Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 1
L'art. 184 bis cod.proc.civ., nella sua formulazione attuale, consente alla parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice di essere rimessa in termini. La norma, peraltro, riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nell'ambito della causa in trattazione, mentre non è invocabile per le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, per le quali vige, tuttora, la regola della improrogabilità dei termini perentori di cui all'art. 153 cod.proc.civ., che impedisce di utilizzare l'istituto della rimessione in termini anche per le decadenza relative al compimento del termine perentorio per instaurare il giudizio. Pertanto, in caso di opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, proposta al pretore con atto notificato oltre il termine di trenta giorni, stabilito dal primo comma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, l'opponente non può far valere, allo scopo di essere rimesso in termini, la circostanza che detto provvedimento fosse privo della indicazione del termine e dell'autorità giudiziaria presso la quale sarebbe stato possibile proporre impugnazione.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8999 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati :
- dott. Antonio IANNOTTA Presidente
- " Francesco SABATINI Consigliere rel.
- " Michele VARRONE "
- " Michele LO PIANO "
- " Alfonso AMATUCCI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal PREFETTO DI NUORO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia per legge ricorrente contro
DA RU, elett. dom. in Roma, via Flaminia 79, presso l'avv. Antonio Mannironi e rappresentato e difeso dall'avv. Giannetto Soddu in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente
avverso la sentenza n. 202 in data 5.11.1997 del TO di Nuoro (r.g.
n.184/97) .
Udita nella pubblica udienza del 2 marzo 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore gen. dott. Domenico Nardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 2 maggio 1996 il Prefetto della Provincia di Nuoro dispose, ai sensi dell'art. 223 cod. str., la sospensione della patente di guida di RU DA per la durata di 15 giorni addebitandogli di essersi immesso nel flusso della circolazione, mentre si trovava alla guida di autovettura, senza dare la dovuta precedenza ad altro veicolo, con il quale era conseguentemente venuto a collisione, ed al conducente del quale e a due trasportati aveva cagionato in tal modo lesioni lievi .
Il decreto precisò che, entro 20 giorni dalla notifica di esso, era ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei trasporti . In data 7 aprile 1997 il DA propose opposizione dinanzi al TO del luogo, facendo presente che di recente aveva appreso che essa, dianzi non consentita, era invece ammessa, e chiedendo l'annullamento del decreto .
Con sentenza del 5.11.1997 l'adito TO ha accolto l'opposizione osservando, in rito, che era infondata l'eccezione di tardività, sollevata dall'intimato Prefetto, posto che la possibilità di detta opposizione era stata introdotta con la sentenza interpretativa n. 31 del 1996 della Corte costituzionale, e che, per la mancata indicazione, nel decreto, dei termini e delle autorità, presso le quali era possibile proporre impugnazione, l'opponente aveva diritto alla restituzione in termini;
nel merito ha ritenuto fondata l'opposizione sui rilievi che era mancata qualsiasi attività istruttoria da parte della Prefettura, che era stato violato il principio di legalità, e che l'interessato era stato colto da malore improvviso, subito denunciato .
Per la cassazione di tale decisione il Prefetto ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il DA resiste con controricorso . MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 legge n. 689/81 nonché vizio di motivazione su punti decisivi, ed afferma, in contrasto con la sentenza impugnata, che l'opposizione fu tardivamente proposta il 7.4.1997, ossia quasi un anno dopo la notifica dell'atto impugnato, e che era inapplicabile la conversione del c.d. ricorso presentato avverso il decreto di sospensione . Per quanto, infatti, si facesse in esso menzione della sola possibilità di adire il Ministero dei trasporti, il DA non aveva tuttavia esperito tale rimedio amministrativo, essendosi egli limitato ad un esposto con il quale, in via informale, aveva chiesto la revoca e la sospensione dell'atto . D'altra parte l'ammissione del ricorso giurisdizionale è principio consolidato dell'ordinamento, e la decisione della Corte costituzionale n. 31 del 1996 era stata pubblicata nella G.U. fin dal 21.2.1996 .
Il motivo è fondato .
