Sentenza 16 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà - imposto, tra l'altro, dall'art. 2 della Costituzione - tale da imporre a ciascuna parte comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, ed a prescindere altresì dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", siano idonei (senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico) a preservare gli interessi dell'altra parte. In particolare, l'obbligo della buona fede in sede di esecuzione del contratto deve, pertanto, ritenersi violato non solo nel caso in cui una parte abbia agito con il doloso proposito di recare pregiudizio all'altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede.
Commentari • 6
- 1. Malattia e visita fiscale INPS: il lavoratore può essere esonerato dal controllo?Avv. Andrea Persichetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Svolgimento di altra attività durante la malattia: licenziamentoRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 maggio 2022
- 3. Interessante pronuncia del Tribunale di Milano in tema di danno da uccisione dell’animale da affezione (T. Milano, 30.6.2014).Lorusso Alberto · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2014
La sentenza dipana in modo lineare i principi fissati dalla Corte di Cassazione nelle quattro storiche sentenze di San Martino (Cass. SSUU 26972/2008 e ss.) ed affronta in modo analitico la problematica del limite al risarcimento del danno patrimoniale da cure veterinarie nel caso di animale privo di utilità economica. La faccenda affrontata dal Giudice Meneghino è la seguente: un tale spara con un'arma ad aria compressa su due gatte di proprietà di madre e figlia sue vicine. Entrambi gli animali vengono curati, ma uno muore. Per prestare agli animali l'assistenza sanitaria, le due donne spendono delle somme importanti, vale a dire poco meno di 10.000,00 euro. In sede di giudizio, le …
Leggi di più… - 4. Licenziamento, periodo di malattia e attività presso terzi (Cass. n. 21938/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 13 dicembre 2012
1. Questione La Corte d'appello di Firenze ha accolto l'impugnazione proposta dal dipendente avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo, che gli aveva rigettato la domanda volta all'annullamento del licenziamento intimatogli dall'azienda, ed ha così riformato la gravata decisione annullando il suddetto provvedimento ed ordinando la reintegrazione dell'appellante nel posto di lavoro, con condanna della convenuta al risarcimento del danno ed alle spese del doppio grado di giudizio. La Corte è pervenuta a tale decisione dopo aver rilevato che l'addebito disciplinare mosso al dipendente, ovvero quello di essere venuto meno ai doveri di correttezza e buona fede nel …
Leggi di più… - 5. Cassazione: licenziamento legittimo per ricaduta in malattia dovuta ad imprudenzaAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12 febbraio 2011
La S.C., con riferimento al caso di lavoratore sanzionato disciplinarmente per essersi recato durante distinti periodi di ferie in paese tropicale, contraendo ogni volta la malaria e così prolungando per malattia l'assenza dal lavoro, nell'affermare il principio secondo cui il lavoratore è libero di decidere come e dove utilizzare il periodo di ferie, ha ritenuto che tale libertà debba essere coniugata con l'obbligo di buona fede delle parti dei contratti a prestazioni corrispettive, che impone a ciascuna parte di preservare gli interessi dell'altra parte anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi giuridici, e che è violato non solo nel caso di dolo, ma anche di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2002, n. 14726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14726 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO.GE.P COMPAGNIE GENERALE DE DEVELOPPEMENT S.R.L., con sede in Genova, in persona del suo legale rappresentante Ing. Carlo Rossi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che la difende anche disgiuntamente insieme agli avvocati VINCENZO ROPPO e ADOLFO BIOLÈ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FINTECNA Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. (già EC Società per l'Impiantistica Industriale e per l'Assetto del Territorio p.a., in liquidazione), in persona del suoi legali rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 43 SC. B int. 19, presso lo studio dell'avvocato CORRADO CRIALESE, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato GIUSEPPE MARVULLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 492/99 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 29/04/99 e depositata il 14/06/99 (R.G. 1037/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Vincenzo ROPPO;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE (per delega Avv. Corrado CRIALESE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio del 1995 la CO.BE.P - Compagnie Generale de Developpement s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la TE (già Italimpianti Società Italiana Impianti p.a.) chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma pari a US dollari 26,752 milioni per l'opera mediatoria prestata in relazione all'avvenuta conclusione di un contratto di appalto stipulato dalla convenuta con il Governo siriano, relativo alla realizzazione di un complesso siderurgico destinato alla produzione di tondino e barre per 700.000 tonnellate annue. Deduceva l'attrice:
- che, in base ad un "accordo di collaborazione" stipulato con la (allora Italimpianti, divenuta poi) TE (in forza del quale essa era stata incaricata di promuovere e agevolare nuove opportunità di espansione di quest'ultima sia in Italia che all'estero), aveva segnalato alla convenuta la commessa anzidetta che costei, a seguito di gara, si era aggiudicata;
- che TE non aveva ottemperato agli obblighi derivanti dal capitolato speciale di appalto trascurando tra l'altro di prestare le prescritte garanzie e di iniziare l'esecuzione del progetto - che il Governo siriano, preso atto delle suddette inadempienze, aveva ad essa revocato l'incarico conferitole - che tale evenienza, imputabile unicamente alla società italiana, non poteva privarla del diritto di percepire il compenso contrattualmente pattuito in caso di successo (come appunto si era verificato) dell'iniziativa segnalatale, o comunque di percepire detta somma come risarcimento del danno dovuto ai sensi degli artt. 1375 e 1218 c.c., oltre rivalutazione ed interessi.
Resisteva in giudizio la TE.
Il giudice unico presso il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, in parte dichiarava inammissibile ed in parte rigettava ogni domanda dell'attrice che condannava anche al pagamento delle spese.
