenza della pronunzia esplicita sulla questione ovvero della definizione implicita della stessa.
In tema di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 deve precedere non solo la proposizione della domanda da parte dell'attore, ma anche la domanda proposta dall'interveniente in tutti quei casi in cui l'intervento amplia l'ambito della controversia, rispetto ai limiti definiti con il tentativo di conciliazione esperito prima della proposizione della domanda che ha dato inizio al giudizio. In caso diverso verrebbe a mancare quella necessaria coincidenza tra il thema decidendum e il preventivo tentativo di conciliazione.
Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi. La conseguenza è che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione, per cui neppure alla parte contumace è consentito dedurre in tale sede l'inammissibilità della prova testimoniale, una volta che in primo grado la prova sia stata ammessa ed espletata senza opposizione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO GI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICASTRO 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO VOCCIA, difeso dall'avvocato LUCIO CRISCI, giusta procura speciale per AR MA SO di Benevento del 20/07/99 rep. n. 45103;
- ricorrente -
contro
RC LO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, difesa dall'avvocato FRANCESCO FUSCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IO AO;
- intimato -
e sul 2° ricorso n. 17182/99 proposto da:
IO AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICASTRO 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO CRISCI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RC LO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, difesa dall'avvocato FRANCESCO FUSCO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1950/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 23/06/99 e depositata il 09/08/99 (R.G. 3177/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Lucio CRISCI;
udito l'Avvocato Giuliano BOLOGNA (per delega Avv. F. FUSCO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 novembre 1996 al Tribunale di Benevento, Sezione specializzata agraria, OM AT CH deduceva che, quale concedente di un terreno condotto in affitto da AO EL (nella misura di quattro tomoli), aveva invano intimato la disdetta ed esperito il tentativo di conciliazione. Chiedeva quindi al Tribunale che il rapporto d'affitto fosse dichiarato estinto dall'11 novembre 1996, con condanna all'immediato rilascio e al risarcimento dei danni da ritardata riconsegna del fondo da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi e alle spese del giudizio. Il convenuto restava contumace. Il Tribunale dichiarava l'avvenuta cessazione del contratto al 10 novembre 1996, condannando AO EL al rilascio del fondo ed al pagamento delle spese processuali. Avverso detta decisione AO EL proponeva appello, deducendo, tra l'altro, che egli non aveva avuto alcun rapporto d'affitto con la CH, essendo sorto e proseguito il rapporto con IG EL, che aveva versato il canone. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda. Con atto del 12 gennaio 1999 IG NN EL proponeva intervento ex art. 344 c.p.c., per far valere i suoi diritti relativi al dedotto rapporto agrario onde evitare il pregiudizio, che poteva derivargli dalla sentenza di primo grado e da quella di secondo grado in caso di rigetto dell'appello, essendo l'unico titolare del rapporto. Chiedeva dunque che fosse dichiarata l'esistenza di un contratto d'affitto sorto con la CH nel 1955-56. La CH, costituitasi, chiedeva il rigetto del gravame con il favore delle spese ed eccepiva 1'improponibilità dell'intervento in quanto non preceduto dal tentativo di conciliazione. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 9 agosto 1999, rigettava l'appello proposto da AO EL, con condanna alle spese e dichiarava improponibile l'intervento proposto da IG EL, compensando le spese tra questi e la CH.
Avverso questa sentenza hanno proposto distinti ricorsi IG EL, che ha svolto due motivi, e AO EL, che articola le proprie doglianze in quattro motivi. OM AT CH resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
2. Il ricorrente IG EL ha svolto due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, nonché l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Lamenta in particolare che la Corte di merito aveva dichiarato improponibile l'intervento, sul presupposto che l'interventore, pur avendo invitato le parti a comparire innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento per il tentativo di conciliazione, non aveva rispettato il termine di sessanta giorni di cui al quinto comma della legge n. 203 del 1982. Espone che la Corte territoriale, avendo posto la premessa della sussistenza dell'impresa familiare tra IG EL (cedente) e AO EL (cessionario) "sulla contrapposta e recisa negazione sia dell'interventore che dell'appellante", non poteva poi concludere per l'improponibilità dell'intervento per il mancato tentativo di conciliazione. Richiama in proposito la decisione di questa Corte del 21 ottobre 1994, n. 8653. Con il secondo motivo il ricorrente IG EL deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 344 c.p.c. in relazione all'art. 404 c.p.c., nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata. L'intervento era stato effettivamente proposto per il riconoscimento di un proprio rapporto agrario distinto e autonomo con la concedente, per evitare il pregiudizio che avrebbe comportato la sentenza. In altri termini, egli si era visto "costretto, previo invito inoltrato alle parti a comparire innanzi all'I.P.A., a proporre tempestivamente il proprio intervento, appunto per evitare l'esecuzione della sentenza impugnata da EL AO stante la richiesta di sospensiva dell'atto da parte di EL AO senza potere attendere la convocazione innanzi all'I.P.A.".
