Sentenza 30 novembre 2007
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetti la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio può essere impugnata, a mente dell'art. 586 cod. proc. pen., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, in quanto l'art. 263 cod. proc. pen. non detta regole speciali circa la impugnazione delle ordinanze dibattimentali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2007, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 30/11/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 01174
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 021267/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL UC N. IL 27/12/1970;
avverso ORDINANZA del 17/04/2007 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
con ordinanza del 17 aprile 2007, in corso di giudizio, il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, proposta nell'interesse di LL UC, affermando che l'istruttoria dibattimentale non era ancora ultimata, che le somme di denaro e l'assegno di cui è stato chiesto il sequestro erano state sequestrate nell'ambito dell'attività di indagine in circostanze che non consentono di escludere il collegamento con i fatti oggetto dell'imputazione e quindi la possibilità di ordinare la confisca.
Avverso il provvedimento del Tribunale propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erronea applicazione delle norme sul sequestro a fini di prova e il difetto di motivazione sul fatto che sarebbe tuttora necessario mantenere il sequestro a fini di prova.
Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. Nella requisitoria scritta il P.G. presso questa Corte chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto a norma dell'art. 586 c.p.p. l'impugnazione può essere proposta solo con l'impugnazione della sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Essendo stata l'impugnata ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma nel corso del giudizio penale a carico del ricorrente all'udienza dibattimentale del 17 aprile 2007, la sua impugnazione è regolata dall'art. 586 c.p.p., per cui, salva diversa specifica disposizione di legge, essa non è impugnabile autonomamente, ma esclusivamente con l'impugnazione contro la sentenza.
Poiché l'art. 263 c.p.p. non detta regole speciali quanto alla impugnazione delle ordinanze dibattimentali relative alla restituzione delle cose sequestrate a fini di prova, il ricorso proposto nell'interesse del LL avverso l'ordinanza dibattimentale del 17 aprile 2007 con la quale il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di restituzione delle cose sequestrategli va dichiarata inammissibile, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, stabilito dall'art. 568 c.p.p. (cfr., in senso conforme, Cass., sez. 3^, 4 luglio 2000 n.
1980 e Cass. sez. 2^, 26 febbraio 2000 n. 679). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2008