Osservava il primo giudice che la domanda di conseguimento di somme ai sensi dell'art. 1749 c.c. ivi compreso il rimborso delle spese sostenute, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, era sicuramente nuova rispetto alle richieste formulate nell'atto introduttivo talché doveva essere dichiarata inammissibile. Nel merito considerava che in base agli accordi CO.GET avrebbe avuto diritto a percepire il compenso da TE nel caso in cui avesse avuto successo l'iniziativa segnalata;
e considerava che il "successo" dell'iniziativa, secondo la comune volontà delle parti, avrebbe dovuto coincidere necessariamente con la conclusione di un contratto in grado di essere immediatamente eseguito. Invece - rilevava - nessun contratto risultava esser mai stato stipulato - ne' in base alla legislazione italiana (che considerava non equipollente a tale strumento la semplice aggiudicazione di una gara, alla quale doveva seguire necessariamente la stipula di un contratto, nella specie non effettuato) ne' in base alla legislazione siriana che attribuiva valore sostitutivo del contratto definitivo all'aggiudicazione, peraltro "after completion of the legal ratification formalities", e cioè solo dopo le operazioni formali di ratifica che nella specie non erano risultate espletate. Non vi era stata ancora - considerava - alcuna aggiudicazione definitiva (tanto che TE nella corrispondenza del Ministero dell'Industria siriano era stata definita "recommended contractor" e cioè "contraente consigliato", non già aggiudicataria dell'appalto; e nella stessa corrispondenza si faceva riferimento ad una bozza di contratto non ancora "notificata" (rectius ratificata)) ma ci si era trovati in una fase ancora precedente in cui il contraente a seguito della gara era stato scelto e con esso andavano proseguite le trattative negoziali. Aggiungeva che comunque, nonostante il favorevole esito della gara, restava ancora da raggiungere l'accordo su aspetti fondamentali dell'assetto contrattuale globale quali l'entità delle opere civili da realizzare, le garanzie da fornire, il collaudo e l'indicazione del tecnico d'esercizio che avrebbe dovuto fornire l'assistenza necessaria per la conduzione dell'impianto. E d'altro canto era inutile ricercare i motivi dello sfavorevole esito dell'operazione poiché l'accordo tra attrice e convenuta aveva previsto la corresponsione del compenso per il solo caso di successo e nulla in caso di insuccesso, senza alcuna ulteriore specificazione - per cui nulla era dovuto all'attrice a tale titolo.
Contro questa decisione proponeva appello la CO.GE.P. Resisteva in giudizio l'appellata.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza 29.4 - 14.6.99, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvedeva:
"Rigetta l'appello proposto da CO.GE.P. - Compagnie Generale de Developpement s.r.l. nei confronti di EC - Società per l'impiantistica industriale e l'assetto del territorio p.a., in liquidazione, avverso la sentenza resa inter partes dal giudice unico presso il Tribunale di Genova in data 6 ottobre 1997 n. 2783 che conferma integralmente;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'appellata, liquidate in complessive L. 200.585.000 (esborsi L. 8.440.000, diritti di procuratore L. 2.145.000, onorari di avvocato L. 190.000.000), oltre accessori di legge".
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione con due articolati motivi la CO.GE.P.
Ha resistito con controricorso la TE.
Ha depositato memoria la "...FINTECNA - Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A...." dichiarando che la TE, con decorrenza dal giorno 1.6.2000, era stata fusa per incorporazione in essa EC (veniva depositato atto di fusione mediante incorporazione in data 15.5.2000 not. Paolo Castellini di Roma n. 59545 di rep.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente CO.GE.P denuncia "Insufficienza, contraddittorietà, illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ.). Inoltre: violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 22 del decreto della Repubblica Araba di IR 195/T del 25 luglio 1974, in relazione agli artt. 14 e 15 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ.)" esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. La ricorrente non si duole dell'interpretazione data dal giudice del merito alla clausola (artt.
4.a e 5.2 del contratto) in forza della quale il presupposto per il sorgere del diritto di CO.GE.P al compenso proporzionale s'identifica nel successo di IT nell'iniziativa segnalata da CO.GE.P. Di più, la ricorrente condivide tale significato: che il Giudice del merito esprime con la formula "rapporto Italimpianti/committente...pervenuto ad una fase in cui non solo non fosse più possibile per una delle due 'tirarsi indietro'. ma in cui il contraente fosse autorizzato a darvi esecuzione, anche in giuridica coercizione della parte inadempiente", ovvero con la formula equivalente "accordo formalmente perfetto ed in condizione di essere rispettato dal contraente".
La ricorrente lamenta invece i vizi suddetti nel procedimento argomentativo, che conduce la Corte d'Appello a negare l'avvenuto successo di IT nell'iniziativa segnalata da CO.GE.P sotto almeno quattro profili.
Primo profilo.
È pacifico fra le parti (ed è correttamente ribadito dalla sentenza della Corte d'Appello) che la questione del perfezionamento o mancato perfezionamento del contratto d'appalto fra l'EC e l'Ente committente (EI - General Organization et Engineering Industries) deve risolversi in base alla legge siriana. È altrettanto pacifico che la norma a tal fine rilevante è quella contenuta nell'art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974. La traduzione dell'articolo fornita dalla ricorrente è: "Se il contratto non viene reddito per iscritto tra l'autorità appaltante e l'appaltatore a seguito della ratifica della gara, il rapporto della commissione dovrà essere considerato come un contratto tra essi dopo l'espletamento delle formalità di ratifica legale". La resistente traduce così: "Se non esiste contratto scritto tra l'autorità contraente e il contraente dopo la ratifica dell'offerta, il verbale della commissione sarà considerato come il contratto tra loro stipulato dopo che saranno terminate le formalita legali della ratifica". Le discordanze fra le due traduzioni sono marginali e, per quanto in questa sede interessa, del tutto irrilevanti. E testo della norma prefigura con chiarezza due diverse possibili modalità per la formazione del contratto d'appalto pubblico formante oggetto di gara:
una modalità "normale"- e una modalità "alternativa", attivabile nel caso che non abbia avuto luogo la modalità normale. La modalità normale consiste nella stipulazione di un apposito contratto scritto ("a contract...written") fra l'Ente appaltante e il concorrente vincitore ("between the contracting Authority and the Contractor") dopo che si siano perfezionate le procedure di gara ('following ratification of the tender"). Ma il legislatore siriano considera anche l'eventualità che per qualche ragione questa procedura non abbia corso, e prefigura allora una modalità alternativa per la formazione del contratto, in forza della quale il vincolo contrattuale può ritenersi perfezionato anche senza formale stipulazione di un apposito contratto scritto. Il presupposto è, appunto, che siffatta stipulazione non vi sia stata ("If a contract is not written...") in tal caso la relazione (ovvero il verbale) della Commissione giudicatrice, una volta completate le formalità legali di "ratifica", terrà luogo di contratto fra l'Ente appaltante e l'aggiudicatario ("the report of the Commission shall be considered as a contract between them after completion of the legal ratification formalities"). Questo è esattamente quanto accaduto nel rapporto fra EC e EI. È pacifico in causa che all'aggiudicazione dell'appalto in favore di EC non segue la modalità normale di formazione del contratto. La mancata stipulazione di apposito "contratto scritto" apre spazio per l'operare della modalità alternativa. Alla stregua di essa, il vincolo contrattuale fra le parti è comunque esistente - a prescindere dalla predetta stipulazione - se sussistono due presupposti:
- la relazione (o verbale) della Commissione giudicatrice della gara, individuante il vincitore (il già detto "report of the Commission", cui si attribuisce valore di atto che tiene luogo del contratto);
- il completamento delle formalità legali di "ratifica" ("completion of the legal ratification formalities"). L'istruttoria documentale ha comprovato che entrambi i presupposti sono realizzati. Importanza decisiva, al riguardo, assume la lettera in data 19 maggio 1992, con cui l'Ingegner SA AO, Direttore Generale di GOEL comunica a EC l'aggiudicazione dell'appalto. Da essa risulta in primo luogo la sussistenza del presupposto costituito dalla relazione (o dal verbale) della Commissione giudicatrice incaricata di aggiudicare l'appalto, scegliendo tra le offerte concorrenti. Nella citata lettera si richiamano infatti "le conclusioni cui è giunta la Commissione ministeriale nella riunione tenuta sotto la presidenza di Sua Eccellenza il Primo Ministro in data 18 maggio 1992"; e si comunica che, in base alle predette conclusioni, EC è stata "prescelta quale aggiudicataria dell'appallo". Essendo del tutto chiaro - e da nessuno contestato - che con ciò si allude precisamente alla relazione (o verbale) della Commissione ("report of the Commission") di cui parla l'art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974.
