Sentenza 18 settembre 2012
Massime • 1
All'imputato, non comparso in udienza, che abbia rilasciato procura speciale al difensore per definire il procedimento con l'applicazione di pena concordata, non deve essere notificato l'estratto della sentenza così pronunciata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2012, n. 36665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36665 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2012 |
Testo completo
M 36665/ 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/09/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEVERO CHIEFFI -Presidente SENTENZA N.2400/2012 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO N. 4381/2012 Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DE CE N. IL 13/06/1962 avverso l'ordinanza n. 2459/2011 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 19/12/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. il quale he cisto il viget del p Udit i difensorAvv.; هر Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 19 dicembre 2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da ES EL, diretta ad ottenere la revoca dell'esecutività delle sentenze pronunciate nei suoi confronti dal Tribunale e dal G.I.P. del Tribunale di Roma nelle rispettive date del 22/01/2008 e del 9/07/2010 in ragione dell'omessa notificazione dell'estratto contumaciale delle stesse sentenze. Il Tribunale fondava la propria decisione sul rilievo dell'avvenuto conferimento da parte dell'imputato di procura speciale al proprio difensore al fine di definire i due procedimenti con sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti, con il conseguente consenso alla celebrazione dei procedimenti nella propria assenza, il che aveva reso superfluo procedere alla notificazione dell'estratto contumaciale nei confronti di una parte rappresentata dal difensore all'atto della lettura delle sentenze in udienza, adempimento equipollente alla notificazione.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il EL a mezzo del suo difensore, il quale deduce la nullità dell'ordinanza impugnata perché inficiata da errore di fatto in relazione all'avvenuta declaratoria di contumacia in entrambi i procedimenti definiti con le sentenze di patteggiamento, circostanza che avrebbe reso necessario il rispetto delle regole sul processo contumaciale, compreso l'obbligo di notificazione dell'estratto contumaciale delle due sentenze, come imposto dalla norma di cui all'art. 584 cod. proc. pen. comma 3°.
3. Con requisitoria scritta del 7 marzo 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso perché privo di fondamento. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. La questione di diritto proposta con l'impugnazione riguarda la necessità o meno di notificazione dell'estratto della sentenza di applicazione pena a richiesta delle parti nei confronti di imputato che abbia rilasciato procura speciale al proprio difensore per accedere appunto a siffatto rito speciale e non sia comparso personalmente all'udienza. L'ordinanza impugnata che ha optato per la soluzione reiettiva dell'istanza, si è adeguata a consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale "allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al patteggiamento nella fase preliminare al dibattimento, acconsente implicitamente che questo si svolga in sua assenza come previsto dall'art. 488 1 е мо c.p.p., sicché egli è rappresentato dal difensore e non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia. Pertanto la lettura della sentenza equivale a notificazione ai sensi dell'art. 545, secondo e terzo comma c.p.p. e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione secondo quanto stabilito dall'art. 585 primo comma lett. a) c.p.p.". (Cass. sez. 6, nr. 1014 del 17 marzo 1995, Della Vedova, rv. 201809; sez. 1, nr. 28438 del 7 giugno 2002, Citti, rv. 221750; sez. 1, nr. 26042 del 28 maggio 2003, Cataldi, rv. 225274; sez. 1, nr. 14015 del 7 marzo 2008, Pizzo, rv. 240140). Il medesimo principio è stato affermato agli stessi effetti del riconoscimento dell'irrevocabilità della sentenza di patteggiamento per mancata impugnazione nel termine di quindici giorni, decorrente dalla sua lettura in udienza, non soltanto in casi in cui questa era stata pronunciata nella fase delle indagini preliminari, ma anche quando era intervenuta a procedimento già approdato alla fase dibattimentale e persino al secondo grado con specifico riferimento al concordato sulla pena in appello, già previsto dall'abrogata norma di cui all'art. 599 cod. proc. pen., comma 4° (sez. 1, nr. 6326 del 17 novembre 1999, Losana, rv. 215219). A siffatto indirizzo giurisprudenziale questa Corte intende aderire, tenuto conto della finalità propria della procura speciale rilasciata dall'imputato allo scopo di definire il procedimento col rito alternativo nel corso di un'udienza che il conferente prevede e consente sia celebrata nella propria assenza sul presupposto del potere rappresentativo attribuito e in concreto esercitato dal suo procuratore, che sia comparso e si sia avvalso di tale potere. Deve poi aggiungersi che la norma di cui all'art. 585 cod. proc. pen., lett. b) del comma 2, stabilisce la presunzione di conoscenza delle sentenze complete di motivazione, lette in udienza, da parte di quanti debbano considerarsi presenti in giudizio, sebbene assenti al momento della lettura, fra questi da includersi quanti siano rappresentati dal procuratore speciale quando il procedimento sia definito col rito del patteggiamento. Ne consegue che, equivalendo la lettura integrale della sentenza a notificazione per chi è comparso ed anche per chi è da considerare presente, come previsto dall'ultima parte del comma 3° dell'art. 545 cod.proc.pen., non sono applicabili, nè le norme sulla notifica al contumace, nè quelle sulla notifica all'imputato "non comparso" nei casi in cui questa è prevista (art. 442 co. 3 e 134 disp. att.). E' evidente che non incide sull'effettiva attivazione delle garanzie difensive il fatto che, erroneamente, trattandosi di giudizi camerali, in entrambi i procedimenti, celebrati a carico del EL, fosse stata dichiarata la contumacia dell'imputato, il quale in realtà era soltanto assente secondo quanto previsto dall'art. 488 cod. proc. pen. e rappresentato dal suo difensore procuratore speciale. е 2 Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, avendo l'ordinanza impugnata rettamente ritenuto l'irrevocabilità delle sentenze sopra indicate per omessa impugnazione nei termini di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Bor Severo Chieffi шайс и 1 Chieft DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 4 SET. 2012 IL CANCELL : 3