Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2014, n. 16690
CASS
Sentenza 26 febbraio 2014

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Massime1

Nel caso in cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia, sicché la lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione contestuale equivale a notificazione della sentenza e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, non rilevando che all'imputato siano stati comunque effettuati avvisi dell'avvenuto deposito del provvedimento.

Commentario1

  • 1Cassazione: la responsabilità dell'avvocato va accertata tenendo conto della 'diligenza professionale media esigibile'
    A.V · https://www.studiocataldi.it/ · 9 maggio 2014

    Con sentenza 16690/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito ricordato che la responsabilità professionale dell'avvocato, configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò significa che la responsabilità presuppone una violazione del dovere di diligenza. Non va adottato però, spiega la Corte, il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, ma "quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata". La Corte ricorda inoltre che per affermare la responsabilità professionale dell'avvocato non ci si può basare solo fatto "del suo non corretto adempimento dell'attività …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2014, n. 16690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16690
Data del deposito : 26 febbraio 2014

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