Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
La riforma dell'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto con riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati" nei motivi di ricorso, non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, salvo che sia dimostrata l'inconciliabilità con specifiche e peculiari risultanze indicate nei motivi di ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2006, n. 19377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19377 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 11/04/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 656
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3425/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ GE, nato il [...];
avverso la Sentenza del 30.09.2005 resa dalla Corte d'Appello di Lecce;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Sandrelli Gian Giacomo;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Di Popolo GE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO
GE LL fu condannato il 17.6.2003 dal tribunale di Brindisi quale responsabile di furto consumato e di tentato furto (commessi in concorso con tal IN LO), unificati per continuazione, in relazione alla sottrazione di pneumatici appartenenti alla automobile Fiat Tempra posteggiata per la via. La Corte d'Appello di Lecce in data 30.9.2005 confermò la decisione. Avverso la stessa ricorre la difesa di LL eccependo:
- violazione della legge penal/processuale e mancanza o illogicità della motivazione, non avendo la Corte, come già il Tribunale, accordato piena adesione alla confessione dell'LO che assunse su di se l'intera responsabilità del fatto, con ciò implicitamente scagionando il coimputato;
- violazione della legge penal/processuale e mancanza o illogicità della motivazione, violazione della legge penale nel mancato riconoscimento della ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.. - mancanza o illogicità della motivazione non avendo il processo raccolto elementi univoci a carico del LL.
IN DIRITTO
Il primo mezzo di impugnazione è manifestamente infondato. La confessione ha valore di prova privilegiata contra se, ma non anche (atteso il principio della scindibilità della valutazione probatoria) quale momento liberatorio verso coimputati su cui gravi, come nel caso in esame, l'oggettivo riscontro di piena compartecipazione e di esso sia stata data convincente e logica dimostrazione dalla motivazione della decisione. E proprio in forza dell'accertata compiutezza della motivazione, la rivalutazione della prova d'accusa è inibita al giudizio di legittimità, trattandosi di profilo di merito.
Il secondo motivo non è accoglibile dal momento che i parametri forniti al giudizio circa l'effettivo valore del bene sottratto (o su cui cadde il tentativo di sottrazione) non sono provati e quelli sottolineati dalla difesa sono assai generici: la dichiarazione di una foratura recente al copertone rinvenuto dalla Polizia non impinge, d'altra parte, sull'altra ruota che i due coimputati stavano sottraendo.
Anche l'ultimo motivo è di stretto merito.
Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 4^, 2.12.2003, Elia, Ced Cass., rv. 229369) salvo che sia dimostrata la inconciliabilità con specifici e peculiari risultanze indicate nei motivi di ricorso (L. n. 46 del 2006, art. 8). Ma nel caso in esame la pretesa incongruenza svanisce considerando che i Giudici d'appello correttamente si attennero alle risultanze di P.G., svalutando giustamente - per quanto sopra detto - la debole resistenza probatoria costituita dalla confessione dell'LO. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006