Dalla medesima lettera del EI in data 19 maggio 1992 risulta altresì il completamento delle formalità di "ratifica". Quali siano tali formalità, evocate dalla lettera d) del citato art. 22 del decreto, si ricava alla luce delle tre lettere del medesimo art. 22 che immediatamente precedono la lettera d). Da esse si ricava che, una volta conclusa la gara con la relazione (il verbale) della Commissione giudicatrice, devono percorrersi i seguenti passaggi:
- lettera a): il responsabile finanziario deve "ratificare" gli atti della gara;
- lettera b): il risultato della gara - e cioè l'individuazione dell'offerta vincente - deve quindi essere sottoposto all'eventuale autorità competente perché assuma le relative decisioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti;
- lettera c): una volta completate le predette formalità di "ratifica", se ne da la dovuta notifica al vincitore della gara in vista dell'esecuzione del contratto;
e a questo punto egli deve essere considerato appaltatore.
L'appena riferita lettera c) indica con chiarezza che la notifica all'aggiudicatario segue il completamento delle formalità legali di "ratifica". Ora, la citata lettera di EI a EC in data 19 maggio 1992 è precisamente la notifica all'aggiudicatario, di cui si è appena detto: e già questo rilievo è decisivo per concludere che le formalità legali di "ratifica" dovevano, a quel punto, essere già completate (giacché, in caso contrario, non vi sarebbe ancora potuta essere alcuna notifica all'aggiudicatario). Ma se non bastasse, si osservi più puntualmente che:
- la formalità di cui alla lettera a) è stata, senza dubbio, in precedenza eseguita: responsabile finanziario per l'appalto in oggetto è infatti - come documentato dalla ricorrente sul punto mai confutata dalla resistente, e come recepito nella stessa sentenza d'appello (pag. 16) - quel medesimo Ingegner SA AO, Direttore Generale di EI, che sottoscrive la missiva del 19 maggio 1992 con cui si notifica a EC l'esito della gara favorevole a quest'ultima; notificazione dell'esito della gara che ovviamente implica l'avvenuta "ratifica" di esso da parte del soggetto a ciò deputato, posto che questi si identifica con il notificante;
- con altrettanta certezza deve ritenersi eseguita la formalità di cui alla lettera b) (il cui testo, peraltro, la indica come solo eventuale): il generico requisito della sottoposizione del risultato della gara - aggiudicazione in favore di EC - all'eventuale autorità competente non può non ritenersi soddisfatto nel momento in cui quel risultato di aggiudicazione è fatto proprio, ed esternato, sia dall'autorità settorialmente competente in relazione alla specifica materia dell'appalto (ancora una volta l'Ingegner SA AO, Direttore Generale di EI), sia dal vertice politico- istituzionale della Repubblica Araba di IR (il cui Primo Ministro in persona provvede a comunicare l'esito della gara, il 19 maggio 1992, in conferenza personale di tutti i concorrenti). In presenza di questi dati, che univocamente depongono per l'avvenuto perfezionamento del vincolo contrattuale fra EC e EI in forza della modalità alternativa di cui all'art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974, il vizio logico della sentenza è il seguente: essa nega il perfezionamento del vincolo contrattuale secondo la modalità alternativa, sulla base di elementi che presuppongono la modalità normale, per definizione esclusa nella fattispecie. In quella stessa lettera la Corte d'Appello crede di rinvenire qualcosa che a suo giudizio porta ad escludere che il vincolo contrattuale si sia perfezionato. Infatti - osserva la Corte genovese - in quella lettera l'ingegner SA AO provvede ad "avvertire l'appaltatrice della necessità di recarsi a Damasco con tutta la documentazione richiesta da Sua Eccellenza il Ministro dell'Industria, per procedere alla preparazione del progetto di contratto nei suoi aspetti tecnici, finanziari e legali. Inoltre la stesura del progetto di contratto sarà seguita dalla firma e dalla approvazione delle Autorità competenti della Repubblica Araba di Sina e quindi entrerà in vigore...". Ne risulta - proseguono i giudici di seconde cure - che risulta "tra le parti noti si era concluso neppure il 'progetto di contratto' che comunque da solo non avrebbe potuto rappresentare di per sè la conclusione delle intese e la nascita di un rapporto giuridico vincolante occorrendo pur sempre la sua approvazione da parte delle Autorità a ciò deputate, e quindi il richiamo al decreto siriano appare del tutto ininfluente ai fini del decidere poiché inapplicabile nella specie"). E dunque - è la conclusione - nessun vincolo contrattuale risulta sorto fra le parti. Il ragionamento parte con l'obiettivo di verificare se si sono realizzate le condizioni per il perfezionamento del vincolo secondo la modalità alternativa di cui all'art. 22, lettera d) del decreto e giunge a negarlo, sull'esclusivo argomento che il vincolo non si è costituito secondo la modalità normale. La Corte omette del tutto di verificare se vi sia stato il perfezionamento del contratto secondo la modalità alternativa. La sentenza del Tribunale dispiega un altro falso argomento, che la sentenza di secondo grado non riprende in modo esplicito. Nella lettera in data 19 maggio 1992, con cui il Direttore Generale di EI notifica a EC l'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario viene definito "recommended contractor" e cioè - si traduce - appaltatore "consigliato": ma se in quella sede - si argomenta - EC è definita come appaltatore solo "consigliato", ciò significa che non può essere ancora considerato come appaltatore a pieno titolo, come parte di un contratto d'appalto già definitivamente perfezionato. L'argomento è privo di consistenza, e risulta comunque controbilanciato da un altro dato lessicale, che depone in senso esattamente opposto Nei numerosi telex inviati da GO a EC fra luglio e settembre 1992 ci si rivolge all'interlocutore non come al "recommended contractor" bensì come al "contractor" tout court. Di più, nel telex in data 2 settembre 1992 (produzione n. 36) lo si qualifica "nominated contractor" (cioè appaltatore non solo "consigliato", ma già "nominato" conformemente al "consiglio").
