Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8999
CASS
Sentenza 27 agosto 1999

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L'art. 184 bis cod.proc.civ., nella sua formulazione attuale, consente alla parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice di essere rimessa in termini. La norma, peraltro, riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nell'ambito della causa in trattazione, mentre non è invocabile per le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, per le quali vige, tuttora, la regola della improrogabilità dei termini perentori di cui all'art. 153 cod.proc.civ., che impedisce di utilizzare l'istituto della rimessione in termini anche per le decadenza relative al compimento del termine perentorio per instaurare il giudizio. Pertanto, in caso di opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, proposta al pretore con atto notificato oltre il termine di trenta giorni, stabilito dal primo comma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, l'opponente non può far valere, allo scopo di essere rimesso in termini, la circostanza che detto provvedimento fosse privo della indicazione del termine e dell'autorità giudiziaria presso la quale sarebbe stato possibile proporre impugnazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8999
Data del deposito : 27 agosto 1999

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