I due motivi, che essendo tra loro connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
In tema di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 deve precedere non solo la proposizione della domanda da parte dell'attore, ma anche la domanda proposta dall'interveniente in tutti quei casi in cui l'intervento amplia l'ambito della controversia, rispetto ai limiti definiti con il tentativo di conciliazione esperito prima della proposizione della domanda che ha dato inizio al giudizio. In caso diverso verrebbe a mancare quella necessaria coincidenza tra il thema decidendum e il preventivo tentativo di conciliazione. Un principio analogo è già stato affermato da questa Corte a proposito della domanda riconvenzionale che amplia l'ambito della controversia rispetto alla domanda principale (Cass. 1 dicembre 1999, n. 13359; 8 giugno 1999, n. 5613; 27 aprile 1995, n. 4651). Nel caso di specie non vi è dubbio che per effetto dell'intervento sia risultato ampliato il tema della controversia, sol che si consideri che l'intervento è stato esperito a norma dell'art. 344 e che, come espressamente ammette il ricorrente, con esso si deduceva che l'interveniente era l'unico e vero affittuario e si richiedeva la declaratoria dell'esistenza di un contratto d'affitto tra IG EL e la CH.
Il precedente costituito da Cass. 21 ottobre 1994, n. 8653, richiamato dal ricorrente, non è in termini, in quanto riguarda il diverso caso dell'interveniente che sia familiare coltivatore indicato dal concedente come coadiutore. Al proposito sembra opportuno chiarire - a parte quanto più avanti si dirà a proposito della posizione di AO EL - che non rileva la qualificazione del rapporto che la Corte di merito possa aver dato del rapporto tra AO EL e la CH;
ciò che conta, ai fini della necessità o meno del preventivo tentativo di conciliazione, è la domanda svolta con l'intervento.
Non si riscontra poi alcun vizio della motivazione o contraddittorietà della stessa. Peraltro, il punto in discussione riguarda sostanzialmente una questione di diritto - sussistenza o meno della necessità del tentativo di conciliazione con riferimento all'intervento ex art. 344 c.p.c. -, mentre il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche (v. per es. Cass. 11 aprile 2000, n. 4593 e Cass. 10 novembre 2000, n. 14630).
3. Il ricorrente AO EL svolge quattro motivi. Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 244 primo comma c.p.c., nonché dell'art. 414 n. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. La Corte d'appello non aveva considerato la nullità assoluta del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'art.414 n. 3, 4 e 5 c.p.c. La sentenza di primo grado e quella di secondo grado erano incorse entrambe in error in procedendo, per non aver dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e quindi l'inammissibilità della domanda anche di ufficio per la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto. "La contumacia del convenuto avrebbe dovuto indurre il primo giudice all'esame del ricorso introduttivo per accertare la sussistenza o meno degli elementi formali di fatto e delle ragioni di diritto richiesti dall'art. 414 n. 4 c.p.c." e "in assenza di detti elementi nel ricorso l'impugnata sentenza avrebbe dovuto, ex necessitate, procedere all'esame complessivo del ricorso stesso attraverso il quale stabilire se attraverso detto esame vi era o meno la possibilità per l'individuazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto".
Il motivo è inammissibile.
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (ex plurimis: Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; 24 febbraio 2000, n. 2088; 15 maggio 1998, n. 4910). La rilevabilità d'ufficio della nullità deve comunque coordinarsi con i principi generali del processo, per cui il rilievo ex officio resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi in conseguenza della pronunzia esplicita sulla questione ovvero della definizione implicita della stessa. (v. per es. Cass. 19 marzo 2001, n. 3929; 23 maggio 2000, n. 6698; 30 maggio 1995, n.
6050). La questione della nullità del ricorso non ha formato oggetto di doglianza in appello. Il Tribunale, con l'accoglimento della domanda, ha mostrato, implicitamente ma incontrovertibilmente, di avere ritenuto completo nei suoi elementi il ricorso introduttivo. Da ciò consegue che sul punto della validità del ricorso si è formato il giudicato implicito, con conseguente preclusione della questione.
4. Con il secondo motivo, AO EL deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2697 c.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Secondo quanto esposto, la Corte territoriale "sostituendosi alla parte attrice, al fine di individuare il legittimato passivo in EL AO, ricorre, applicandolo, all'istituto dell'impresa familiare verso la quale è possibile rivolgere la domanda di rilascio in quanto tutti i componenti sono legittimati attivi e passivi e perviene, così, incorrendo nel vizio di ultra petizione e violando la legge, alla apodittica affermazione che dalla prova nullamente assunta deriverebbe la continuazione della coltivazione del fondo in capo al figlio dell'originario affittuario".
