Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 1
Avverso il provvedimento con il quale il giudice nel corso del dibattimento rigetta la richiesta di restituzione dei beni in sequestro non è consentita alcuna forma di impugnazione e non è neanche possibile proporre opposizione dinanzi al giudice che ha emesso il provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2005, n. 18114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18114 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 13/04/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 755
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI AN - Consigliere - N. 004351/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP VA N. IL 21/11/1934;
avverso ORDINANZA del 21/01/2005 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CONZATTI ALESSANDRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Gialanella, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con trasmissione degli atti al Tribunale;
sentite le conclusioni del difensore avv. LENTINI Alessandro del Foro di Vallo della Lucania, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
ZI AN ricorre per l'annullamento dell'ordinanza 21.01.05 del Tribunale del riesame di Salerno che dichiarava, ex artt. 127, 128, 568, 591 lett. b) c.p.p., l'inammissibilità dell'appello proposto avverso l'ordinanza collegiale 16.12.04 ex art. 262 c.p.p. del Tribunale di Sala Consilina, giudice della cognizione, resa "de plano" e fuori udienza, con la quale veniva parzialmente accolta l'istanza di revoca di decreti di sequestro probatorio adottati nella fase delle indagini preliminari, trattandosi di provvedimento non suscettibile di impugnazione dinnanzi al Tribunale delle libertà. Deduce il ricorrente la violazione degli artt. 606, 1 comma, lett. c) e) in relazione agli artt. 262 comma 1, 263 comma 1, 125 comma 3, 568 comma 1, 591 lett. b), 322 bis comma 1 ed 1 bis, c.p.p. e agli artt. 14, 42 della Costituzione, art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo).
Premesso che l'art. 262 prevede la restituzione delle cose sequestrate quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova, anche prima della sentenza, all'avente diritto, sostiene il ricorrente che, trattandosi di procedimento incidentale rispetto alla sentenza che decide nel merito, ne è consentita l'impugnazione indipendentemente dalla sentenza.
Sostiene inoltre il ricorrente che avverso un provvedimento che pregiudica il libero esercizio del diritto di proprietà, tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, deve essere consentita una immediata impugnazione, in analogia con quanto disposto per la libertà personale dall'art. 568, comma 3, e in conformità all'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 322 bis, secondo la quale, per ragioni logico-sistematiche, contro tutte le ordinanze in materia di sequestro, diverse da quella impositiva del vincolo reale, soggetta a riesame, è previsto il rimedio dell'appello. Tale sistema integrerebbe la riserva ("quando non è diversamente stabilito dalla legge") di cui all'art. 586, laddove la norma differisce in generale il gravame delle ordinanze dibattimentali all'impugnazione della sentenza.
Conclude il ricorrente che, seppure la riforma del 1988, a differenza del previgente codice di rito, prevede tre tipi di sequestro (probatorio, attinente alla ricerca della prova;
preventivo e conservativo, di natura cautelare), la relativa disciplina trova un momento unificante nel regime delle impugnazioni.
Il motivo è infondato.
Nella fase delle indagini preliminari il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate trova una disciplina speciale (intervento del P.M., del GIP, della Cassazione) nell'art. 263, così come è stabilito che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione provvede il giudice dell'esecuzione. Nel corso del dibattimento, la competenza del giudice che procede è prevista dall'art. 262, comma 1, perché compete al giudice del dibattimento decidere se non è più necessario mantenere il sequestro a fini probatori (si tratta di una valutazione sottratta al controllo in sede di legittimità, se l'assetto dimostrativo del provvedimento non travalica nell'arbitrarietà: Cass. 3004/01, Truocchio, rv. 219248).
