Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2006, n. 19377
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Sentenza 11 aprile 2006

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La riforma dell'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto con riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati" nei motivi di ricorso, non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, salvo che sia dimostrata l'inconciliabilità con specifiche e peculiari risultanze indicate nei motivi di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2006, n. 19377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19377
    Data del deposito : 11 aprile 2006

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