Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia, sicché la lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione contestuale equivale a notificazione della sentenza e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, non rilevando che all'imputato siano stati comunque effettuati avvisi dell'avvenuto deposito del provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: la responsabilità dell'avvocato va accertata tenendo conto della 'diligenza professionale media esigibile'A.V · https://www.studiocataldi.it/ · 9 maggio 2014
Con sentenza 16690/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito ricordato che la responsabilità professionale dell'avvocato, configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò significa che la responsabilità presuppone una violazione del dovere di diligenza. Non va adottato però, spiega la Corte, il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, ma "quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata". La Corte ricorda inoltre che per affermare la responsabilità professionale dell'avvocato non ci si può basare solo fatto "del suo non corretto adempimento dell'attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2014, n. 16690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16690 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
16 6 9 0/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/02/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALFREDO TERESI - Presidente - SENTENZA N. 523/2014 Dott. RENATO GRILLO - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LORENZO ORILIA N. 37766/2013 Dott. VINCENZO PEZZELLA - Rel. Consigliere - - Dott. ALESSIO SCARCELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV PI N. IL 22/05/1958 avverso la sentenza n. 382/2012 TRIBUNALE di URBINO, del 18/12/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
GIACCHINO 1220lette/sentite le conclusioni del PG Dott.ssa M. Giuseppina Fodoroni, che ha chiesto dichiararsi l'inammessibilità del ricorso, con ogni conseguenza oli legge. Udit i difensor Av.; o t RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Urbino emetteva, in data 18/12/2012 sentenza di applica- zione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dell'odierno ricorrente AV PI, di euro 5.000 di multa, in sostituzione della pena di giorni 20 di reclusione, con pene accessorie e la confisca di somme e beni fino alla concorrenza di euro 417.203, per i reati previsti dagli artt. 10 ter e 10 bis D.L.vo 74/2000 per omesso versamento dell'acconto iva e delle ritenute d'imposta operate a terzi.
2. Avverso tale provvedimento, proponeva appello, con l'ausilio del proprio difensore di fiducia, l'imputato. Gli atti venivano rimessi innanzi a questa Corte, essendo il gravame avverso la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. qualificabile come ricorso per Cassazione. I motivi di appello lamentavano la nullità del capo della sentenza impugnata concernente la confisca e l'errata applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 D.L.vo n. 74/00. 3. La Procura Generale di questa Corte, nelle rese conclusioni scritte, rileva- va l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato lo stesso proposto ben oltre il termine di quindici giorni previsto per l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività dello stesso.
2. La sentenza del GM del Tribunale di Urbino, con motivazione conte- stuale, è stata emessa il 18.12.2012. Di conseguenza, il termine cui fare riferi- mento per l'impugnazione sensi dell'articolo 585 co. 1 lett. a) cod. proc. pen. era quello di 15 giorni. Come risulta dagli atti, cui questa Corte ha avuto accesso in ragione della specificità della doglianza, è stato comunque notificato estratto contumaciale della sentenza all'imputato -come si dirà, di qui a poco, non dovuto- il 7.1.2013 (c'è cartolina di A.R. della raccomandata spedita il 4.1.2013 con cui è stata com- pletata la procedura di notificazione), mentre il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di Urbino l'1.2.2013. Risulta, dunque, abbondantemente superato il suindicato termine di 15 giorni sia a considerare -come deve essere- come dies a quo la lettura della sen- 2 tenza con motivazione contestuale in udienza, ma sia anche a considerare quello successivo della notifica dell'estratto contumaciale all'imputato.
3. Va peraltro rilevato che tale ultima notifica non sarebbe stata neppure dovuta (cfr. ex plurimis, sez. 1, n. 36665 del 18.9.2012, Delogu, rv. 253705), I in quanto non può qualificarsi contumace l'imputato il quale, in casi come quello all'odierno esame, abbia rilasciato procura speciale al patteggiamento. All'imputato, non comparso in udienza, che abbia rilasciato procura speciale al difensore per definire il procedimento con l'applicazione di pena concordata, non deve essere notificato l'estratto della sentenza così pronunciata. Allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al patteggiamento nella fase preliminare al dibattimento, acconsente, infatti, im- plicitamente a che questo si svolga in sua assenza, sicché egli è rappresentato dal difensore e non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia. Ne consegue che la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione (così questa sez. 3, n. 25725 del 21.3.2003, Saglia- no, rv. 225598; conf. sez. 1, n. 26042 del 28.5.2003, Cataldi, rv. 225274) Nel caso in cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti nella fase preliminare al dibattimento, non può farsi, dunque, luogo alla declaratoria di contumacia, sicché la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione (sez. 1, n. 14015 del 7.3.2008, Pizzo, rv. 240140). Sul punto questa Corte ha condivisibilmente precisato che la lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione contestuale equivale a notificazione della sentenza, e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, anche in quei casi, come quello all'odierno esame, in cui l'imputato sia stato erroneamente dichiarato contumace e gli sia stato comunque notificato l'estratto contumaciale della sentenza (sez. 4, n. 4226 dell'8.1.2013, Evangelista, rv. 254670).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 26 febbraio 2014 Il Consigliere estensoreConsigliere Il Presidente Vincenzo Pezzella Alfredo Teresi сече DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 APR 2014 IL CANCELLIERE MAC Luana Mariani