Ed invero la deliberazione sul mantenimento del sequestro probatorio è collegata alla decisione sulla ammissibilità e rilevanza della prova in forza dell'art. 495, norma che attribuisce al giudice il potere di regolare l'esercizio del diritto alla prova nel caso concreto, secondo gli artt. 190, comma 1, 191 bis, e che, in relazione al divenire della cognizione sulla regiudicanda nei diversi momenti del processo (Cass. 38812/02, Mattana, rv 224272), può comportare la revoca di prove ammesse che risultino superflue o l'ammissione di prove già escluse (art. 495, comma 4, c.p.p,). Ne consegue che, così come le ordinanze probatorie non sono impugnabili autonomamente, neppure i provvedimenti sulla restituzione dei beni in sequestro a fini di prova lo sono, atteso che il rigetto della richiesta non può che essere giustificato dalla perdurante necessità della prova in vista della decisione nel merito, vale a dire, del perdurare delle finalità probatorie poste a base del sequestro fino a quando la prova non è stata raggiunta. Nell'interpretazione proposta dal ricorrente, il Tribunale delle libertà sarebbe chiamato a decidere non già sulla legittimità originaria del sequestro, come giudice del riesame del provvedimento genetico (art. 257 c.p.p.), del quale peraltro non è consentita la revoca (Cass. 39714/03, Hartl, rv 226345), ma sulla sua funzionalità ai fini della prova già ritenuta dal giudice della cognizione, in forza di un atto di impugnazione (appello) del provvedimento "de plano" da questi adottato (di accoglimento o di rigetto dell'istanza di dissequestro), che non è previsto da alcuna norma di legge, così come non è prevista la competenza del Tribunale del riesame a decidere sull'impugnazione del provvedimento del GIP che decide sull'opposizione (Cass. 4468/94, Turchetta, rv 200065), o come non è prevista, per altro verso, la ricorribilità in Cassazione, che sussiste in ordine all'impugnazione delle ordinanze del GIP sull'opposizione, avverso le ordinanze collegiali emesse ex art. 263 nella fase del giudizio (artt. 127, comma 7^, 263, comma 5^, c.p.p.:
Cass. 1980/00, PM/D'Ascoli ed altri, rv 216992). Per le medesime ragioni ritiene il Collegio di non poter aderire all'orientamento giurisprudenziale che, pur ritenendo inoppugnabili le ordinanze in questione per la mancata previsione legislativa di uno specifico mezzo di impugnazione, estende in via analogica la facoltà prevista dall'art. 263 di adire il giudice dell'esecuzione dopo la sentenza definitiva (artt. 667, comma 4, 676 c.p.p.: Cass. 3596/95, PM/Ruffmato ed altri, rv 201804), ammettendo inoltre la possibilità di proporre opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento "de plano" (Cass. 20296/95, Mancini, rv 202975). Neppure appare condivisibile la tesi dell'unitarietà del regime delle impugnazioni in materia di sequestro cautelare e probatorio, perché l'argomento non trova riscontro in alcuna norma specifica, tale da superare il canone di tassatività delle impugnazioni (il richiamo del ricorrente a S.U. 0 2/04, Ferazzi, rv 226710/3, non considera che la disciplina unificante è qui riferita alla impugnabilità in cassazione delle ordinanze emesse ex art. 324 c.p.p.; il richiamo a Cass. 6550/00, Iorio, rv 215220, è parimenti inconferente, trattandosi di un caso di appello contro un provvedimento di sequestro preventivo adottato dal giudice del dibattimento, disciplinato, secondo l'arresto, dall'art. 322 bis, quale norma speciale rispetto all'art. 586 c.p.p.). Osserva infine il Collegio che l'interpretazione ritenuta fondata appare costituzionalmente corretta, sia perché la protezione della proprietà non pregiudica il diritto dello Stato di regolarne l'uso in conformità all'interesse generale pubblico (art. 1, 2, 1 protocollo addizionale CEDU, art. 42 Cost.) che, nel necessario bilanciamento di opposti interessi pubblici e privati, trova la sua sede naturale nel giudizio, sia perché la soluzione adottata non appare in contrasto con la regola della ragionevole durata del processo, trattandosi di norma che tende all'economia dei giudizi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2005