Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 3
L'inammissibilità del ricorso per cassazione - nella specie per intempestività - non impedisce alla Suprema Corte di procedere all'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale, stante il principio di legalità previsto per le sanzioni amministrative dall'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689. (Fattispecie relativa all'erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca patente di guida in luogo di quella della sospensione della stessa).
Il "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena, nel caso di irrituale fissazione di un termine per il deposito comunicato alle parti mediante lettura del dispositivo, decorre dal giorno di scadenza dello stesso, come fissato dal giudice, e non dalla notifica o comunicazione del provvedimento, sempre che il deposito di questo intervenga entro la data stabilita nel dispositivo.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c.) cod. strada, integra il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in ragione del mero rilievo storico della ripetizione di una condotta illecita, senza incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale dell'imputato.
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In via preliminare la Corte ha affrontato ex officio la questione della ammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della possibilità per il giudice di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza di patteggiamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., e della decorrenza, in caso di siffatta eventuale indicazione, del termine per l'impugnazione della sentenza. In relazione al primo profilo le Sezioni Unite aderiscono all'indirizzo – pressoché consolidato – secondo il quale il giudice non può limitarsi alla mera lettura del dispositivo della sentenza di applicazione della pena, fissando un termine per il deposito successivo della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2015, n. 18081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18081 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IZZO Fausto - Presidente - del 24/03/2015
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 710
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 33452/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI PI N. IL 26/06/1963;
avverso la sentenza n. 1884/2012 TRIBUNALE di PISA, del 28/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Foci Fabio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la declaratoria di prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 14/03/2013, ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato CI ER, accusato di aver guidato il 10 ottobre 2008 l'autovettura Toyota Corolla in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 1,5 g/l, con la recidiva specifica infraquinquennale, la pena di 40 giorni di arresto ed Euro 600,00 di ammenda, sostituendo la pena irrogata con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' e disponendo la revoca della patente di guida.
2. CI ER propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata limitatamente al capo che ha disposto la sanzione accessoria della revoca della patente di guida per erronea applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), posto che nel caso concreto all'imputato era contestata la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e solo il precedente specifico concerneva la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), alla quale la legge collega la sanzione della revoca della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, sebbene inammissibile, non impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare i profili della decisione attinenti alla legalita' della pena.
2. Giova premettere che, nel caso concreto, il ricorso e' stato depositato in data 5 marzo 2014, ma la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. era stata emessa mediante lettura del solo dispositivo all'udienza dibattimentale del 14 marzo 2013, con deposito della motivazione in data 28 marzo 2013.
Considerato che
nel dispositivo era stato indicato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, il termine per l'impugnazione decorreva dalla scadenza di tale termine. Nessun rilievo, ai fini dell'individuazione del dies a quo per impugnare, puo' infatti attribuirsi alla data di notifica dell'estratto contumaciale all'imputato (29 gennaio 2014), essendo ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimita' il principio per cui, nel caso in cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti, non puo' farsi luogo alla declaratoria di contumacia, sicche' la lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione contestuale equivale a notificazione della sentenza e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, non rilevando che all'imputato siano stati comunque effettuati avvisi dell'avvenuto deposito del provvedimento (Sez. 3, n. 16690 del 26/02/2014, Casavecchia, Rv. 259300; Sez. 4, n. 4226 del 08/01/2013, Evangelista, Rv. 254670; Sez. 1, n. 36665 del 18/09/2012, Delogu, Rv. 253705). Analogo principio puo' essere applicato nell'ipotesi in cui, ancorche' della motivazione della sentenza non si sia data lettura in udienza, la sentenza sia stata depositata entro il termine indicato, sia pure irritualmente, dal giudice ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, essendo la scadenza di detto termine il dies a quo per impugnare, sempre che il deposito della sentenza sia intervenuto entro la data stabilita nel dispositivo (Sez. 6, n. 46291 del 09/10/2014, Altobelli, Rv. 261523). Il ricorso e' stato, qui, tardivamente proposto ben oltre il termine di quindici giorni decorrenti dal 14 luglio 2013, secondo i principi sopra enunciati.
