Sentenza 21 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il divieto di iscrizione della sentenza nei certificati del casellario richiesti dall'interessato e soggetti equiparati, non rende illegittimo il certificato penale integrale rilasciato all'esito della consultazione diretta del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche, le quali, in virtù del disposto di cui all'art. 39 del testo unico n. 313 del 2002 conservano la possibilità di procedere alle acquisizioni di ufficio e di svolgere controlli di cui agli artt. 46 e 71 del d.P.R. n. 445 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2004, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRILLO Carlo - Presidente - del 21/12/2004
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 01616
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 026399/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IV PI N. IL 24/02/1953;
avverso ORDINANZA del 28/05/2004 TRIBUNALE di BELLUNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G., annullarsi senza rinvio l'impugnata ordinanza adottando i provvedimento consequenziali (rettificazione e/o cancellazione);
OSSERVA
De RI AM ha proposto, in data 11.2.2004, ricorso al giudice per l'esecuzione del Tribunale di Belluno perché fosse dichiarata, ai sensi dell'art 40 DPR 313/2002, l'illegittimità del certificato del casellario rilasciato in data 17.12.2003 dall'ufficio locale di Belluno, previa declaratoria di illegittimità della circolare del ministero della giustizia del 17.6.2003 n. 3194 che ne aveva consentito il rilascio. In occasione del procedimento relativo alla gara di appalto indetta dal Comune di Belluno per lavori di rifacimento della copertura dell'atrio della scuola elementare L. Dal Pont di Nogarè, l'ufficio locale del casellario giudiziale, su richiesta dell'amministrazione appaltante, aveva infatti rilasciato un certificato generale estratto dal sistema informativo del casellario, ai sensi dell'art. 39 DPR 14.11.2002 n. 313, contenente la totalità delle iscrizioni presenti a carico del ricorrente ed, in particolare, quelle relative a un decreto penale di condanna ed a due sentenze ex articolo 444 c.p.p. che, secondo il De RI non potevano essere invece inserite a norma dell'art. 28 del DPR n. 313 trattandosi di certificato rilasciato a pubblica amministrazione. Il Tribunale di Belluno, in data 28.5.2004, rigettava le domande di cui al ricorso.
Avverso tale decisione il De RI ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
nonché la violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 1, 24, 25, 28, 39 e 40 del DPR 14.11.2002 n. 313 - testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti -; degli art 16, 43, 46, 71 del DPR 28.12.2000 n 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -; del d.Lgs. 11.5.1999 n. 135; degli artt. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15 delle preleggi;
nonché degli artt. 4 e 5 della 1. 20.3.1865 n. 2248 all. E ed ha concluso chiedendo:
- in via principale l'accoglimento del ricorso e la Cassazione al provvedimento impugnato;
- in via subordinata:
a) la disapplicazione della circolare del Ministero della Giustizia del 17.6.2003 n 3194, previo accertamento della illegittimità della stessa;
b) l'accertamento della illegittimità delle modalità rilascio da parte del casellario giudiziale dei certificati generali integrali in quanto in violazione del testo unico citato;
c) l'accertamento della illegittimità del certificato rilasciato dall'ufficio locale di Belluno;
d) la declaratoria di cessazione degli effetti del certificato rilasciato e l'ordine di cancellazione dello stesso oppure, in via meramente subordinata, l'ordine all'ufficio locale del casellario di Belluno di rettifica o di correzione del certificato rilasciato;
e) la rettifica o la correzione delle risultanze del casellario e/o delle modalità di rilascio dei certificati generali integrati ex articolo 39 TU n. 313 in relazione al nominativo del signor De RI AM;
f) l'inibizione all'Ufficio locale del casellario al rilascio di ulteriori certificati in violazione testo unico citato;
g) l'adozione dei provvedimenti più opportuni per raggiungere la piena tutela dei diritti dell'istante.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. I motivi di ricorso sono sostanzialmente due.
Con il primo il ricorrente eccepisce che, qualora il certificato sia richiesto dalla pubblica amministrazione trovano applicazione esclusivamente le disposizioni degli art. 23, 24 e 28 del DPR 2002 n. 313, e non già, in mancanza di richiami espressi, le disposizioni del DPR. n. 445/2000. Peraltro, non essendo il dichiarante tenuto a menzionare i dati non inseribili nel certificato rilasciato a richiesta del privato, non si giustificherebbe un potere di controllo dell'amministrazione che travalichi i limiti del dichiarato. Sarebbe, pertanto, illegittima, secondo il ricorrente, la circolare con la quale il Ministero della Giustizia, in data 17.6.2003, ha consentito in via transitoria, in attesa della piena operatività del sistema di consultazione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni, il rilascio di apposita certificazione per i casi e le finalità indicate dall'art. 39 del testo unico. Con il secondo motivo si sostiene che la circolare del Ministero della Giustizia n. 3194 del 17 giugno 2003 sarebbe in insanabile contrasto non solo con le disposizioni del testo unico ma anche con i decreti dirigenziali applicativi che in nessun caso avevano previsto la trasmissione integrale dei dati all'amministrazione richiedente. Ciò premesso si osserva quanto segue.
