Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che non contenga anche l'applicazione delle previste sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto alla sanzione principale deve essere annullata con rinvio al giudice di merito - cui compete la determinazione della entità della sanzione - limitatamente alla parte in cui non dispone l'applicazione della predetta sanzione accessoria (Fattispecie in tema di sospensione della patente ex art. 218 del codice della strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1998, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 3/11/1998
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 3427
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere N. 16643/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO DI GENOVAnei confronti di
AN DI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 10.3.1998 del Pretore di Massa. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Assennato;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che in persona di Sostituto, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla rilevata omissione;
IN FATTO e IN DIRITTO
Con sentenza del 10.3.1998 il Pretore di Massa ha applicato a CL RL, imputato di guida in stato di ebbrezza di un'autovettura e di oltraggio a pubblici ufficiali la pena concordata di mese uno di reclusione, sostituita con la multa di L.2.250.000.- Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova denunziando inosservanza dell'art.186/2 d.lgs 30.4.1992 n. 285 per avere il giudice di merito omesso di irrogare all'DO la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il ricorso è fondato.
Come statuito da questa Suprema Corte a Sezioni unite con sentenza n. 5 emessa alla pubblica udienza del 27.5.1998, ric. Bosio, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che della pena medesima conseguano di diritto, "come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada", vale a dire secondo i criteri determinati in via generale all'art. 218 del predetto codice.
Poiché l'applicazione in concreto di tali criteri comporta l'uso dei poteri discrezionali dalla legge processuale riservati al giudice di merito, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria.
p.q.m.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e rinvia per la determinazione della durata della sanzione stessa alla Pretura Circondariale di Massa.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998