3. L'inammissibilita' del ricorso per cassazione non impedisce, tuttavia, come premesso, alla Suprema Corte di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui abbia provveduto ad irrogare una pena illegale (Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684; Sez. 5, n. 24128 del 27/04/2012, Di Cristo, Rv. 253763). Si tratta di principio applicabile anche nell'ipotesi, che e' qui in esame, in cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa accessoria illegale, perche' il principio di legalita' che presiede all'obbligo del giudice dell'impugnazione di rilevare anche d'ufficio l'illegalita' della pena e' previsto, per le sanzioni amministrative, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
1. E se l'esigenza di legalita' della sanzione imposta da tale norma deve prevalere anche sull'accordo delle parti (Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv. 259209), a maggior ragione, cio' deve avvenire quando il trattamento sanzionatorio non sia frutto di un accordo tra le parti, ma debba essere determinato dal giudice.
3.1. Si rammenta, dunque, che, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, "come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada" (Sez.U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.210981). Il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p. e', infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicche' con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione o che il giudice abbia omesso di motivare l'applicazione della sanzione, sia perche' questa non puo' formare oggetto dell'accordo tra le parti - limitato alla pena - sia perche' tale sanzione consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, Marcel, Rv. 253591; Sez.6, n. 45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv. 241611; Sez. 6, n. 3427 del 3/11/1998, Orlandi, Rv. 212333; Sez. 5, n. 7487 del 23/01/1992, Vicidomini, Rv. 220929).
3.2. Con la sentenza impugnata e' stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). L'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), stabilisce che
"all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria che, per la sua natura, deve essere applicata, come detto, obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444. Ma va rilevato che con D.L. 11 luglio 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, solo per l'ipotesi prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2. lett. c) e' stata introdotta la previsione secondo la quale, in caso di recidiva nel biennio, il contravventore deve subire la revoca della patente ai sensi del capo 2, sezione 2, del titolo 6, (intitolato "Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali"); tale disciplina e' rimasta inalterata sia con le successive L. 24 luglio 2008, n. 125 e L. 15 luglio 2009, n. 94, sia con la disposizione attualmente in vigore, come modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120. Pur non trattandosi dell'istituto espressamente regolato dall'art. 99 c.p., suscettibile di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale dell'imputato, bensi' della disciplina di un mero effetto legale, rilevante sul piano amministrativo, connesso al rilievo storico della ripetizione di una condotta illecita (Sez.4, n. 22686 del 9/05/2014, Fenu, n.m.), il presupposto di applicazione di tale sanzione e' la mera reiterazione, nel biennio, di una condotta penalmente illecita, ancorche' non della medesima indole di quella prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).
4. Con l'impugnata sentenza il giudice di merito, ha dunque erroneamente applicato al caso in esame la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, secondo la regola posta dall'art. 186 C.d.S., comma 2, che riguarda la diversa fattispecie in cui l'agente abbia commesso il reato previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) ed, al contempo, sia recidivo nel biennio. Ne' tale motivazione potrebbe essere emendata ai sensi dell'art. 619 c.p.p., mediante richiamo alla diversa regola posta dall'art. 222, comma 3, citato, dal momento che presupposti di applicabilita' di tale norma sono la sussistenza di plurime violazioni della medesima norma (il testo della legge parla di recidiva reiterata specifica) ed il verificarsi di danni alle persone quale conseguenza del reato.
5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla revoca della patente di guida. Si tratta, come detto, di contravvenzione dal cui accertamento consegue, secondo quanto stabilisce l'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), la sospensione della patente di guida per un periodo di tempo compreso tra sei mesi ed un anno. Poiche' l'applicazione in concreto di tale sanzione comporta l'uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito, all'annullamento segue il rinvio al Tribunale di Pisa per la determinazione della durata della sospensione della patente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente, statuizione che elimina;
rinvia al Tribunale di Pisa per la determinazione della durata della sospensione della patente. Cosi' deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015