Sentenza 25 maggio 2005
Massime • 1
La revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena é collegata ad una duplice e tassativa previsione di legge, ovvero che il soggetto il quale ha usufruito del beneficio non ottemperi ingiustificatamente alle prescrizioni impostegli oppure commetta nel quinquiennio dall'applicazione un delitto non colposo, per il quale sia inflitta una pena non inferiore a sei mesi. Il sopravvenire di un nuovo titolo esecutivo dopo l'entrata in vigore della Legge 207 del 2003 non può, pertanto, costituire motivo di revoca, ma impone piuttosto la formazione di un ordine di esecuzione che riguardi tale titolo, ferma restando la concessione della sospensione dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2005, n. 23105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23105 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 25/05/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2165
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 000011/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI BA MA N. IL 09/04/1964;
avverso ORDINANZA del 26/11/2 004 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di Roma, premesso che, con successive decisioni del 24.11.2003 e del 26.2.2004, il magistrato di sorveglianza di quella sede aveva concesso al Di BA la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, ai sensi della legge n. 207/2003; che era poi sopravvenuto altro titolo esecutivo nel quale era compresa la sentenza 4.10.2002 del tribunale di Asti, in giudicato il 25.6.2004, ovvero successivamente alla entrata in vigore della citata legge;
che quindi, potendo il beneficio in questione essere concesso solo per condanne irrevocabili a tale momento, ai sensi dell'art. 7 della legge suddetta ed essendo nella fattispecie venuto meno uno dei presupposti normativi, disponeva in via definitiva la cessazione della sospensione condizionata, già sospesa provvisoriamente dal magistrato di sorveglianza il 2.10.2004.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione il Di BA, che denunciava plurime violazioni di legge.
Il tribunale aveva fissato udienza camerale per la revoca della sospensione condizionata, ma non si era pronunciato in tal senso;
egli non aveva commesso alcun atto che giustificasse comunque la revoca, come chiarito con una memoria difensiva, che non aveva però ricevuto risposta;
il nuovo titolo esecutivo non determinava il superamento dei limiti di pena previsti dalla legge;
gli eventi processuali succedutisi non erano stati correttamente ricostruiti dall'ordinanza impugnata, in quanto solo dopo la sospensione provvisoria da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di Asti aveva spiccato l'ordine di esecuzione relativo alla sentenza 4.10.2002, peraltro a sua volta sospeso il 2.10.2004; era incomprensibile l'interpretazione data dal tribunale di sorveglianza dell'art. 7 della legge n. 207/2003 e comunque nulla era stato deciso circa la durata della pena residua, tenuto conto delle limitazioni sofferte in precedenza;
la decisione impugnata, infine, era intervenuta oltre il termine di venti giorni, di cui all'art. 51 bis ord. penit., applicabile nella fattispecie.
Con motivi nuovi di ricorso, il Di BA ha chiesto che questa Corte determini lo "scomputo" della pena non disposto dal tribunale di sorveglianza.
Il ricorso è fondato.
Il dispositivo dell'ordinanza impugnata, il quale dichiara la cessazione della sospensione condizionata a suo tempo concessa al Di BA, è praeter legem, in quanto la normativa di riferimento non contempla una cessazione, ma solo una revoca di tale beneficio. Non inganni il c. 8 dell'art. 2 della legge n. 207/2003 (comma non a caso rubricato Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione), secondo il quale si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 51 bis e 51 ter ord. penit.; queste norme contemplano la sopravvenienza di nuovi titoli e la sospensione cautelativa delle misure alternative alla detenzione, ma nel contesto della legge n. 207 debbono ritenersi finalizzate solo alla eventuale decisione di revoca, non di cessazione della sospensione condizionata.
Ma la revoca è collegata ad una duplice e tassativa previsione di legge, ovvero che il soggetto il quale del beneficio ha usufruito non ottemperi ingiustificatamente alle prescrizioni impostegli, oppure commetta, nel quinquennio dalla applicazione, un delitto non colposo, per il quale sia inflitta pena non inferiore a sei mesi. Nel caso in esame, nessuna delle due ipotesi si è verificata, e infatti la stessa ordinanza giustifica la decisione adottata col sopravvenire di un nuovo titolo esecutivo, incluso nel provvedimento di unificazione delle pene disposto dal p.m. di Asti, formatosi dopo l'entrata in vigore della legge n. 207, colla conseguenza della non estensibilità al medesimo della sospensione condizionata, stante il chiaro disposto normativo richiamato nella decisione impugnata. Ma tale situazione, per le ragioni sopra esposte, non consentiva la revoca del beneficio, imponendo invece la formazione di un ordine di esecuzione che riguardasse tale titolo, ferma restando la concessione della sospensione dell'esecuzione, rispetto alla quale il Di BA non era incorso nelle tassative ipotesi di revoca.
Ora, è chiaro che il tribunale di sorveglianza non ha poteri di intervento sulla fase esecutiva della pena, spettando al p.m. la formazione del titolo e l'eventuale disposizione di un cumulo (qui necessariamente da modificare), nonché al giudice dell'esecuzione di decidere su eventuali incidenti avverso il medesimo proposti. Tuttavia, non può convalidarsi l'anomala decisione impugnata, che va annullata con rinvio al medesimo giudice, in vista del compimento degli atti processuali indicati, al fine del ristabilimento della regolarità dell'iter esecutivo.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2005