Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
È impugnabile soltanto unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio l'ordinanza di non luogo a provvedere con cui il giudice del dibattimento si dichiari incompetente, in favore del P.M., sull'istanza di dissequestro di un bene sottoposto a sequestro probatorio. (In motivazione la Corte ha escluso l'abnormità di tale provvedimento in quanto impugnabile secondo la regola generale dell'art. 586 cod. proc. pen., non determinando un'insuperabile stasi del procedimento).
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 22020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22020 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 572
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 38314/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TORTONA, nei confronti di:
1) LA NI AL N. IL 07/07/1947 C/;
avverso l'ordinanza n. 610/2007 TRIBUNALE di TORTONA, del 16/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
lette le conclusioni del PG: annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
OSSERVA
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tortona propone ricorso per cassazione, deducendo l'abnormità del provvedimento, avverso l'ordinanza emessa dal tribunale in data 16.7.09 con la quale si disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza di dissequestro di un terreno per consentirne la bonifica, oggetto di sequestro probatorio per i reati di cui al D.Lgs. n. 192 del 2006, art. 256, comma 1 e 2, sul presupposto che la competenza a provvedere fosse del PM.
Sostiene al riguardo il procuratore ricorrente che ai sensi dell'art.263 c.p.p., comma 4, la competenza del pm sia limitata alla fase delle indagini preliminari e che successivamente, invece, competente a decidere sia il giudice che procede. Di conseguenza nella specie avrebbe dovuto decidere il tribunale atteso che in data 29/4/2009 era stata esercitata l'azione penale mediante emissione di decreto di citazione nei confronti di OL NI e che all'atto della formulazione dell'istanza di dissequestro, era stata già tenuta un'udienza.
Ciò posto osserva il Collegio che il pm ha indubbiamente ragione a sostenere che sia del tribunale la competenza a decidere sull'istanza di dissequestro.
E ciò alla luce di quanto disposto dall'art. 263 c.p.p. che al comma 1 prevede che la restituzione delle cose sequestrate sia disposta dal "giudice" e che al comma 4 effettivamente limita invece la competenza al PM alla sola ipotesi in cui sono in corso le indagini (Sez. 3, n. 1980 del 16/05/2000 Rv. 216992). Non è esatto affermare, invece, che la pronuncia del tribunale sia impugnabile autonomamente in quanto atto abnorme.
Occorre infatti ricordare che, come già affermato da questa Corte, i provvedimenti con i quali nel corso del dibattimento sia disposto il rigetto della richiesta di dissequestro sono comunque impugnabili con la sentenza o, più precisamente, solo con la sentenza (Sez. 3, n. 2878 del 30/11/2007 Rv. 238591). Ciò posto ritiene il Collegio che poiché anche l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice si dichiari incompetente a provvedere si risolva sul piano sostanziale nel mancato accoglimento della istanza di restituzione, sia pure per una erronea individuazione delle disposizioni sulla competenza a provvedere, non vi sia ragione di operare distinzioni rispetto alla previsione generale dei rimedi consentiti nel caso di rigetto dell'istanza di restituzione ed al principio enunciato dall'art. 586 c.p.p.. È dunque da escludere che il provvedimento del tribunale determini una insuperabile stasi del procedimento trattandosi di ordinanza senz'altro impugnabile con la sentenza.
Nè può invocarsi l'abnormità dell'atto sotto altri profili in quanto, come ribadito anche di recente dalle SU di questa Corte, l'abnormità stessa, più che rappresentare un vizio dell'atto in sè, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. E si è anche puntualizzato nell'occasione che se all'autorità giudiziaria può riconoscersi l'"attribuzione" circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge e che solo ove sia, invece, proprio l'attribuzione" a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - si potrà correttamente richiamare l'abnormità dell'atto, cui consegue l'esigenza di rimozione (sentenza n. 25957 del 26/03/2009 Rv. 243590). Pertanto, il ricorso del PG deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del PM. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010