Sentenza 5 febbraio 2001
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- 1. Il “tutor sicve” tra illegittimità costituzionale del sistema e nullità del relativo verbale “chi controlla il controllore?”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN01 620 /0 1 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 22399/98 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Cron. 3373 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI-Rel. Consigliere Ud.17/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE S EN TENZA 3000 per diritti L. " 5. FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LL NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI IRE 3000 PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega CANCELLERIA in atti;
ricorrente CG408299
contro
FF.SS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SERVIZI PER AZIONI;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale intimato Fal Sig. NAPPI avverso la sentenza n. 22096/97 del Tribunale di ROMA, per diritti L 15 FEB. 2001 2000 depositata il 15/12/97 R.G.N. 43789/90; IL CANCELLIERE 4753 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 17/ GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. Generale Dott. dichiarazione di 11/00 dal Consigliere Dott. Corrado in persona del Sostituto Procuratore Francesco MELE che ha concluso per la inammissibilità del ricorrso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign.NN OR,con ricorso del 22.7.89, ha convenuto innanzi al TO di Roma la spa Ferrovie dello Stato, di cui è dipendente, chiedendo che i compensi percepiti per lavoro straordinario, feriale e festivo, prestato dal 1.1.79 al 31.12.86 fossero liquidati in applicazione dei criteri stabiliti dall'art.4 dpr 188/77 e con riferimento alle retribuzioni in atto al momento in cui il lavoro straordinario veniva prestato, e la convenuta condannata al pagamento delle conseguenti differenze. Il TO ha accolto la domanda . Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15.12.97, in accoglimento dell'appello proposto dalla predetta società ha annullato la decisione pretorile ritenendo che pur essendo fondate, alla stregua delle leggi vigenti,le pretese dell'appellato la domanda andava rigettata non avendo egli provato di aver effettuato il lavoro staordinario su cui fondava le sue rivendicazioni. Il sign.OR chiede la casazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell'art.2697 cc, 416 comma 3,omessa e contraddittoria motivazione. L Il Tribunale, egli rileva, ha ritenuto che non risultavano allegati agli atti documenti giustificativi della sussistenza dell'entità della prestazione lavorativa straordinaria indicata nel ricorso introduttivo, e segnatamente i bollettini paga del periodo rivendicato-di provenienza del datore di lavoro e che questi non ha contestato nella loro autenticità dai quali verificare le prestazioni di lavoro- straordinario svolto nel corso degli anni. Né secondo il Tribunale tale documentazione era stata prodotta in primo grado. Contesta quindi tale asserzione rilevando che nel fascicolo di primo grado erano state depositate tutte le buste paga dal 1979,ad esclusione di quelle di gennaio e febbraio, al febbbraio 1987. Il fascicolo era allegato a quello d'ufficio nonostante che esso ricorrente non si fosse costituito in esecuzione di un accordo con la datrice di lavoro. Nella sentenza pretorile, ove si asserisce che i conteggi di esso ricorrente non erano stati contestati, è chiarito che la causa è di natura documentale. La doglianza è infondata. Il Tribunale ha infatti rilevato come l'asserzione del TO, invocata dal ricorrente, non consentiva, in mancanza dei predetti documenti, di ritener provato il numero di ore prestate nei singoli periodi riferendosi alle elaborazioni aritmetiche dei conteggi stessi. Essendo il ricorrente rimasto contumace non esisteva alcuna documentazione,giuridicamente rilevante, che il Tribunale avesse l'obbligo di esaminare. Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 17 novembre 2000 Il Consigliere es. Corsets Gaylen Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria ES5 FEB. 2001 oggi, A PL IL COLLABORATORE M E R DI CANCELLERIA P I D , O L L O B I D A T S O P M I A D E T N E S E Guine TherОн Il Presidente 0 A 3 1 S 3 S . 5 A T . T R , A N ' A S L 3 E L 7 P E - S D 8 I - I N 1 S G 1 N O E S E A I G D A G E E , O L O T R T T I A S R L I I L G D E E R O D