Sentenza 10 ottobre 2013
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere impugnata autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, non risultando applicabile la disciplina dettata dall'art. 325 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2013, n. 43778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43778 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 10/10/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1960
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 12900/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAIA MAURIZIO N. IL 07/12/1967;
avverso l'ordinanza n. 389/2010 TRIBUNALE di CALTAGIRONE, del 26/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Viola che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 26 febbraio 2013, il Tribunale di Caltagirone, quale giudice del dibattimento, ha respinto la richiesta di restituzione della somma di Euro 58.000 sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento pendente nei confronti di RAIA MAURIZIO, rilevando che l'istanza costituiva una riproposizione di altre già proposte e rigettate.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale deduce che la nuova richiesta si fondava sul fatto che, atteso l'oggetto del sequestro, lo stesso dovesse essere convertito nel sequestro preventivo, non potendosi ipotizzare che la somma sequestrata rappresentasse corpo del reato o cosa ad esso pertinente. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente messo in luce che l'ordinanza con la quale il giudice dibattimentale rigetti la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio può essere impugnata, a norma dell'art. 586 c.p.p., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, in quanto l'art. 263 c.p.p. non detta regole speciali circa la impugnazione delle ordinanza dibattimentali (Cass., sez. 3, n. 2878 del 30 novembre 2007; Cass. sez. 2, n. 18114 del 13 aprile 2005) ne' risulta in alcun modo evocabile la disciplina dettata dall'art. 325 c.p.p.. Alla declaratoria di inammissibile del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013