Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1998, n. 2794
CASS
Sentenza 5 maggio 1998

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Il nuovo testo dell'art. 289, comma secondo, cod.proc.pen, introdotto dalla legge 16 luglio 1997 n. 234, che impone, nel corso delle indagini preliminari, al giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato prima di decidere sulla richiesta di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio, va applicato in ogni caso, indipendentemente dal titolo di reato contestato. Sarebbe infatti erroneo ritenere che la garanzia riguardante la misura interdittiva ex art. 289 cod.proc.pen. possa costituire un privilegio a favore dei soli pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che siano imputati o indagati per un delitto contro la pubblica amministrazione. (conf.Sez. V c.c. 30/03/1998 n.1931,dep. 13/07/98 in corso di massimazione)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1998, n. 2794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2794
    Data del deposito : 5 maggio 1998

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