Secondo profilo.
Questo si riferisce a una serie di fatti che ulteriormente comprovano l'avvenuta costituzione di un rapporto contrattuale d'appalto "giuridicamente ed economicamente vincolante". Esistono, documentate in rituali produzioni, svariate dichiarazioni - di volontà e di scienza - provenienti da EC, le quali hanno l'univoco senso di riflettere la consapevolezza della stessa EC circa l'avvenuto perfezionamento del vincolo contrattuale fra sè e la committente siriana. In particolare:
- lo stesso giorno 19 maggio 1992, in cui TE riceve la lettera del Direttore Generale di EI Ingegner SA AO, che comunica l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, la medesima IT la riscontra con missiva in cui si dice "lieta di confermare il nostro impegno ai contenuti della vostra lettera qui riscontrata ai contenuti della nostra lettera trasmessa alla Commissione ministeriale il 15 maggio 1992, alla nota unita ad essa il 18 maggio 1992, all'offerta da noi presentata ed ai suoi allegati, al volume recante le condizioni del progetto, e a tutto ciò che è stato concordato con la Commissione ministeriale e con la commissione tecnico-giuridica competente a studiare le offerte";
- in sede di corrispondenza fra EC e IN, impegnate a definire i rapporti interni relativamente alla commessa congiuntamente acquisita, il giorno 27 ottobre 1992 EC parla di "impegni già assunti nei confronti del Cliente con la presentazione dell'offerta.. e con la lettera di impegno firmata dal Cliente in data 19.05.1992 a seguito dell'offerta presentata";
- in una nota interna del 22 dicembre 1992, anch'essa relativa ai rapporti con la consorziata IN, il dott. A. Gervasio, allora capo dell'Ufficio legale di EC, parla a sua volta di "responsabilità.. nei confronti del cliente... a seguito della presentazione dell'offerta.. e della conseguente accettazione della lettera d'intenti del cliente che sia IN che TE hanno sottoscritto" poi ancora di "obbligazioni.. già assunte in forma scritta la cui violazione genererebbe "gravose responsabilità.. nei confronti del cliente".
Identica censura può muoversi alla sentenza della Corte d'Appello, per avere trascurato dichiarazioni provenienti dalla controparte siriana, le quali a loro volta comprovano - con forza ed evidenza probatoria perfino superiori - che anch'essa ritiene il vincolo contrattuale già sorto, e il relativo rapporto contrattuale già operativo.
Questo atteggiamento risulta con chiarezza già dai numerosi telex che, nel periodo luglio/settembre 1992, EO invia a EC per sollecitarla a prestarsi alla firma dell'apposito testo contrattuale, e soprattutto per sollecitarla ad adempiere l'obbligo contrattuale di prestare il performance bond previsto dall'art. 16 del "Book of special legal and financial conditions of Al-Zara Iron and Steel Complex", al cui rispetto EC si era espressamente obbligata con la propria dichiarazione del 19 maggio 1992. Infatti in tali comunicazioni:
- sul piano lessicale, si usano espressioni che depongono nel senso di un rapporto contrattuale già perfezionato: si parla di "appalto a voi assegnato" ("contract awarded to you"), o di "conferimento dell'appalto" ("awarding of the contract"); si definisce EC "appaltatore incaricato" ("nominated contractor e si parla della sua posizione verso EI in termini di "obbligazione" ("obligation"). - ma soprattutto, sul piano sostanziale, si chiede a TE di adempiere prestazioni che, configurandosi come prestazioni contrattuali, non avrebbe senso richiedere se non a chi sia attualmente parte di un contratto, vincolata al medesimo per effetto del già intervenuto perfezionamento di questo, e dunque della già intervenuta costituzione di un rapporto "giuridicamente ed economicamente vincolante".
Ciò vale già per la richiesta di prestare il performance bond. Vale a maggiore ragione per l'intimazione - contenuta nel telex in data 19 ottobre 1992 - "a procedere immediatamente non appena ricevuta la notificazione della presente, a quanto necessario per avviare l'esecuzione del progetto", con l'avvertenza che l'intimazione in oggetto "viene considerata come la lettera contenente l'ordine di inizio lavori prevista nell'articolo 14 del capitolato delle condizioni finanziarie e giuridiche". Ma importanza ancora più decisiva - e, ai nostri fini, dirimente - assume detto telex, il cui oggetto specifico è ancora una volta la doglianza di EI circa il mancato adempimento dell'obbligo contrattuale di EC di prestare il performance bond, ma in cui GO coglie l'occasione per riassumere con particolare solennità e compiutezza lo stato dei rapporti fra le parti. Di esso, interessa quì segnalare il passo in cui il committente siriano ricorda che, a norma della disciplina applicabile alla fattispecie (e dunque il già citato art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974), "in caso di inottemperanza della parte cui l'appalto è stato aggiudicato alla richiesta dell'Ente committente di firmare il contratto entro il termine stabilito, il capitolato speciale nonché ogni altro accordo preso prima del conferimento dell'appalto saranno allora considerati - in forza dell'approvazione della competente autorità relativa al verbale con cui si è fatta l'aggiudicazione - come contratto che fissa diritti e obbligazioni di entrambe le parti (Ente appaltante e appaltatore)"; e ne trae la seguente, specifica conclusione: "In ragione del fatto che Voi non avete ottemperato alla nostra richiesta di firmare il contratto nel termine previsto i contenuti del capitolato delle condizioni finanziarie, giuridiche e tecniche, nonché quanto concordato in ordine alle specifiche tecniche e alle quantità così come tutto ciò che occorre per l'esecuzione del Progetto "chiavi in mano", sono - nella loro integralità - considerati come contratto che fissa i diritti e gli obblighi & ciascuno di noi".
