Sentenza 5 luglio 2003
Massime • 1
Nell'ipotesi del divieto di cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro autonomo, prevista dall'art. 10, comma sei del D.Lgs. n. 503 del 1992, l'erogazione delle maggiori somme a titolo di pensione di anzianità, poi risultanti non dovute e formanti oggetto di trattenuta stante la percezione del reddito da lavoro autonomo, non è causata da un errore di qualsiasi natura imputabile all'Istituto, essendo erogazione e trattenuta eventi necessari della previsione normativa che regola modalità e tempi per il completamento della fattispecie (comma quarto dello stesso articolo); conseguentemente, non sono applicabili l'art. 2033 cod. civ. e tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'indebito previdenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10634 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente per procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
BR PI, elett.te dom.to in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, Palazzo 4^, Scala B, presso lo studio del Dott. Gian Marco Grez, rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Stanziola per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia n. 906 del 4.11.2000, RG. 2672/1999;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.4.2003 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 maggio 1998 PI BR conveniva davanti al Pretore del lavoro di La Spezia l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed esponeva che, essendo titolare di una pensione di anzianità, l'Istituto gli aveva comunicato che gli avrebbe trattenuto gli importi della pensione non dovuti negli anni 1996 e 1997, per avere egli percepito in tali anni redditi da lavoro autonomo. Il ricorrente deduceva l'esistenza di un indebito previdenziale, causato dalle inesatte informazioni comunicategli dall'Istituto, e chiedeva che fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme oggetto del provvedimento di ripetizione. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo, in particolare, che l'indebito dedotto in giudizio integrava la fattispecie prevista dall'art. 2033 c.c. e non quella contemplata dagli artt. 52 l. 9 marzo 1989 n. 88 e 13 l. 30 dicembre 1991 n. 412. Con sentenza del 27 ottobre 1999 il giudice unico del Tribunale di La Spezia - al quale nel frattempo la causa era stata rimessa a seguito della soppressione degli uffici di pretura - rigettava il ricorso.
Questa pronuncia, impugnata dal BR, veniva riformata dal Tribunale di La Spezia in composizione collegiale con sentenza del 4 novembre 2000. Il giudice dell'appello osservava che la fattispecie rientrava nella previsione dell'art. 13 l. 30 dicembre 1991 n. 412, dal momento che il BR era stato tratto in errore incolpevole da informazioni errate e fuorvianti, fornitegli dall'INPS con due comunicazioni aventi per oggetto "il ricalcolo della pensione per incumulabilità con redditi di lavoro autonomo".
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo.
Ha resistito con controricorso il BR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., e sostiene che il giudice dell'appello avrebbe errato nell'applicare l'art. 13 l. 30 dicembre 1991 n. 412 e non il suddetto art. 2033 c.c., dato che l'indebito non derivava da errore nella erogazione della prestazione pensionistica, ma da ricalcolo della pensione per incumulabilità con redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503. Aggiunge il medesimo ricorrente che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3723 del 1997, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto applicabile non tanto gli artt. 2033 c.c. e 52 della legge n. 88 del 1989, quanto la speciale disposizione contenuta nell'art. 40 d.p.r. n. 488 del 1968. Anche se per ragioni diverse, in diritto, da quelle fatte valere dall'Istituto ricorrente, il ricorso deve essere accolto. L'art. 10, sesto comma, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 (nella parte che qui interessa e applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio) ha disposto che le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria non sono cumulabili con redditi da lavoro autonomo "nella misura per essi prevista dal comma 1" (vale a dire "nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi") ed ha aggiunto che "a tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4". Nel quarto comma, che appunto concerne il cumulo con redditi da lavoro autonomo, è stato stabilito che i lavoratori sono tenuti a produrre la dichiarazione dei redditi, "riferiti all'anno precedente", all'ente erogatore della pensione, "entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno" (primo periodo) e poi è stato previsto che "alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti" (secondo periodo).
Dal complesso di queste disposizioni si evince che l'erogazione delle maggiori somme a titolo di pensione di anzianità, poi risultanti non dovute e formanti oggetto di trattenuta per effetto della percezione di un reddito da lavoro autonomo, non è causata da un errore dell'ente, essendo l'erogazione e la successiva trattenuta eventi fisiologicamente necessari nella previsione normativa, che regola modalità e tempi per il completamento della fattispecie. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo che, alla erogazione della pensione in un determinato anno, in caso di percezione nel medesimo anno di un reddito da lavoro autonomo, con obbligo di denuncia da parte dell'interessato, segua la trattenuta stabilita dalla legge nell'anno successivo;
e non ricorre, per conseguenza, quel requisito che è necessario (insieme con gli altri espressamente previsti) per l'esistenza dell'ipotesi tipica riguardante l'indebito previdenziale, dal momento che il provvedimento dal quale trae origine l'erogazione del trattamento pensionistico (in misura superiore a quella risultata poi dovuta) non è "viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" (v. l'art. 13 l. 30 dicembre 1991 n. 412, dettato a modifica dell'art. 52 l. 9 marzo 1989 n. 88 per il tempo successivo alla sua entrata in vigore, come ha statuito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 10 febbraio 1993). Dai rilievi che precedono deriva l'inconsistenza sia della ragione sulla quale è stata basata la sentenza impugnata, sia della duplice tesi affermata dall'INPS davanti a questa Corte, dato che, essendo la fattispecie compiutamente disciplinata dalla suddetta disposizione di cui al quarto comma dell'art. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, al caso in esame non sono applicabili: tutte quelle disposizioni di legge con le quali dal legislatore è stata disciplinata nel tempo la materia del c.d. indebito previdenziale (l'art. 52 l. 9 marzo 1989 n. 88, come modificato dall'art. 13 l. 30 dicembre 1991 n. 412, nonché gli artt. 1, commi 260 e segg., l. 23 dicembre 1996 n. 662 e 38, commi 7 e segg., l. 28 dicembre 2001 n. 448); la norma generale sull'indebito oggettivo contenuta nell'art. 2033 c.c.; l'art. 40 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, che regola una particolare ipotesi di sanzione amministrativa collegata all'omessa dichiarazione al datore di lavoro, da parte del lavoratore dipendente, della qualità di pensionato (fattispecie, codesta, del tutto estranea al presente giudizio).
Dai medesimi rilievi, inoltre, consegue pure l'inconsistenza dell'assunto sul quale ha fatto leva la difesa del BR e poi ripreso dal giudice dell'appello nella sentenza impugnata - secondo cui il pensionato, al momento di iniziare l'attività lavorativa, era stato tratto in errore da informazioni incomplete e fuorvianti fornitegli dall'Istituto previdenziale, il quale gli aveva fatto credere che lo svolgimento di una prestazione di lavoro autonomo non gli avrebbe causato una decurtazione della pensione - posto che tale prospettata evenienza esula dalla fattispecie astratta applicabile al caso concreto e può, semmai, ove ne ricorrano i presupposti, formare oggetto di un diverso giudizio di danni.
Il ricorso proposto dall'INPS deve essere, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito e la domanda proposta dal BR deve essere rigettata.
In applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la pretesa del BR non può essere considerata ne' manifestamente infondata nè temeraria, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese della precedente fase di merito e della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da PI BR nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2003