Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
Il "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena, nel caso di irrituale fissazione di un termine per il deposito comunicato alle parti mediante lettura del dispositivo, decorre dal giorno di scadenza dello stesso, come fissato dal giudice, e non dalla notifica o comunicazione del provvedimento, sempre che il deposito di questo intervenga entro la data stabilita nel dispositivo.
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In via preliminare la Corte ha affrontato ex officio la questione della ammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della possibilità per il giudice di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza di patteggiamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., e della decorrenza, in caso di siffatta eventuale indicazione, del termine per l'impugnazione della sentenza. In relazione al primo profilo le Sezioni Unite aderiscono all'indirizzo – pressoché consolidato – secondo il quale il giudice non può limitarsi alla mera lettura del dispositivo della sentenza di applicazione della pena, fissando un termine per il deposito successivo della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2014, n. 46291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46291 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/10/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1550
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 34479/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IO N. IL 30/10/1957;
avverso la sentenza n. 2585/2013 GIP TRIBUNALE di MONZA, del 15/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO Angelo, nel senso della inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p., del 15 marzo 2013, il Gip del Tribunale di Monza ha applicato nei confronti di TO IZ, in relazione a diverse fattispecie corruttive, la pena di anni uno mesi sei di reclusione, con pena sospesa, ed ha disposto la confisca per equivalente dei beni in sequestro sino alla somma di 150.000,00 Euro, con restituzione del resto.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso (depositato in Cancelleria dell'ufficio Gip di Monza in data 8 giugno 2013) l'Avv. Mario Marchiò, difensore di fiducia di TO IZ, lamentando l'eccessiva gravosità del quantum della disposta confisca per equivalente, in quanto estesa a tutti i beni sottoposti a sequestro, tra cui un appartamento di pregio sito in Casterlsardo e tre società immobiliari direttamente funzionali all'attività professionale del ricorrente.
3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. Di Popolo Angelo ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
2. A norma del chiaro disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), il termine per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio è di quindici giorni.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la sentenza di applicazione della pena deliberata in sede di udienza preliminare ha natura di provvedimento camerale, di tal che il termine di impugnazione è quello di quindici giorni, previsto appunto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio - decorrente, nel caso di indicazione di un termine più lungo per il deposito della motivazione della sentenza (nella specie irritualmente indicato in giorni trenta), dalla comunicazione o notificazione ai soggetti legittimati a proporre impugnazione (Cass. Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010 Renna, Rv. 246125; Cass. Sez. 4, n. 31395 del 18/04/2013, P.G. in proc. Magazzù, Rv. 255988).
Riprendendo le considerazioni svolte in tali pronunce, l'art. 448 c.p.p., comma 1, primo periodo, prevede che la sentenza di applicazione della pena debba essere "immediatamente" pronunziata, con motivazione dunque contestuale, previsione normativa che non legittima, neppure implicitamente, la possibilità di una motivazione riservata.
L'impropria riserva di motivazione, ciò nonostante adottata dal giudice, non può di conseguenza incidere sul termine di quindici giorni per l'impugnazione, dettato dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) per tale tipo di sentenza (concernendo esso tutti i provvedimenti camerali, ivi comprese le sentenze); ne' può evocarsi il termine assegnato per l'impugnazione delle sentenze nei casi "previsti" dall'art. 544 c.p.p., perché nel caso di sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 1, primo periodo, il ricorso all'art. 544 c.p.p. non è previsto. Una riserva irrituale di motivazione, così come di decisione, pur non potendo produrre alcuna nullità, costituisce una irregolarità della procedura di manifestazione della decisione che non può mutare, alla pari di qualsivoglia altra improprietà che attiene alla formazione del documento-sentenza ascrivibile al giudicante, la natura del provvedimento preso e il regime della sua impugnazione (Cass. Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010 Renna, Rv. 246125).
2. Tanto premesso quanto al termine per impugnare (si ribadisce quello di quindici giorni, che vale per qualunque provvedimento emesso in camera di consiglio), resta da definire quale sia il dies a quo a partire dal quale detto termine deve iniziare a decorrere. Ritiene il Collegio che, nella ipotesi - come appunto quella di specie - in cui il giudicante si sia impropriamente assegnato un termine per il deposito della motivazione della sentenza non previsto ex lege, di cui nondimeno abbia dato comunicazione alle parti mediante lettura del dispositivo in udienza, il termine per impugnare non possa che decorrere dalla scadenza - seppure irritualmente - fissata dal giudice per il deposito della sentenza stessa. Ciò a condizione che la sentenza sia poi effettivamente depositata entro la data stabilita nel dispositivo.
Ed invero, secondo il chiaro disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), in considerazione della congiunzione disgiuntiva "ovvero" che lega i diversi casi previsti dalla norma, ponendoli in una relazione di alternatività gli uni agli altri, il termine per impugnare la sentenza decorre: a) in caso di omessa indicazione del termine nel dispositivo, dalla scadenza del termine previsto per legge;
b) in caso di indicazione di un termine nel dispositivo, dal termine appunto determinato dal giudice;
c) in caso di ritardo nel deposito della sentenza rispetto al termine fissato dal giudice, dal giorno della notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito. Mette conto porre in risalto come, a norma dell'art. 548, comma 2, la notifica dell'avviso di deposito sia dovuta soltanto nel caso in cui il giudice depositi la sentenza oltre il termine indicato nel dispositivo.
Se ne inferisce che, nell'ipotesi - come appunto quella di specie - in cui il giudice fissi un termine per il deposito della sentenza di applicazione della pena - pur irritualmente, non essendo previsto per tale tipologia di sentenza - e ne dia comunicazione alle parti con la lettura del dispositivo, il termine per impugnare non può che decorrere dalla scadenza naturale di esso, e non dalla notifica o comunicazione della sentenza, in tale ipotesi non dovuta. Ciò, si ribadisce, a condizione che il deposito della sentenza intervenga entro il termine - pur irritualmente - determinato dal giudice.
3. Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, nel caso di specie risulta di tutta evidenza la tardività della impugnazione proposta.
Ed invero, la sentenza di applicazione della pena oggetto di impugnazione è stata pronunciata in data 15 marzo 2013 e pubblicata mediante lettura del dispositivo ai presenti, con fissazione (pur irrituale) del termine per il deposito "nel quarantesimo giorno". La sentenza è stata in effetti depositata in data 27 marzo 2013, dunque anticipatamente rispetto al termine di quaranta giorni fissato (irritualmente) dal giudice.
Avuto riguardo al termine assegnatosi dal giudice - di quaranta giorni, con conseguente scadenza per il deposito della sentenza il 24 aprile 2013 -, il termine di quindici giorni per proporre l'impugnazione è iniziato a decorrere dal 25 aprile 2013, secondo la regola generale fissata dall'art. 172 c.p.p. (ovvero non computando il dies a quo), ed è dunque scaduto il 9 maggio 2013.
Ne discende che l'impugnazione presentata dalla difesa di TO in data 8 giugno 2013, dunque ben oltre detto termine, risulta ampiamente tardiva.
Il che rende inammissibile il ricorso, comunque tale anche avuto riguardo al motivo di merito, laddove il quantum della confisca ha costituito oggetto specifico dell'accordo fra le parti, ratificato dal giudice, di tal che non v'è materia per nessuna illegalità della statuizione.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1500 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014