Questa constatazione è ribadita da EI nel successivo telex del 29 ottobre 1992, ove si richiamano gli elementi di cui sopra per ricordare che nel loro insieme essi "costituiscono un contratto". L'affermazione di EI indica con assoluta chiarezza che lo stesso committente siriano considera perfezionata, e invoca, la modalità alternativa di formazione del rapporto contrattuale (pur in assenza di apposito "contratto scritto"). E - ciò che più conta - la considera perfezionata con effetto vincolante non solo per l'appaltatore, ma anche per sè medesimo. Ciò, del resto, è perfettamente conforme alla legislazione siriana, e più di preciso al ridetto art. 22 del decreto 195/T del 25 luglio 1974, disciplinante il procedimento di formazione degli appalti pubblici, la cui lettera c), secondo periodo, recita: "L'Ente appaltante è legittimato a recedere in ogni momento, purché prima di avere notificato all'appaltatore" l'avvenuta aggiudicazione in suo favore. Ciò significa che dopo la notifica l'Ente appaltante non è più legittimato a recedere, dunque è vincolato al contratto. E la notifica è stata fatta da EI a EC in data 19 maggio 1992. Terzo profilo.
Dopo avere concluso per il mancato perfezionamento del rapporto contrattuale fra EC e EI, la sentenza della Corte d'Appello aggiunge alcuni elementi di motivazione che dovrebbero rafforzare l'anzidetta conclusione. Il primo elemento sembra consistere in ciò:
dopo l'aggiudicazione del maggio 1992 fra le parti della commessa si erano sviluppate discussioni e negoziazioni su alcuni punti dell'appalto, che EC cercava di definire in senso a sè favorevole - su tali punti EC non era riuscita a ottenere il consenso della controparte siriana;
per conseguenza, permanendo dissenso fra le parti su alcuni aspetti del regolamento contrattuale, il contratto di appalto non poteva dirsi concluso, in forza del principio che richiede - a tal fine - l'accordo delle parti su tutti i punti venuti in discussione, essenziali o secondari che siano. Un siffatto argomento è radicalmente viziato per diverse ragioni. La prima ragione è che, onde escludere la conclusione del contratto di appalto, esso applica un principio giurisprudenziale ricevuto nel diritto italiano, quando avrebbe dovuto applicare il diritto siriano, cui l'appalto è pacificamente sottoposto. La seconda ragione è che la Corte d'Appello trascura del tutto elementi di prova dai quali risulta con chiarezza che la trattativa di cui sopra non era diretta alla formazione dell'accordo su un contratto non ancora concluso, bensì era diretta alla modificazione, in senso più favorevole a EC, di alcune condizioni comprese nel regolamento contrattuale di un contratto già concluso. Gli elementi sono almeno due:
- uno è costituito dalla lettera in data 25 settembre 1992, del Direttore Generale di IN, Ing. L. Iperti, al Direttore Generale di IIUTECNA, Ing. F. Carretta, nella quale si identifica l'oggetto del negoziato in corso con OR in "modifiche contrattuali che noi abbiamo richiesto e che ancora non abbiamo ottenuto" (modifiche che - si aggiunge - "Non potendo mettere sul tavolo il performance bond, dovranno essere negoziate in condizioni di oggettiva nostra debolezza";
- l'altro è il passo del telex di GO a EC in data 29 ottobre 1992, in cui il committente siriano prima ribadisce che il rapporto contrattuale fra le parti si è perfezionato in base alle dichiarazioni già scambiate e agli elementi già concordati "che costituiscono un contratto"; e quindi, per sintetizzare le difficoltà che gli atteggiamenti dell'appaltatore stanno creando al regolare svolgimento del rapporto, sottolinea ancora una volta che ciò che voi richiedete adesso sono sostanziali e fondamentali modifiche al capitolato cui avete prestato adesione scritta e alle specifiche tecniche già concordate col Comitato tecnico". Infine, la terza ragione è che la Corte genovese ulteriormente trascura che - di fronte all'atteggiamento intransigente di EI e al concretizzasi della minacciata risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore - EC abbandona ogni tentativo di ottenere le modifiche richieste, dichiarandosi pronta a firmare il testo contrattuale formalizzante le condizioni già accettate in sede di riscontro alla notificazione dell'aggiudicazione del 19 maggio 1992. Lo documenta la lunga lettera di EC e OS in data 8 febbraio 1993, ove - nell'estremo tentativo di recuperare una situazione oramai compromessa - EC si dice "pronta a firmare immediatamente il contratto" alle condizioni originariamente accettate, concedendo in più alla committente uno sconto di 20 milioni USD) sul prezzo originario dell'appalto.
Quarto profilo.
La sentenza conclusivamente dice: "In realtà l'insuccesso della commessa fu determinato dalla richiesta siriana di una controgaranzia pari al 10% del valore della commessa da parte dell'impresa italiana che procurò notevoli difficoltà a quest'ultima per il suo reperimento" (pag. 17). E cita, a conforto, "una nota interna delgennaio, 1993" (rectius, del 3 febbraio 1993), di provenienza EC, in cui si afferma, che "Nel mese di settembre, a un passo dalla conclusione, il Governo siriano si è irrigidito sulle ~e posizioni, pretendendo l'emissione del 'performance bond' pari al 10% del valore del Contratto prima della sua firma". Il modo in cui la questione del performance bond viene presentata nella sentenza della Corte d'Appello implica un presupposto tanto chiaro (ancorché non esplicitato) quanto palesemente erroneo: il presupposto che la prestazione del bond da parte di EC costituisca materia di una richiesta di EI, ma non di un suo diritto e di un corrispondente obbligo di EC. Ma il testo dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, cui EC, a riscontro della notizia dell'aggiudicazione comunicatale il 19 maggio 1992, aveva prestato espressa adesione con la propria lettera in pari data, recita:
"L'appaltatore deve prestare le cauzioni finali entro 15 (quindici) giorni dalla ama della decisione di aggiudicargli l'appalto" e precisa che tali cauzioni devono consistere in "una garanzia bancaria emessa dalla Banca Commerciale di IR... nella misura del 10% del prezzo globale dell'appalto". La sua piana lettura rende incontrovertibile che, al contrario di quanto supposto dal giudice del merito:
- la prestazione del bond non era materia di libera trattativa fra le parti, bensì formava oggetto di un obbligo contrattuale di EC, sorto a suo carico per effetto dell'espressa adesione al capitolato, ribadita contestualmente alla ricevuta notificazione dell'aggiudicazione;
- pertanto la mancata prestazione di esso non può qualificarsi come elemento che impedisce il formarsi dell'accordo fra le parti, bensì come fatto integrante inadempimento, da parte di EC, di un suo obbligo appartenente al regolamento contrattuale del contratto di appalto già concluso.
