Sentenza 5 maggio 1998
Massime • 1
Il nuovo testo dell'art. 289, comma secondo, cod.proc.pen, introdotto dalla legge 16 luglio 1997 n. 234, che impone, nel corso delle indagini preliminari, al giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato prima di decidere sulla richiesta di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio, va applicato in ogni caso, indipendentemente dal titolo di reato contestato. Sarebbe infatti erroneo ritenere che la garanzia riguardante la misura interdittiva ex art. 289 cod.proc.pen. possa costituire un privilegio a favore dei soli pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che siano imputati o indagati per un delitto contro la pubblica amministrazione. (conf.Sez. V c.c. 30/03/1998 n.1931,dep. 13/07/98 in corso di massimazione)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1998, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 05/05/1998
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. ". Lucio Toth " N.2794
3. " LE RO " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N.3679/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Procuratore Repubblica presso tribunale di Imperia
avverso
Ordinanza tribunale di Genova 09.01.1999 nei confronti di GE RR n. Imperia il 25.12.1951.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. G. Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'ordinanza impugnata annullava quella del Gip presso il tribunale di Imperia, che il 10.12.1997 aveva applicato la misura interdittiva dai PP.UU. al GE, indagato per i reati p. e p. dagli artt. 640 cpv., 479, 476, 635 cpv. n. 3 c.p. non ricompresi tra quelli contro la P.A., per violazione dell'art. 289 co. 2 c.p.p. Riteneva il tribunale che il nuovo testo di tale articolo (introdotto dalla L. 16.07.1997 n.234), che impone nel corso delle indagini preliminari al giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato prima di decidere sulla richiesta di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio, vada applicato in ogni caso indipendentemente dal titolo di reato contestato. Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Erronea interpretazione dell'art. 289 cpv. cpv. in relazione al necessario svolgimento dell'interrogatorio prima di decidere sull'istanza volta all'applicazione della misura ivi prevista. 2) Illegittimità costituzionale art. 289 cpv. ultima parte, ove interpretato nel modo richiamato nell'impugnata ordinanza. 3) Erronea riconduzione della violazione di tale norma sotto il regime delle nullità.
Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso, siccome infondato.
Quanto al primo motivo, l'interpretazione prospettata dal ricorrente sottolinea da un canto l'esplicito inserimento della nuova norma nel capoverso dell'art.289, la cui prima parte attiene ai delitti contro la pubblica amministrazione, e dall'altro la "ratio" volta alla particolare tutela dell'indagato, in relazione al tipo di reato, per evitare un pregiudizio anche alla funzione esercitata. La prima argomentazione, troverebbe un aggancio testuale nel fatto che il legislatore non è andato a capo nello scrivere la norma in commento e, dunque, avrebbe rimarcato la riferibilità alla sola ipotesi contemplata nella prima parte del medesimo comma 2 (delitti contro la P.A. comportanti il superamento dei limiti di pena previsti in via generale dall'art. 287 c. p. p.). Una simile ragione - facilmente superabile sulla base di una svista nella tecnica di coordinamento nell'ambito della globale disciplina- è contrastata da altre considerazioni che traggono spunto dalla lettera della norma e dalla sua collocazione. L'esordio che l'enfasi sull'indicazione della fase procedimentale delle preliminari indagini, una formulazione di carattere generale senza un qualsivoglia nesso letterale con la prima parte del comma 2, costituisce elemento atto a svilire la mera scelta di collocazione.
Non è detto poi, che quest'ultima non possa essere stata suggerita -consapevolmente- dalla finalità tecnica di "concentrare" nel secondo comma le disposizioni contenenti in qualche modo eccezioni alla normativa generale.
Indubbiamente il primo periodo e quello aggiunto appaiono accomunati dal fatto di costituire - sotto diversi profili- deroghe alle disposizioni su limiti e modalità applicative di una misura cautelare.
Passando al secondo argomento, di ordine sistematico, va anzitutto contestato che - per il solo fatto di essere contenuta in una legge riguardante anche la modifica dell'art. 323 c.p.- la "ratio" normativa della modifica all'art.289 c.p.p. sia quella di tutelare la discrezionalità" o la "funzione" amministrativa. In senso contrario, infatti, occorre rilevare che l'art. 2 L.16.07.1997 n.234 contiene - oltre alla modifica al comma 2 art,289 c.p.p. - le innovazioni (di carattere generalissimo, siccome inerenti alla richiesta di rinvia a giudizio, ed al decreto di citazione a, giudizio) agli artt. 416 e 555 ;c.p.p. che si pongono sulla medesima linea di allargamento delle garanzie dell'imputato proprio in relazione alla necessità dell'interrogatorio.
Ne consegue che la, legge in questione ha tratto spunto dalla sostituzione dell'art. 323,c.p. per introdurre modifiche al codice di rito la cui portata - in termini di tutela del contraddittorio- non sono ancora interamente apprezzabili, sicché sarebbe un controsenso ritenere che la garanzia riguardante la misura interdittiva ex 289 c.p.p. possa costituire un privilegio a favore dei soli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, che siano imputati o indagati per un delitto contro la pubblica amministrazione. Passando al secondo motivo, va rilevato come - indubbiamente - l'interpretazione che questa corte sostiene potrebbe dare luogo ad eccezioni di illegittimità costituzionale, in relazione al diverso trattamento riservato agli indagati cui venga applicata una diversa misura interdittiva o addirittura coercitiva.
Non per questo può affermarsi che l'interpretazione garantistica dell'art. 289 cpv. c.p.p. debba essere accantonata. Invero il principio che la legge suscettibile di più
interpretazioni - una delle quali conferisca alla norma un significato costituzionalmente illegittimo - vada interpretata nel senso conforme alla costituzione, giuoca - nella specie - a favore della soluzione qui accolta.
L'interpretazione per così dire "restrittiva", infatti, solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale, in relazione all'art.3 cost., proprio perché non consentirebbe l'applicazione di una garanzia all'attuale indagato, che deve rispondere di reati diversi da quelli contro la P.A.
In definitiva la questione di illegittimità costituzionale è nella specie irrilevante, proprio in relazione all'interpretazione accolta.
In definitiva la questione rilevante nel caso in cui, nell'ambito di un giudizio incidentale avente ad oggetto misura diversa da quella della sospensione dell'esercizio di p. u. o servizio, venisse invocata l'applicazione della stessa garanzia prevista dall'art.289 co. 2 seconda parte c.p.p. Il terzo motivo è del pari infondato.
La disapplicazione di una norma che inerisce ad una garanzia del contraddittorio, prevedendo l'interrogatorio dell'indagato prima dell'applicazione di una misura cautelare, non può essere ridotta al rango di mera "irregolarità" formale.
Trattandosi di una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p. non è necessaria la specifica previsione di nullità.
Esattamente viene qualificata, nel provvedimento impugnato, nullità di ordine intermedio, ritualmente eccepita. Il ricorso, per concludere, merita la sorte del rigetto.
P.T.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 5 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998