Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che non disponga la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere annullata con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della predetta sanzione, a nulla rilevando che nella richiesta di patteggiamento non ve ne sia alcuna menzione, in quanto la stessa consegue di diritto alla pronuncia e non può formare oggetto di accordo tra le parti.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 45687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45687 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/11/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2620
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 3025/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia;
avverso la sentenza del 20 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Crema;
nel procedimento a carico di:
CU AN, nato ad [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla omessa pronuncia della sanzione amministrativa accessoria. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Crema, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava a AN CU, imputato dei reati di cui agli artt. 110 e 337 c.p. (capo A), L. n. 110 del 1975, art. 4 (capo B), nonché del
D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, commi 7 e 8 (capi C e D), la pena di un anno e sei mesi di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione.
2. - Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo la violazione dell'art. 445 c.p.p., comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, per avere il giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente di guida, conseguente alla condanna per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
3. - Il ricorso è fondato.
Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, "come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada" (Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio). Il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti - limitato alla pena - e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 6^, 3 novembre 1998, n. 3427, P.G. in proc. Orlandi;
Sez. 5^, 23 gennaio 2002, n. 7487, P.G. in proc. Vicidomini). Nel caso di specie, l'accordo sulla pena ratificato dal giudice comprendeva anche il reato di guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti, dal cui accertamento consegue, secondo quanto stabilisce il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, comma 7.
Poiché l'applicazione in concreto di tali criteri comporta l'uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida e rinvia per il giudizio sul punto al Tribunale di Crema.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008