Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 1
L'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l'annullamento senza rinvio della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio "ex lege".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2010, n. 16390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16390 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 275
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 14665/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA, nei confronti di:
1) COSTI OR N. IL 16/09/1941;
avverso la sentenza n. 105/2009 del TRIBUNALE DI CATANIA SEZ.DIST. di MASCALUCIA, del 27/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposizione di dissequestro ed alla omissione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, provvedendovi direttamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania-Sezione distaccata di Mascalucia, con sentenza del 27.2.2009, ha applicato a Costi Giorgio, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena complessiva - condizionalmente sospesa - di giorni 10 di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda per i reati di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (realizzazione, in assenza del prescritto permesso di costruire, di una struttura in sopraelevazione avente superficie di circa 100 mq. - acc. in San Pietro Clarenza, il 9.9.2008);
- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65 e 71;
- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, lamentando violazione di legge per avere il giudice omesso di disporre l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, ai sensi del D.P.R. n.380 del 2001, art. 31, comma 9.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.G. è fondato e deve essere accolto.
L'ordine di demolizione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, invero (vedi Cass., Sez. Unite, 19.6.1996, P.M. in proc.
Monterisi), è sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti.
A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria ne' di misura di sicurezza).
A nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento (vedi Cass., Sez. 3: 3.7.2000, n. 7617, Pusateri;
18.2.1998, n. 64, P.M. in proc. Corrado;
25.10.1997, n. 3107, P.M. in proc. Di Maro). Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), limitatamente all'omesso ordine di demolizione delle opere abusive, poiché questa Corte può riparare all'omissione di cui trattasi, emettendo direttamente il provvedimento dovuto, obbligatorio ex lege ed estraneo alla discrezionalità del giudice di merito (vedi Cass., Sez. 3:3.12.1999, n. 3467, P.G. in proc. Santori;
9.4.1999, n. 768, P.G. in proc. Scognamiglio).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 611 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che impartisce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010