CASS
Sentenza 14 marzo 2022
Sentenza 14 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2022, n. 8581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8581 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RO AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 29/07/2021 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE RI;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. Massimo Pisani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NO emessa il 9 luglio del 2021 che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di associazione per delinquere 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8581 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/01/2022 finalizzata alla commissione di delitti di riciclaggio di automobili di illecita provenienza, falso, ricettazione ed appropriazione indebita (capi 1,2,5,6,7,10,11,19,26,35,37,38,39 e 44 della imputazione provvisoria). Il Giudice per le indagini preliminari, con la stessa ordinanza impugnata, dichiarava la propria incompetenza in relazione ad altri reati contestati al ricorrente, ritenendo funzionalmente competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 2. Ricorre per cassazione RO AN, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato l'incompetenza funzionale dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di NO in relazione a tutti i reati contestati, tenuto conto che quelli ex art. 615-ter cod. pen. rientrano nel novero dei reati che, ai sensi dell'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., avrebbero dovuto far ritenere la competenza della Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con forza attrattiva in relazione a tutti gli altri reati. La separazione dei reati - alcuni dei quali ritenuti di competenza della Procura della Repubblica di NO ed altri della Procura della Repubblica di Roma - è stata disposta dal Tribunale con motivazione che il ricorrente ritiene illogica, per il fatto di avere escluso l'esistenza della connessione;
ciò, tenuto conto del ruolo assunto dal ricorrente nella vicenda alla stregua della contestazione accusatoria associativa di cui al capo 1. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. La consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis attractiva" anche sugli altri (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391; Sez. 1, n. 32765 del 03/05/2016, G., Rv. 267503). Tale principio giuridico, estendibile ai reati contemplati dall'art. 51, comma 3- quinquies cod. proc. pen., impone, dunque, che la deroga alla competenza territoriale per i reati ivi contemplati possegga una cosiddetta vis attractiva in relazione agli altri reati contestati a condizione che questi ultimi siano connessi ai primi. Il Tribunale ha correttamente affrontato la questione giuridica, non ritenendo che tra i reati contestati al ricorrente ritenuti di competenza della Procura della 2 Repubblica di NO e quelli in relazione ai quali era già stata ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari la competenza funzionale della Procura della Repubblica di Roma vi fosse una connessione probatoria, in ragione del fatto che i reati "trasferiti" a Roma, commessi dal ricorrente in concorso con RI NG, non risultavano di interesse della associazione per delinquere contestata al ricorrente ma da essa, al contrario, del tutto sganciati (fg. 8 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una valutazione che attiene al merito del giudizio e che il Tribunale ha effettuato attraverso la lettura degli atti del procedimento, sicché essa non è rivedibile in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.01.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente PE RI DE MI ihsiArYYÌ
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE RI;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. Massimo Pisani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NO emessa il 9 luglio del 2021 che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di associazione per delinquere 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8581 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/01/2022 finalizzata alla commissione di delitti di riciclaggio di automobili di illecita provenienza, falso, ricettazione ed appropriazione indebita (capi 1,2,5,6,7,10,11,19,26,35,37,38,39 e 44 della imputazione provvisoria). Il Giudice per le indagini preliminari, con la stessa ordinanza impugnata, dichiarava la propria incompetenza in relazione ad altri reati contestati al ricorrente, ritenendo funzionalmente competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 2. Ricorre per cassazione RO AN, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato l'incompetenza funzionale dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di NO in relazione a tutti i reati contestati, tenuto conto che quelli ex art. 615-ter cod. pen. rientrano nel novero dei reati che, ai sensi dell'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., avrebbero dovuto far ritenere la competenza della Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con forza attrattiva in relazione a tutti gli altri reati. La separazione dei reati - alcuni dei quali ritenuti di competenza della Procura della Repubblica di NO ed altri della Procura della Repubblica di Roma - è stata disposta dal Tribunale con motivazione che il ricorrente ritiene illogica, per il fatto di avere escluso l'esistenza della connessione;
ciò, tenuto conto del ruolo assunto dal ricorrente nella vicenda alla stregua della contestazione accusatoria associativa di cui al capo 1. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. La consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis attractiva" anche sugli altri (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391; Sez. 1, n. 32765 del 03/05/2016, G., Rv. 267503). Tale principio giuridico, estendibile ai reati contemplati dall'art. 51, comma 3- quinquies cod. proc. pen., impone, dunque, che la deroga alla competenza territoriale per i reati ivi contemplati possegga una cosiddetta vis attractiva in relazione agli altri reati contestati a condizione che questi ultimi siano connessi ai primi. Il Tribunale ha correttamente affrontato la questione giuridica, non ritenendo che tra i reati contestati al ricorrente ritenuti di competenza della Procura della 2 Repubblica di NO e quelli in relazione ai quali era già stata ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari la competenza funzionale della Procura della Repubblica di Roma vi fosse una connessione probatoria, in ragione del fatto che i reati "trasferiti" a Roma, commessi dal ricorrente in concorso con RI NG, non risultavano di interesse della associazione per delinquere contestata al ricorrente ma da essa, al contrario, del tutto sganciati (fg. 8 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una valutazione che attiene al merito del giudizio e che il Tribunale ha effettuato attraverso la lettura degli atti del procedimento, sicché essa non è rivedibile in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.01.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente PE RI DE MI ihsiArYYÌ