Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio di primo grado a uno soltanto dei due difensori dell'imputato comporta una nullità a regime intermedio che, attenendo non alla fase del giudizio ma a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la nullità è stata ritenuta priva di effetti in quanto eccepita con l'atto d'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2009, n. 22413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22413 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/04/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 909
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 4082/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME GI, nato il [...];
avverso la Sentenza del 24.4.2008 della Corte d'Appello di Palermo;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Per la difesa è presente l'Avv. SBACCHI Gioacchino.
IN FATTO
Il ricorso presentato dalla difesa di GI SI, condannato dal Tribunale di Palermo in data 4.11.2005 per la violazione dell'art. 416 bis c.p., condanna confermata dalla Corte d'Appello 24.4.2008, si articola sui seguenti motivi:
- Avv. INZERILLO e primo motivo avv. SBACCHI:
inosservanza della norma processuale per l'omesso avviso di udienza di primo grado verso l'avv. Inzerillo, nonostante la sua nomina tempestiva, effettuata dal carcere ove era ristretto il ME, prima della separazione della posizione del ricorrente da più ampia vicenda processuale.
- Avv. SBACCHI:
Ricorso avv. SBACCHI, secondo motivo:
lamenta il ricorrente la carenza nello scrutinio sull'affidabilità dei collaboratori di giustizia, non apparendo vaglio esauriente quello che si limita a richiamare la già dichiarata attendibilità in altri processi definiti con sentenza irrevocabile, come si deduce dall'art. 238 bis c.p.p. che impone la ricerca della conferma alla decisione irrevocabile di altro processo senza legittimazione ad automatismi nella lettura (come insegnata da Cass. Sez. Un., 12.7.05, Marinino). Pertanto, la voce del CI doveva esser fatta oggetto di diffidenza, atteso il litigio, sfociato anche in un passaggio manesco tra i due, circostanza che esclude obiettività del collaborante. Manca il requisito della precisione, come dimostrano le contraddizioni, della chiarezza (la stessa Corte dichiara che le dichiarazioni sono contorte) ed inverosimili nella logica mafiosa che non avrebbe ammesso la presenza del CI ad un incontro a così alto livello. Inoltre la decisione soffre di indebita parcellizzazione del narrato, di illogicità, di ingiustificato pregiudizio. Viene censurata la fiducia concessa alla voce di NO (che, peraltro, i giudici forzosamente cercano di conciliare con la narrativa del CI, anche in relazione al compito del ME quale gestore della cassa delle estorsioni della cosca) e la contraddittoria menzione della fonte costituita da VA TT ER, dalla stessa Corte indicata come di "scarso interesse".
- l'indebito riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 426 c.p., commi 4 e 6 in contrasto con la lettera e lo spirito della legge, nonché l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, attesa l'incensuratezza il credito riscosso presso l'ente pubblico regionale presso cui operava, l'occasionalità dei rapporti con soggetti mafiosi.
IN DIRITTO
Quanto al primo motivo si rileva che ME era già assistito da difensore fiduciario, l'avv. SBACCHI, disponendo egli di altro legale, l'avv. RICCOBENE a cui subentrò l'avv. INZERILLO. Il ricorso dell'avv. SBACCHI afferma che diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, pervenne - dopo il deposito della impugnazione dell'avv. INZERILLO - la prova della revoca espressa dell'avv. RICCOBENE alla data del 5.1.2009, attesa la certificazione rilasciata dalla Direzione della Casa Circondariale di Palermo e riportante la dichiarazione resa dal ME alla data del 19.10.2000. La difesa eccepì con il gravame di appello la nullità per la lesione si diritti della difesa. Tuttavia, non nel rispetto dei termini di cui all'art. 180 c.p.p., come prescrive la ormai costante giurisprudenza che inquadra la patologia di questo tipo in seno alle nullità di tipo intermedio, riguardando la fase preliminare al procedimento (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, 12.2.2008, Straiano, CED Cass. 239690; Cass. Sez. 2, 10.1.2006, Raucci, CED Cass. 2333399, ecc.).
Deve affermarsi, pertanto, la sanatoria dell'eccepita nullità. Con il secondo motivo, l'avv. SBACCHI diffusamente rammenta i profili di debolezza della voce dei collaboratori di giustizia. In particolare ricorda che tra il collaborante CI il ME ebbe alterco, con esiti anche di violenza. Ma, al riguardo, non si ravvisa ne' una carenza di motivazione ne' una sua debolezza. La Corte territoriale (pag. 4/5) dedica attenzione all'episodio, da un lato escludendo che al riguardo vi sia riscontro probatorio e, d'altro lato, che - anche ad ammetterne la ricorrenza - la portata dello stesso non risulta capace di minare la sincerità del testimone.
La diversa opinione del ricorrente impone una difforme valutazione degli esiti probatori raggiunti, dunque, un giudizio non consentito in questa fase processuale.
Attengono pure alla valutazione del fatto, profilo insindacabile in questa fase del giudizio, la considerazione della rilevanza delle imprecisioni del CI, quanto alla affiliazione del ME alla cosca mafiosa: segnalando che la decisione giustifica ragionevolmente la scarsa rilevanza del dato, a fronte della indiscussa ammissione alla consorteria mafiosa, che è il fulcro dell'accusa, fatto di cui il collaborante si è accusato implicitamente, sottolineando il breve spazio di incertezza cronologica, valutabile nell'ambito di meno di due mesi (il dubbio attiene se il fatto occorse nel periodo gennaio/febbraio, ovvero febbraio/marzo, dell'anno 1998). Davvero forzata è la valutazione di "assoluta carenza di precisione"!