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dall'appellante nonché violazione di legge". La sentenza impugnata era pervenuta, senza adeguata motivazione, all'affermazione che AO EL fosse il cessionario dell'originario contratto d'affitto di suo padre IG sol perché entrambi esercitavano l'attività agricola e perché tra gli stessi vi è un rapporto di filiazione. Diversamente AO e IG EL coltivavano autonomamente fondi diversi, senza alcuna partecipazione produttiva. Il primo, a differenza del secondo, non aveva alcun rapporto contrattuale con la CH. Ove poi si fosse voluto aderire alla tesi contenuta nella sentenza impugnata della continuazione del rapporto in capo a AO EL detta continuazione si sarebbe concretizzata successivamente all'annata agraria 1959-60 e la disdetta andava effettuata per l'11 novembre 1997.
Una analoga doglianza si rinviene anche nel primo motivo del ricorso nel quale il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata apoditticamente e immotivatamente aveva ritenuto che la coltivazione del fondo era continuata in capo al figlio dell'originario affittuario. Ciò in assenza "di accertamento degli elementi costitutivi dell'affermata continuazione" e senza che la ricorrente avesse prospettato che AO EL fosse il successore dell'originario affittuario, ma dando rilevanza alla prova testimoniale".
I due motivi (così come il profilo contenuto nel primo motivo), che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La sentenza impugnata ha ritenuto provato, tramite la prova testimoniale, che AO EL risultava coltivare in proprio il fondo in questione. Sulla base di questa circostanza - negata dal ricorrente - la Corte di merito ha ritenuto che AO EL fosse titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio. Nel qualificare il rapporto ha poi posto le alternative che la coltivazione potesse avvenire quale componente della famiglia coltivatrice di IG EL e come tale rappresentante della stessa, ovvero quale familiare in capo al quale il rapporto era continuato, ovvero ancora quale familiare cui l'originario affittuario aveva ceduto il contratto.
Ciò premesso, non si riscontra alcuna violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., avendo la Corte territoriale formato il proprio convincimento sulla prova testimoniale e sulla circostanza di fatto che il fondo fosse coltivato in proprio da AO EL e non, dunque, da IG EL come sostiene il ricorrente. Neppure si riscontra la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché i giudici di merito non hanno pronunziato oltre la domanda proposta, ma la hanno accolta ritenendo provato che AO EL fosse titolare dal lato passivo del rapporto.
La sentenza appare poi adeguatamente motivata, facendo chiaramente emergere la ratio decidendi, mentre risulta evidente che le doglianze sono rivolte, inammissibilmente in questa sede, direttamente al convincimento dei giudici di merito, espresso in modo difforme dalle aspettative.
Nell'ambito del terzo motivo si deduce, poi, che la disdetta andava effettuata per l'11 novembre 1997. Trattasi di un profilo nuovo non ricompreso nel giudizio d'appello e come tale inammissibile in questa sede.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 414 n. 3 e 4 e 421 c.p.c., lamentando che nell'atto d'appello aveva eccepito la nullità della prova testimoniale, richiesta dinanzi al Tribunale soltanto all'udienza di discussione del 15 aprile 1998. Erroneamente La Corte territoriale aveva disatteso il motivo di gravame, ritenendo che l'appellante non poteva far valer in appello la detta nullità, non avendola eccepita tempestivamente nel giudizio di primo grado nel quale era rimasto contumace.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi. La conseguenza è che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione, per cui neppure alla parte contumace è consentito dedurre in tale sede l'inammissibilità della prova testimoniale, una volta che in primo grado la prova sia stata ammessa ed espletata senza opposizione (Cass. 13 gennaio 1997, n. 264; Cass. 4 maggio 1998, n. 4404). Avuto riguardo al principio di diritto sopra enunciato, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la nullità dedotta, consistente nell'ammissione della prova tardivamente richiesta, dovesse essere denunziata nella prima istanza o difesa successiva all'atto e che la scelta processuale del EL di rimanere contumace gli precludeva di far valere in appello questa eccezione che avrebbe dovuto tempestivamente proporre a norma dell'art. 415. Ciò senza contare che la prova risulta essere stata richiesta nel ricorso introduttivo e che la mancata deduzione riguardava, dunque, unicamente l'indicazione dei testimoni. Per quanto detto i ricorsi devono essere rigettati. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste carico solidale dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in lire 200.000 (euro 103,29) per spese e in lire tremilioni per onorari (pari ad euro 1.549,37). Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 24 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2002