Sentenza 8 gennaio 2013
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia, sicché la lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione contestuale equivale a notificazione della sentenza e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, non rilevando che all'imputato siano stati comunque effettuati avvisi dell'avvenuto deposito del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2013, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 08/01/2013
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 11
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 38530/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI VA N. IL 21/08/1971;
avverso la sentenza n. 1265/2010 GIP TRIBUNALE di AVELLINO, del 27/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Cons. Izzo Gioacchino per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NN LI ha presentato ricorso per cassazione nei confronti della sentenza resa dal Tribunale di Avellino con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7. Deduce la violazione di legge per avere il giudice modificato i termini dell'accordo, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di lavoro non retribuito nei confronti della collettività e per avere il giudice disposto la confisca del veicolo nonostante che, a seguito della novella di cui alla L. n. 120 del 2010, l'applicazione di tale provvedimento spetti al Prefetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in primo luogo perché tardivamente proposto. Dall'esame degli atti risulta che l'imputato rilasciò al proprio difensore, avv.to NN Perna, procura speciale per la richiesta di applicazione della pena;
la sentenza fu pronunciata in data 27 gennaio 2012, alla presenza del difensore stesso (come si rileva dal verbale di udienza), con contestuale lettura della motivazione e deposito della sentenza. Per espresso disposto dell'art. 545 cod. proc. pen., comma 3, tale forma di pubblicazione equivale a notificazione della sentenza "per le parti che sono o devono considerarsi presenti". È ius reception che il termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa in camera di consiglio è di 15 giorni ex plurimis, in termini, Sez. 4, n. 43040 del 12/10/2011 Cc. (dep. 22/11/2011 ) Rv. 251113; nello stesso senso, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 Cc. (dep. 26/05/2011) Rv. 249670 termine decorrente nella specie, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. b, dalla lettura del provvedimento in udienza "per tutte le parti che sono state o debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura della sentenza". Secondo il consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo, delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, "nel caso in cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti nella fase preliminare al dibattimento, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia, sicché la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione (in termini, Sez. 1, n. 14015 del 07/03/2008 Cc. - dep. 03/04/2008 - Rv. 240140; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 6326 de/ 17/11/1999 Cc. - dep. 03/02/2000 - Rv. 215219). Nella concreta fattispecie, il termine di 15 giorni per impugnare decorreva, quindi, dalla pubblicazione della sentenza avvenuta con la contestuale lettura di motivazione e dispositivo in udienza (e cioè dal 27 gennaio 2012) sia per il difensore che per l'imputato, proprio in virtù della procura speciale da questi rilasciata al difensore medesimo.
Ne deriva che il ricorso presentato in data 14.3.2012 presso il Tribunale di Avellino deve ritenersi tardivo.
A nulla rileva che in data 28.2.2012 sia stato notificato all'imputato l'estratto della sentenza depositata (come risulta dalla annotazione sulla stessa sentenza) o che la sentenza sia stata notificata in data anche successiva (come sembra sostenere il ricorrente che nel proprio ricorso indica il 13.3.2012 come data della notifica) dal momento che si tratta di avviso non dovuto, non potendo considerarsi contumace l'imputato non comparso, in quanto difeso da difensore munito di procura speciale per la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti poi accolta dal giudice;
sarebbe infatti del tutto illogico ammettere che un avviso non dovuto all'imputato, in quanto non contumace, possa di fatto intervenire a modificare un termine la cui decorrenza è fissata ex lege;
ed invero questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l'eventuale avviso non dovuto all'imputato non può, di fatto, intervenire a modificare un termine la cui decorrenza è fissata per legge" sez. 6, sentenza n. 5125 del 2.3.1 99 rv.213677). In ogni caso i motivi di ricorso sono manifestamente infondati dal momento che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di lavoro in favore della collettività è prevista per legge (art. 165 cod. pen., comma 2) nei confronti di persona che, come nella specie, abbia già beneficiato della sospensione condizionale;
e la confisca, per costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere pronunciata dal giudice penale anche con la sentenza di patteggiamento.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò deriva l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013