Deve anzitutto precisarsi che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la menzionata sentenza costituzionale n. 31 del 1996 non ha introdotto una garanzia giurisdizionale, dianzi non prevista, ma, interpretando il nuovo codice della strada (dec. leg. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. modifiche) alla luce dei principi costituzionali, ha dichiarato infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223 quinto comma di detto decreto - laddove escludente, secondo le ordinanze di rimessione, la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della patente di guida in caso di lesioni personali od omicidio colposo, derivati dalla violazione delle norme del codice della strada -, osservando che tale tutela doveva ritenersi invece consentita dalla ratio della norma e dalla sua interpretazione sistematica ed aderente ai parametri costituzionali .
Come esposto in narrativa, nella specie l'opposizione dinanzi al pretore è stata proposta con atto notificato il 7 aprile 1997 : a distanza, quindi, di circa dieci mesi dalla notificazione (12 giugno 1996) del decreto prefettizio opposto, e di oltre un anno dalla pubblicazione (21 febbraio 1996) della succitata sentenza costituzionale, e dunque ben oltre il termine di trenta giorni, posto dal primo comma dell'art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689 e che l'odierno intimato era tenuto, a pena di decadenza, ad osservare .
Sul rilievo che il decreto prefettizio non indicava il termine e l'autorità giudiziaria, presso la quale era possibile proporre impugnazione, il pretore ha anche affermato che l'opponente aveva diritto alla restituzione in termini .
Tale affermazione - osserva la Corte - è a sua volta erronea, poiché a norma dell'art. 153 c.p.c. i termini perentori non possono essere prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti .
È ben vero che l'art. 184 bis c.p.c. dispone che la parte, che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini, ma, come questa C.S. ha affermato (sez. I, 15.10.1997 n. 10094), tale norma riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nell'ambito della causa in trattazione, e non si estende quindi alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, per le quali vige tuttora la regola dettata dal citato art. 153 .
E poiché nella specie la decadenza non si è verificata all'interno di un grado di giudizio, l'art. 184 bis citato non poteva essere applicato (Cass. 17.9.1997 n. 9257 ) . Se, pertanto, entrambe le argomentazioni della gravata sentenza sono erronee, il primo motivo del ricorso deve essere accolto . A sostegno della decisione, ex adverso impugnata, il controricorrente sembra addurre che dall'inosservanza, da parte del prefetto, del disposto di cui all'art. 3 ultimo comma legge 7 agosto 1990 n. 241 (in forza del quale in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), discende che il termine perentorio di cui al primo comma del citato art. 22 legge n.689/81 non è mai iniziato a decorrere .
Tale profilo è inammissibile perché non esaminato in sentenza (che, anzi, lo ha implicitamente ritenuto infondato) ed in difetto, inoltre, di ricorso incidentale condizionato .
Mentre, infatti, avverso la decisione di primo grado, impugnabile mediante appello, la parte totalmente vittoriosa non è tenuta ad avanzare tale gravame, ma ha il solo onere di riproporre, a norma dell'art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni non accolte nella predetta decisione, ex adverso impugnata, la stessa norma non si applica invece al giudizio di cassazione, riguardo al quale l'onere di impugnazione gravante sull'intimato va riferito alla soccombenza non solo pratica ma anche teorica (da ultimo, in tal senso, Cass.
6.12.1996 n. 10888) . L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri, attinenti al merito, la conseguente cassazione della sentenza impugnata e la declaratoria, ai sensi del novellato art.384 primo comma c.p.c., di inammissibilità dell'opposizione, come detto tardivamente proposta dal DA dinanzi al pretore, non essendo al riguardo necessari ulteriori accertamenti di fatto . Deve, infatti, ritenersi che il presupposto della violazione o falsa applicazione di norme di diritto - necessario, ai sensi del citato art. 384, per la decisione di merito da parte della Corte di cassazione - ricorra non solo nel caso di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., ma anche allorquando il vizio attenga a norme processuali,
sempre che la riscontrata sussistenza di tale vizio non renda necessari, come nella specie, ulteriori accertamenti di fatto :
depongono in tal senso il carattere non eccezionale della norma, che prevede un'ipotesi di cassazione sostitutiva (Cass. 19.2.1997 n. 1526), la ratio di essa, intesa ad evitare una fase ulteriore di inutile attività giurisdizionale (Cass. 13.2.1998 n. 1550), ed il rilievo che in tema di vizi in procedendo la stessa Corte è giudice anche del fatto .
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio .
p.q.m.
La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal DA e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 2 marzo 1999 . DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 AGOSTO 1999.