Sentenza 9 febbraio 2015
Massime • 1
Non è appellabile ex art. 322 bis cod. proc. pen. l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio avanzata da terzi interessati, adottata dal giudice nella fase del giudizio, atteso quanto desumibile dalla disciplina fissata dall'art. 586 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2015, n. 32262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32262 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - del 09/02/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 185
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 52736/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AB N. IL 11/05/1971;
RO AN N. IL 23/11/1973;
avverso l'ordinanza n. 989/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 21/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti avv. Lelli Paolo Vittorio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, sezione riesame, ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322 bis c.p.p.. presentato nell'interesse di RO AB e RO NA (terzi interessati) avverso il provvedimento in data 25.9.2014 con cui il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione agli stessi della somma di denaro di sottoposta a sequestro probatorio.
1.1. Nel provvedimento in questione il Tribunale ha evidenziato che non è appellabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio adottata dal giudice nella fase del giudizio, in quanto, in tale fase, avverso l'ordinanza del giudice procedente di reiezione della richiesta di dissequestro delle cose sequestrate, ai sensi dell'art. 253 c.p.p., la legge non prevede il rimedio dell'appello, contemplato dall'art. 322 bis c.p.p. unicamente in materia di sequestro preventivo.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso RO AB e RO NA, lamentando la ricorrenza del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 322 bis c.p.p. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza reiettiva del Tribunale di Roma del 25.9.2014, nonché in relazione ai presupposti logici ed argomentativi della motivazione dell'ordinanza del 25.9.2014, oltre al mancato rispetto delle forme stabilite a pena di nullità dall'art. 127 c.p.p., comma 5; in particolare, l'ordinanza impugnata merita censura, laddove ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, atteso che sebbene erroneamente adito, il Tribunale anziché limitarsi alla semplice declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, avrebbe dovuto riqualificare l'impugnazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5 e trasmetterla al giudice competente, per l'appunto la Corte di Cassazione;
invero, la durata del sequestro probatorio, quando non ricorrono i presupposti per la restituzione della cosa sequestrata all'avente diritto, coincide con la durata del relativo procedimento penale (art. 262 cod. proc. pen.), fatta eccezione per alcune ipotesi quale quella di specie, che, a loro volta, sono derogatorie d'una regola generale, in quanto il terzo interessato sarebbe impossibilitato a far valere i propri diritti nel giudizio di merito proprio per il suo non essere parte del processo;
nel merito, il sequestro è illegittimo per assoluta mancanza di necessità di mantenere le somme apprese a fini di prova, non potendo ritenersi vincolate ed in rapporto di pertinenzialità con le 2/3 banconote risultate false e ritrovate nella disponibilità degli imputati a seguito di perquisizione personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
1. Ed invero, risulta immune dai vizi denunciati l'ordinanza impugnata che ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322 bis c.p.p. di RO AB e RO NA (terzi interessati) avverso il provvedimento del giudice monocratico di Roma di rigetto dell'istanza di dissequestro di somme di denaro di sottoposte a sequestro probatorio.
2. La giurisprudenza di questa Corte ha in più pronunce evidenziato che l'ordinanza con la quale il giudice dibattimentale rigetti la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere impugnata, a norma dell'art. 586 c.p.p., autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, in quanto l'art. 263 c.p.p. non detta regole speciali circa l'impugnazione delle ordinanze dibattimentali (Cass., sez. 3, n. 2878 del 30 novembre 2007; Cass. sez. 2, n. 18114 del 13 aprile 2005; Sez. 3, n. 22020 del 13/04/2010), ne' risulta in alcun modo evocabile la disciplina dettata dall'art. 325 c.p.p. (Sez. 2, 10/10/2013, n. 43778).
3. Orbene, la predetta regola non si ritiene possa subire deroghe nel caso in cui a richiedere la restituzione siano terzi interessati. In proposito, i ricorrenti invocano una pronuncia di questa Corte, secondo la quale l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, in pendenza del processo, provvede sull'istanza di dissequestro, proposta da un terzo che non è parte del giudizio, è impugnabile esclusivamente mediante l'appello previsto dall'art. 322 bis cod. proc. pen., non trovando applicazione in tale ipotesi il generale principio dell'impugnabilità dell'ordinanza unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, in quanto il terzo non è legittimato a proporre impugnazione avverso tale sentenza (Sez. 3, n. 4554 del 11/12/2007).
4. Non si ritiene, tuttavia, di condividere tale indirizzo, atteso che - a prescindere dalla possibilità di applicare il rimedio di cui all'art. 322 bis c.p.p. al diniego di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, in merito alla quale più volte è stato affermato il principio negativo, secondo il quale"non è appellabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottata dal giudice nella fase del giudizio" (Sez. 1, n. 1635 del 16/12/2014; Sez. 1, n. 45623 del 17/12/2010) - appare assorbente la considerazione che osta alla predetta interpretazione l'inequivoca clausola di salvezza contenuta nell'incipit dell'art. 586 c.p.p., secondo cui "quando non è diversamente stabilito dalla legge", l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta a pena di inammissibilità soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. Da ciò deriva che, non essendo prevista alcuna deroga dalla legge per i terzi interessati richiedenti la restituzione di beni sottoposti sequestro probatorio, trova applicazione la regola generale sancita nell'art. 586 c.p.p.. Il fatto che il comma 3 di tale art. preveda testuale eccezione nel caso di ordinanze in materia di libertà personale, immediatamente impugnabili, costituisce ulteriore conferma che l'eccezione deve essere normativamente disposta.
5. I terzi interessati, tuttavia, non potendo impugnare la sentenza in tal caso rimarrebbero sforniti di tutela, come evidenziato in ricorso e nella pronuncia di questa Corte n. n. 4554/2007, atteso che, va condivisa la valutazione effettuata nel provvedimento impugnato, secondo cui il terzo, che non è parte del giudizio, è legittimato a promuovere incidente di esecuzione per far valere le proprie ragioni, in linea con il disposto di cui all'art. 263 c.p.p., comma 6. 6. I ricorsi, pertanto, vanno respinti e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015