Per quanto concerne il primo motivo è indubbiamente vero che, in aderenza ai criteri direttivi della delega, i certificati richiedibili dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 28 del TU n. 313, sono equiparati a quelli richiesti dall'interessato ed hanno una portata conoscitiva limitata rispetto al passato (ed a quanto attualmente previsto, invece, per i certificati richiesti dall'autorità giudiziaria);
Si deve, tuttavia, osservare che l'art. 39 del TU n. 313/2002, nel disciplinare la consultazione diretta del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, contempla, in aggiunta all'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, la possibilità per l'amministrazione di procedere alle acquisizioni d'ufficio di cui all'art. 46 ed ai controlli di cui all'art. 71 del DPR n. 445/2000. L'articolo 39, in sostanza, sta a dimostrare che il Testo Unico n. 313/2002 non ha inciso in alcun modo sulle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa ed, in particolare su quelle che prevedono e disciplinano le modalità di controllo da parte della pubblica amministrazione nei casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 46 e 71 DPR 445/2000). I limiti a tali forme di accertamento sono evidentemente ricavabili proprio dalla disciplina specifica di riferimento. Ed, invero, l'art. 43 ribadisce il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza e l'art. 71 prevede che i controlli possano essere operati solo nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.
La fase del controllo, peraltro, sebbene attuabile direttamente presso gli archivi dell'amministrazione certificante anche attraverso strumenti informatici o telematici, ben può essere supportata, sulla base delle disposizioni contenute nel TU n. 445/2000, da conferma scritta della corrispondenza (art. 71 co. 2) o dal rilascio di certificato (art. 43 co. 5).
Il dato normativo evidentemente asseconda sul piano logico l'esigenza di assicurare attraverso la conoscibilità in determinate condizioni di dati di regola non contenuti nei certificati rilasciati su richiesta della pubblica amministrazione, il corretto andamento dell'attività amministrativa;
esigenza tanto più sentita quando, com'è accaduto nel caso di specie, sussistono ragioni specifiche di trasparenza e regolarità dell'azione amministrativa versandosi in tema di appalto di opere pubbliche.
È questo, dunque, il quadro di riferimento nel quale va inserita la contestata circolare del giugno 2003.
Come giustamente evidenziato nell'impugnata decisione essa scaturisce da una situazione del tutto contingente. Al momento del rilascio della certificazione non era stato attivato, infatti, il sistema di interconnessione tra il Casellario e le amministrazioni pubbliche ed i gestori di servizi pubblici. L'articolo 39 del TU n. 313/2002 demandava, infatti, ad un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, ed il Garante per la protezione dei dati personali, la determinazione delle modalità tecnico operative per la consultazione del sistema per le pubbliche amministrazioni e tale decreto è, in realtà, stato emanato, seppure con portata ancora limitata, solo in data 11.2.2004 a seguito del conseguimento di un primo stadio di interconnessione. Nelle more erano intervenuti ad opera del Ministero della Giustizia il decreto dirigenziale 1.4.2003 e la circolare 17.6.2003 citata per disciplinare la fase di transizione.
Correttamente il primo giudice ha escluso che la non operatività del sistema di interconnessione potesse avere riflessi sulla questione in esame facendo propendere per la applicazione della disciplina dell'art. 28 del TU n. 313/2002.
Premesso che la disposizione di riferimento - e, cioè, l'art. 39 - riguarda, in realtà, anche l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 del TU n. 313/2002, si deve ritenere che correttamente il primo giudice abbia escluso che la non operatività del sistema informatico potesse impedire altre forme di consultazione diretta concretatesi nella richiesta e nella emissione di un cartaceo o, addirittura, escludere il diritto-dovere della pubblica amministrazione a conoscere alcuni dati nelle condizioni indicate dalla legge.
L'art. 39 citato ha, infatti, evidentemente, un ambito meramente operativo.
Esso non incide sulla conoscibilità di determinati dati da parte della pubblica amministrazione riconducibile, invece, come visto, a specifiche disposizioni del TU n. 445/2000.
E, dunque, nulla impediva al Ministero della Giustizia, in assenza del sistema di interconnessione di approntare una procedura transitoria;
procedura peraltro contraddistinta dall'adozione di una serie di specifici accorgimenti proprio per evitare la conoscibilità dei dati nei casi non consentiti.
Le considerazioni che precedono valgono evidentemente a confutare anche il secondo motivo di ricorso rispetto al quale si deve peraltro rilevare che anche nel decreto dirigenziale in data 11.2.2004, recante le disposizioni per l'attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del DPR 14 novembre 2002 n. 313, sottoposto come prescritto anche all'esame del Garante per la protezione dei dati personali, è stata ribadito che la consultazione avviene attraverso il rilascio del certificato generale del casellario contenente la totalità delle iscrizioni riguardanti una determinata persona.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2005