Qualificazione, quest'ultima, confermata dal fatto che - rimaste inottemperate le due formali diffide di EI a EC nelle date del 19 ottobre e 29 ottobre 1992 affinché l'appaltatore finalmente provvedesse alla prestazione della garanzia e all'inizio dei lavori - EI comunica a EC, con telex in data 28 gennaio 1993, che la parte siriana "vi ha considerato receduti dall'esecuzione del progetto, e ha deciso di risolvere il contratto con voi per l'esecuzione del progetto, di eseguire i relativi lavori in vostro danno e di intraprendere tutte le azioni legali e contrattuali a tutela dei nostri diritti nei vostri confronti".
La sentenza impugnata si espone anche a censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Infatti essa nega il perfezionamento dell'appalto fra EC e EI secondo l'ampiamente illustrata modalità "alternativa" di cui all'art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974, laddove la corretta applicazione di questa norma del diritto siriano, cui la fattispecie è pacificamente soggetta, porta invece a concludere che l'appalto si è perfezionato. Che la norma predetta - così come ogni altra norma di ordinamento straniero, che il giudice italiano debba applicare in forza di qualche criterio di collegamento previsto da regole di diritto internazionale privato - abbia valore di "norma di diritto" ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., non è revocabile in dubbio.
Il primo motivo non può essere accolto.
Occorre anzitutto rilevare che le doglianze concernenti (v. sopra) l'utilizzo dell'espressione "recommended contractor" nella lettera 19.5.92 debbono ritenersi irrilevanti e quindi inammissibili in quanto concernono argomentazioni che non fanno parte dell'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nell'impugnata decisione. Le doglianze fondate sulla citazione di specifici contenuti della documentazione in questione (come ad es. la lettera 19.5.1992, il capitolato speciale d'appalto e la lettera con cui la EC avrebbe prestato ad esso adesione) debbono poi ritenersi inammissibili in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, non contengono una rituale trascrizione dell'intero contenuto dei documenti (v. Tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: "Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse").
Occorre poi ricordare che "Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito,
quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (v. fra le altre Cass. S. U. n. 0 5802 dell'11/06/1998). Debbono quindi ritenersi inammissibili tutte le doglianze che consistono in sostanza in una diversa valutazione in ordine alla scelta, all'interpretazione, all'attendibilità ed alla concludenza delle risultanze istruttorie idonee a chiarire i fatti in contestazione, e non denunciano ritualmente specifici vizi logici (o giuridici).
Le ulteriori doglianze debbono poi ritenersi prive di pregio in quanto la motivazione dell'impugnata decisione (per la parte oggetto del primo motivo) appare comunque sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa citata nel ricorso. Ciò premesso in linea generale si aggiunge in particolare quanto segue.
1) Non è esatto che l'impugnata sentenza nega il perfezionamento del vincolo contrattuale secondo la modalità alternativa, sulla base di elementi che presuppongono la modalità normale;
al contrario la Corte di merito, dopo aver rilevato che "...vuoi il report contenente le operazioni di gara, vuoi l'offerta avrebbero dovuto essere sottoposti all'approvazione ("ratifica") dell'organo siriano a ciò deputato..." (v. a pag. 16), sulla base del contenuto del "telex del 19 maggio 1992" e di ulteriori risultanze (indicate nel prosieguo della motivazione) conclude che "...nessuna approvazione sia del verbale di gara che dell'offerta di Italimpianti poteva ritenersi essere stata effettuata..." (pag. 17) ribadendo poi (a pag. 19) che "può escludersi che tra le parti sia mai sorto un contratto giuridicamente vincolante, sia in forma espressa (...omissis...) sia in forma equipollente ad essa a seguito di favorevole esito della gara di appalto..."; è dunque palese (sulla base di tali brani e del contesto della sentenza) che è stata esposta una motivazione (immune da vizi) anche in ordine alla "modalità alternativa...";
2) il contenuto della documentazione proveniente dalla EC e dalla controparte siriana citata dalla parte ricorrente, oltre ad essere citato (come già esposto) in modo inammissibile in quanto in violazione del principio di autosufficienza, manca comunque (nella parte citata) anche del requisito della decisività. 3) di fronte alla decisione della Corte d'Appello secondo la quale "...può escludersi che tra le parti sia mai sorto un contratto giuridicamente vincolante.." la tesi che "...la prestazione del bond non era materia di libera trattativa fra le parti, bensì formava oggetto di un obbligo contrattuale di EC, sorto a suo carico per effetto dell'espressa adesione al capitolato...." appare inidonea ad evidenziare vizi logici o giuridici, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche in quanto (oltre ad apparire autonoma rispetto alle restanti argomentazioni - che quindi non la possono supportare - , dato che appare fondare il sorgere dell'"obbligo contrattuale" in questione su uno specifico comportamento della TE e più precisamente su una manifestazione scritta di volontà contrattuale, costituita dall'"...espressa adesione al capitolato..." contenuta nella lettera in data pari a quella - 19.5.92 - di comunicazione dell'aggiudicazione - e cioè - sembrerebbe - sulla modalità "normale" o comunque su una modalità a questa assimilabile - e non sulla modalità "alternativa" ed in particolare sulla mera sussistenza, da un lato, della "relazione (o verbale)" e dall'altro, del completamento delle formalità legali di "ratifica") si basa proprio sul presupposto che doveva essere dimostrato e cioè che era sorto un valido obbligo contrattuale (anche se il contenuto dell'obbligo contrattuale di cui si parla nell'argomentazione in questione sembrerebbe essere più limitato rispetto a quello del contratto di appalto); in particolare la parte ricorrente, nell'ambito delle argomentazioni volte a dimostrare la conclusione (con la modalità "alternativa") del contratto per cui è sorta la causa, sembra affermare la conclusione (con una modalità che sembrerebbe - secondo la sua tesi - "normale") di un contratto (o comunque di un accordo in qualche modo vincolante quantomeno secondo la normativa applicabile nella fattispecie;
forse diverso e forse antecedente rispetto al contratto oggetto della controversia - tali punti non sono oggetto di esplicite ed esaurienti argomentazioni) che sembrerebbe avere un oggetto più limitato, costituito dalla "prestazione del bond" (ma in realtà anche dalla parte restante del capitolato, e comunque anche da numerosi altri impegni, se si considerano le implicazioni che sembra di dover trarre dalle varie argomentazioni della parte ricorrente - con la conseguenza che a questo punto l'oggetto parrebbe non differire in modo radicale da quello del contratto di appalto); esponendo così una tesi non del tutto esauriente e quindi comunque non idonea a suffragare validamente il ricorso, - ed inoltre evidentemente respinta (implicitamente) dalla Corte di merito con motivazione immune da vizi;
4) da quanto sopra esposto emerge anche che non appare comunque configurabile alcuna violazione di legge.
Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia "omessa pronuncia su una domanda dell'appellante (art. 360, c. 1, n. 4 cod. proc. civ.). In alternativa: omissione (ovvero insufficienza,
contraddittorietà, illogicità) della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ.). In ulteriore alternativa: violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1375 e 1359 cod. civ. (art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ.)"
esponendo argomentazioni che possono essere riassunte come segue. La sentenza merita di essere cassata altresì nella parte relativa alla domanda subordinata (pretesa di risarcimento del danno, fondata sull'illecito e sulla conseguente responsabilità di EC verso CO.GET). Come riferisce correttamente la sentenza della Corte d'appello (pag. 20), "nell'atto introduttivo del giudizio di primo l'odierna appellante aveva chiesto la condanna dell'appellata al pagamento della provvigione" anche per un titolo diverso e alternativo rispetto a quello fatto valere in via primaria, e cioè "come risarcimento del danno dovuto per il combinato esposto degli art. 1375 e 1218 a c. (e cioè a titolo di responsabilità contrattuale)". Nel medesimo contesto, sempre riferendosi al giudizio dinnanzi al Tribunale, la Corte genovese aggiunge che CO.GE.P, "in sede di precisazione delle conclusioni...aveva aggiunto l'ulteriore domanda...di pagamento della medesima somma ai sensi dell'art. 1749 c.c. in tema di contratto di agenzia". Come la stessa Corte d'Appello
ricorda il Tribunale:
- dichiara inammissibile la domanda fondata sull'art. 1749 (vecchio testo) cod. civ., ritenendola nuova rispetto all'originaria domanda fondata sugli artt. 1218 e 1375 cod. civ.;
- respinge l'originaria domanda fondata sugli artt. 1218 e 1375 cod. civ. (sia pure sotto la formula generica e indistinta per cui "vanno respinte le domande attrici proposte in via principale ed in via subordinata" per la ragione che tale domanda, al pari di tutte le altre del pari respinte, avrebbe "comunque come presupposto infondo l'avvenuta conclusione del contratto e la sua mancata esecuzione perfatto imputabile alla società convenuta" per il Tribunale, decisivo sarebbe dunque che nessun contratto (di appalto fra EC e EI) si è concluso, e che dunque non si è verificato il "successo di IT nell'iniziativa segnalata da CO.GE.P." contemplato dall'accordo di collaborazione CO.GE.P/EC come presupposto del compenso proporzionale, "essendo irrilevanti i motivi dell'insuccesso dell'operazione".
Nel giudizio d'appello con riferimento alla materia del contendere come sopra definita, CO.GE.P chiede al giudice di secondo grado di riformare la sentenza del Tribunale, per la sua erroneità sotto due distinti profili, che la stessa sentenza della Corte d'Appello identifica correttamente (pagg. 19-20).
Sotto un primo profilo, CO.GE.P insorge contro la sentenza del Tribunale, contestandole un errore "di natura meramente processuale, attinente alla pretesa novità della domanda rispetto a quella formulata nell'atto introduttivo (nel quale erano stati richiamati gli artt. 1375 e 1218 c.c. e non già l'art. 1749 c.c.)". Questo motivo d'appello di CO.GE.P è disatteso dalla Corte genovese. Per questo aspetto - relativo alla domanda fondata sull'art. 1749 cod. civ. - la sentenza della Corte genovese non viene sottoposta a censura.
La sentenza viene invece sottoposta a censura per altro aspetto, concernente il secondo dei due profili sollevati da CO.GE.P in sede di appello contro la sentenza del Tribunale. Infatti, come ricorda la stessa sentenza d'appello, CO.GE.P, oltre a rilevare l'errore processuale del primo giudice, relativo alla novità della domanda, insorge anche contro l'errore "sostanziale, relativo al presupposto di avvenuta conclusione del contratto, riconosciuto invece inesistente": ed insorge precisamente osservando che anche se il contratto avesse dovuto ritenersi non concluso, mancata conclusione doveva ascriversi al comportamento contrario a buona fede TE la quale si era lasciata estromettere dall'affare per suo fatto e colpa". In altre parole: con questo secondo profilo di doglianza CO.GE.P lamenta che il Tribunale abbia mal giudicato sulla domanda "vecchia" (quella che fonda la pretesa su un titolo di responsabilità contrattuale di EC verso la stessa CO.GE.P ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., per inadempimento di obblighi discendenti dal contratto di collaborazione del 1986). In particolare, lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'invocata responsabilità di EC verso CO.GE.P, ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., non sarebbe ravvisabile senza il presupposto della intervenuta conclusione del contratto di appalto fra EC e EI, negata dal Giudicante. Nella subordinata prospettiva del mancato "successo di IT nell'iniziativa segnalata da CO.GE.P", a CO.GE.P si sarebbe dovuta accordare, in forza degli artt. 1218 e 1375 (nonché 1359) cod. civ., la richiesta riparazione (eventualmente anche in forma specifica) del danno ad essa cagionato dai comportamenti tenuti da EC in violazione dei suoi obblighi contrattuali derivanti dall'accordo di collaborazione del 1986. La sentenza della Corte d'appello, che ha ingiustamente negato tale riparazione, merita di essere cassata:
- o perché ha radicalmente omesso di pronunciare sul punto (così incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, c. 1, n. 4 cod. proc. civ.);
- o perché ha respinto la domanda, senza alcuna motivazione (così incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ.);
- o perché ha respinto la domanda, con decisione viziata da violazione o falsa applicazione degli artt, 1218 e 1375 (nonché 1359) cod.- civ. (così incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Il secondo motivo deve essere accolto.
