Sentenza 10 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, se l'accordo è condizionato dalla indicazione del tipo o dalla durata di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per legge, tale clausola deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella disponibilità delle parti. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida).
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Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente in caso di condanna per guida i stato di ebbrezza deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Nessuna motivazione è necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2014, n. 18538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18538 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 10/01/2014
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 51
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 38963/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE MU, n. in Albania il 8/5/1973;
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, sez. dist. di Sant'Elpidio a Mare, del 31/5/2013 (n. 449/12);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Izzo Fausto;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Canevelli Paolo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31/5/2013 il Tribunale di Fermo, sez. dist. di Sant'Elpidio a Mare, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava a US MU la pena di mesi otto di arresto ed Euro 3.000= di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., per la guida in stato di ebbrezza di un'auto Opel Zafira, con tasso alcolemico rilevato di g/l 3,33 e 3,26 (fatto aggravato dalla circostanza di avere provocato un incidente stradale). A carico del US veniva disposta anche la revoca della patente.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. la erronea applicazione della pena pecuniaria non ridotta di un terzo, in ragione del rito, così come invece fatto per la pena detentiva;
2.2. la violazione di legge per essere stata disposta la revoca della patente, senza alcuna idonea motivazione e senza rispettare il patto nel quale era prevista la mera sospensione del titolo di guida. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto alla prima doglianza formulata va rilevato che effettivamente l'accordo per il "patteggiamento" prevedeva la applicazione della pena pecuniaria di Euro 2.000= di ammenda, così ridotta per il rito la pena di Euro 3.000= determinata ai sensi dell'art. 133 c.p., e tenuto conto dell'aumento per l'aggravante contestata. Deve però ritenersi che la mancata indicazione della riduzione nella motivazione e nel dispositivo sia frutto di un mero errore che questa Corte può correggere ai sensi dell'art. 130 c.p.p., qualificando il motivo di ricorso proposto come istanza di correzione di errore materiale.
3. In ordine all'ulteriore motivo di ricorso, va ricordato che l'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, prevede, come sanzione amministrativa accessoria, la revoca della patente, quando il fatto commesso rientri nell'ambito della lett. c) e sia aggravato dalla circostanza di avere provocato un incidente.
L'applicazione della sanzione non richiede alcuna motivazione, essendo obbligatoria e quindi non impegnando l'esercizio di facoltà discrezionali del giudice. Sul punto questa Corte ha avuto modo di statuire che "La revoca della patente di guida, prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, è una sanzione amministrativa accessoria che consegue di diritto ad ogni sentenza di condanna anche se emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., prescindendosi, in quest'ultimo caso, dalla necessità di un'esplicita pattuizione sul punto fra le parti" (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 49221 del 30/11/2012 Ud. (dep. 18/12/2012), Rv. 253971).
Dall'affermazione di tale principio si desume che essendo sottratta alle parti la disponibilità della sanzione accessoria, il patto non può essere condizionato ne' dalla scelta del tipo (sospensione, invece che revoca), ne' dalla sua durata (se da applicare sia la sospensione). Pertanto nel caso in cui, come in quello che ci occupa, il patto sia condizionato dalla scelta della sanzione accessoria e dalla sua durata, la clausola deve ritenersi come non apposta in quanto relativa all'esercizio di poteri sottratti alle parti e che, se esercitati, si risolverebbero in una disapplicazione della legge. Consegue da ciò la correttezza dell'operato del giudice di merito che, nel disporre la revoca della patente (obbligatoria ex lege), non ha tenuto conto della pattuizione delle parti sulla sua sospensione.
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione del provvedimento impugnato nel senso che dove è indicata la applicazione della pena dell'ammenda per Euro 3.000= deve intendersi la pena dell'ammenda per Euro 2.000= (dico duemila). Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014