Manifestamente infondati sono i rilievi critici sulla considerazione fornita al CI quanto all'incarico proveniente da LO PI TO. Anche questo profilo, già avanzato in fase d'appello, risulta esclusivamente ancorato alla valutazione della risultanza processuale;
ma la motivazione non offre varchi di contraddittorietà illogica. Rammentando che l'accertamento richiesto dalla difesa è stato omesso, attesa il preliminare accertamento dell'obiettiva tardività dell'istanza (Sent. pag. 3), circostanza che non viene censurata dall'attuale impugnazione, la valutazione di scarsa linearità del narrato avanzata dal ricorrente non suppone inattendibilità ne' oscurità consapevole della voce di accusa. Inoltre, le specifiche spiegazioni che accompagnano l'esame del passo processuale e la valutazione delle risultanze processuali (accogliendo le elaborazioni minuziose del primo giudice) sono compiute secondo corretti criteri di metodo consentendo di comprendere il percorso del ragionamento con spiegazione plausibile delle scelte esegetiche operate. Non si evidenzia contraddittorietà nè tantomeno travisamento della prova nel richiamo al ER (che la stessa decisione relega ad un interesse probatorio marginale, proprio perché carente di nitidi apporti conoscitivi, cfr. sent. pag. 3), quale sostegno generico (e, dunque, non su specifiche circostanze) alle dichiarazioni accusatorie mosse dall'NO: il richiamo al proposito è compatibile con la funzione di riscontro per così dire di secondo grado (cioè a favore dell'NO nella parte che assevera l'attendibilità del CI) e non si assiste affatto all'affermazione di un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
Nè è di ostacolo alla portata confermativa della voce dell'NO (come ha forse mostrato di dubitare il Procuratore Generale all'odierna udienza), sia perché la dichiarazione indiretta è idonea a fungere da riscontro all'altrui chiamata di correo (cfr. Cass., sez. 1, 25.2.2004, Rotondale, Ced Cass., rv. 228550), purché - ma tanto non attiene al caso in esame - l'accusa si palesi totalmente autonoma rispetto alla accusa principale, sia perché la dichiarazione ha rinvenuto un dato oggettivo (ancorché contestato dal ricorrente) nella lista degli estorti rinvenuta nella disponibilità del LO PI, con riferimento all'azienda "Country".
Del pari compatibile con la logica sostanziale, avulsa da fuorvianti formalismi, è l'analisi della dichiarazione relativa alla mansione di competenza finanziaria svolta dal ME in seno alla consorteria. L'apparente contrasto esasperato dall'impugnazione (che già aveva svolto il tema in grado di appello) è riproposto con invito a rivedere le stesse risultanze già a suo tempo dedotte, trascurando che - per esempio - sulla vicenda dell'estorsione "COUNTRY" il provvedimento impugnato offre una seria replica, nella segnalazione della natura esemplificativa delle parole dell'NO e non soltanto del rinvenimento di questo soggetto come vittima incluso nella lista degli estorti acquisita in occasione dell'arresto di LO PI, fatto che, per il vero, non viene storicamente smentito. Anche per questo versante la motivazione si compendia con la risultanze processuale in guisa logica e coerente e la censura risulta inammissibile perché meramente ancorata alla valutazione del fatto. Nè, d'altra parte, appare del tutto comprensibile a censura che lamenta la genericità dell'accusa a fronte di un riscontro fondato su fatto storicamente determinato e quando nega una convergenza che risulta individualizzante e riguarda sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, non potendosi - secondo il meditato indirizzo di legittimità (cfr. per es. Cass., sez. 2, 4.3.2008, Lucchese, Ced Cass. 239744) - pretendere la completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dal dichiarante, dovendosi - al contrario - privilegiare la concordanza sostanziale sul nucleo centrale e significativo dell'addebito. L'ulteriore mezzo di impugnazione censura l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 (soprattutto) e comma 6 con automatismo incompatibile con i principi della responsabilità personale. La decisione esclude detto automatismo riscontrando la consapevolezza del compendio disponibile alla cosca, attesa la vicinanza del ME con l'esponente di spicco LO PI, deduzione legittima e seria. Per converso l'armamento viene in rilievo nella fattispecie in esame come semplice ed oggettiva situazione di fatto, il che differenzia questa aggravante da quella delle scorrerie in armi di cui all'art. 416 c.p., comma 4, la quale richiede il trasferimento da un luogo a un altro di associati armati, sicché la semplice disponibilità di armi, al di là dell'eventuale specifica rilevanza penale del fatto, non integra tale circostanza aggravante.
Il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla maggiore riduzione della pena non fondano su osservazioni formali ed astratte, bensì, rapportandosi alla figura di reato imputata al ME, segnalano la sua concreta condotta di lunga permanenza nell'associazione delittuosa, sintomo incontrovertibile di maggiore capacità a delinquere e della pericolosità sociale dell'imputato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009