La controricorrente EC assume che "...in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, CO.GE.P ha invocato la violazione dei principi di buona fede e correttezza in relazione al rapporto tra EC e committente siriano;
dunque, non più in relazione al rapporto contrattuale tra CO.GET stessa e l'odierna resistente..." che tale domanda non poteva che essere respinta già in primo grado e che in appello la CO.GE.P ha riproposto la domanda in questione "...negli stessi termini con i quali l'aveva precisata in primo grado...".
La tesi (avente ad oggetto questione rilevabile anche d'ufficio) non può essere accolta.
Infatti, dal comportamento processuale della CO.GE.P, ed in particolare dal contesto del suo assunto difensivo si evince chiaramente che l'accertamento dell'inadempimento nei confronti della controparte IRna veniva chiesto per fondare (anche) su di esso l'accertamento del lamentato comportamento della EC nei propri confronti. Ad ulteriore conforto di tale interpretazione si consideri che se si seguisse l'interpretazione della EC la domanda in questione sarebbe completamente di senso in quanto del tutto priva di collegamento con il petitum sostanziale (esposto anche nella predetta sede di precisazione delle conclusioni) consistente nella richiesta di condannare la controparte (e - ovviamente - non soggetti siriani;
peraltro non in causa) al pagamento delle somme indicate (tra l'altro a titolo di risarcimento danni).
Una volta assodato che la domanda in questione (v. a pag. 58 del ricorso: "quella che fonda la pretesa su un titolo di responsabilità contrattuale di EC verso la stessa CO.GE.P ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., per inadempimento di obblighi discendenti dal contratto di collaborazione del 1986). In particolare, lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'invocata responsabilità di EC verso CO.GE.P, ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., non sarebbe ravvisabile senza il presupposto della intervenuta conclusione del contratto di appalto fra EC e EI, negata dal Giudicante...") era stata ritualmente riproposta in appello, si osserva che sul punto sembra convenire anche la stessa Corte di Appello. Però detta Corte (dopo aver motivato in ordine alla domanda ex art. 1749 c.c.) non ne fa oggetto di rituale motivazione.
Nel dispositivo dell'impugnata decisione si legge "...Rigetta l'appello (...omissis...) avverso la sentenza (...omissis...) che conferma integralmente..."; quindi non si può affermare che si è di fronte ad una omessa pronuncia;
ma sul punto la motivazione non consiste certamente in un iter argomentativo logicamente compiuto e tale da far adeguatamente comprendere la ratio decidendi;
deve quindi concludersi che la motivazione in questione è insufficiente. È necessario precisare che detto vizio di motivazione ha per oggetto un punto che certamente è ben lontano dall'essere irrilevante, avendo ad oggetto (come già si è esposto) la "responsabilità contrattuale di EC verso la stessa CO.GE.P ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., per inadempimento di obblighi discendenti dal contratto di collaborazione del 1986" ed in particolare la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della TE e cioè di un principio che è stato oggetto di attenzione sempre maggiore da parte della dottrina e della giurisprudenza (nessun dubbio sembra possibile sul fatto che la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto comporta una responsabilità non extracontrattuale ma contrattuale in quanto trova comunque la sua base sui diritti e doveri che il contratto - le cui interpretazione ed esecuzione deve rispettare tra l'altro, appunto, il principio della buona fede - e la legge attribuiscono ai contraenti in quanto tali).
In particolare la giurisprudenza, dopo aver in un primo tempo tendenzialmente negato alla buona fede (in genere) un rilievo giuridico autonomo (v. ad es. Cass. n. 0 3250 del 20/07/1977: "La violazione dei doveri di correttezza e di buona fede (artt. 1175 e 1375 cod civ) ove non siano considerati in forma primaria ed autonoma da una norma - come nell'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 cod civ - costituisce solo un criterio di qualificazione e di valutazione del comportamento dei contraenti. Pertanto, un comportamento ad essi contrario non può essere reputato illegittimo e, quindi, fonte di responsabilita ove al contempo non concreti la violazione di un diritto altrui, già direttamente riconosciuto da una norma giuridica"), si è poi cimentata nell'individuazione di una definizione generale della buona fede contrattuale (v. tra le altre Cass. n. 12310 del 5/11/1999: "Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo "interesse del creditore" operando, quindi, come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 della Costituzione. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge") riconoscendo: - A) che questa, oltre a costituire uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede (v. Cass. n. 960 del 18/02/1986); - B) che il principio della correttezza o buona fede in senso oggettivo si colloca in primo piano nell'ambito della disciplina dei primi due titoli del libro quarto del c.c., perché (tra l'altro) costituisce un fondamentale dovere di comportamento del debitore e del creditore (art. 1175 c.c.), stabilisce il comportamento da tenere nelle trattative durante la fase precontrattuale (art. 1337 c.c..) e nella "...pendenza della condizione..." (art. 1358 c.c.; cfr. ad es. tra le altre Cass. n. 4110 del 22/03/2001:"Colui che si e obbligato sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione amministrativa, necessaria perché si realizzi la finalità economica del contratto, ha il dovere di compiere tutte le attività che da lui dipendono perché la P.A sia posta in grado di provvedere positivamente sul rilascio dell'autorizzazione stessa"), contribuisce a determinare il contenuto o gli effetti del contratto integrandolo (art. 1374 c.c.; cfr. ad es. tra le altre, nel senso che i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., pur non creando obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, "...rilevano sul piano dell'adempimento di specifici obblighi negoziali, come fonti di integrazione del regolamento contrattuale...": Cass. n. 11051 del 24/10/1995), ed orienta l'interpretazione del contratto (art.. 1366 c.c..), e l'esecuzione del medesimo (art. 1375 C.C..). In particolare in tema di esecuzione del contratto deve ritenersi principio sostanzialmente consolidato che la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (v. tra le altre Cass. n. 12093 del 27/09/2001). L'impugnata decisione va dunque cassata in relazione al motivo accolto;
e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
A detto Giudice di rinvio va rimessa la decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo;
rigetta il primo;
cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2002